Decisione di esecuzione (UE) 2026/1879 del Consiglio del 24 luglio 2026 relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2026/1879@2026-07-24/it
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda un paese terzo diverso dagli Stati EFTA-SEE e dall'Ucraina. L'adozione di tale atto di esecuzione è soggetta alla condizione che tale paese terzo non leda gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e che non abbia concluso un accordo con l'Unione in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106. In tale atto di esecuzione, il Consiglio stabilisce che tale paese terzo soddisfi le tre condizioni cumulative di cui all'articolo 13, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2026/467, e specifica i prodotti per la difesa a cui tale atto di esecuzione si applica. Di conseguenza, tale paese terzo è incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/467, per quanto riguarda i prodotti per la difesa specificati in tale atto di esecuzione.
(2) Con lettera del 4 maggio 2026, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) ha espresso il proprio interesse a essere incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda i prodotti per la difesa da specificare conformemente all'articolo 13, paragrafo 11, di tale regolamento.
(3) Il Regno Unito ha stipulato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l'Unione il 19 maggio 2025.
(4) Il 13 luglio 2026 l'Unione e il Regno Unito hanno firmato un accordo di contributo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente il contributo alla sovvenzione per gli oneri finanziari a norma del regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio che attua all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 (accordo di contributo).
(5) Il Regno Unito fornisce un sostegno finanziario e militare significativo all'Ucraina. Sulla base delle informazioni ufficiali comunicate a tale riguardo, il Regno Unito si è impegnato a fornire un cospicuo sostegno militare e finanziario all'Ucraina dall'inizio della guerra di aggressione russa nei confronti di quest'ultima. In particolare, dal febbraio 2022 il Regno Unito ha impegnato fino a 21,8 miliardi di GBP in sostegno dell'Ucraina, di cui 13 miliardi di GBP in sostegno militare, fino a 5,3 miliardi di GBP in sostegno non militare e un limite di copertura di 3,5 miliardi di GBP in finanziamenti all'esportazione. Inoltre il Regno Unito è un partecipante attivo al gruppo di contatto per la difesa in Ucraina e ai quadri del G7 che forniscono sostegno finanziario e militare all'Ucraina.
(6) La presente decisione dovrebbe quindi specificare che il Regno Unito soddisfa le tre condizioni cumulative stabilite all'articolo 13, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2026/467 e che, di conseguenza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, di tale regolamento, il Regno Unito è considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento per quanto riguarda i prodotti per la difesa specificati nella presente decisione. La presente decisione non incide sulle altre condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 13, del regolamento (UE) 2026/467 o su qualsiasi altra condizione stabilita in tale regolamento, in particolare agli articoli 17 e 20.
(7) Tenuto conto della situazione estremamente difficile della sicurezza in Ucraina, delle sue implicazioni per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e, di conseguenza, della necessità di garantire un'attuazione tempestiva dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467 nei confronti del Regno Unito al fine di sostenere la prontezza industriale dell'Ucraina nel settore della difesa in risposta alle sue urgenti esigenze di prodotti per la difesa e al fine di rispettare debitamente le legittime aspettative, è opportuno applicare la presente decisione retroattivamente per quanto riguarda le attività, le spese e le misure che soddisfano le condizioni di cui a tale regolamento e che sono collegate ai prodotti per la difesa specificati dalla presente decisione a decorrere dal 13 luglio 2026, data di entrata in vigore dell'accordo di contributo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2026/467 sono soddisfatte per quanto riguarda il Regno Unito e, pertanto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, di tale regolamento, il Regno Unito deve essere considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento per quanto riguarda i prodotti per la difesa specificati dall'articolo 2 della presente decisione per le attività, le spese e le misure che soddisfano le condizioni di cui a tale regolamento.
Articolo 2
La presente decisione si applica alle attività, alle spese e alle misure sostenute a norma del regolamento (UE) 2026/467 e relative ai prodotti per la difesa che appartengono a una delle categorie seguenti:
a) categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione delle infrastrutture critiche; questioni cibernetiche; mobilità militare, compresa la contromobilità;
b) categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica per quanto riguarda le attività, le spese e le misure che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) 2026/467 e che sono collegate ai prodotti per la difesa specificati all'articolo 2 della presente decisione a decorrere dal 13 luglio 2026.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne