Decisione di esecuzione (UE) 2026/2150 della Commissione del 25 settembre 2026 che consente alla Cechia di autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2026) 6691] (Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2026/2150@2026-09-25/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) L’ossido di etilene nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, è stato incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui a tale regolamento, come stabilito nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione. Il 1o dicembre 2009 è stata presentata una domanda di approvazione dell’ossido di etilene nel tipo di prodotto 2.
(2) La decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione ha concluso che il prodotto rappresentativo figurante nella domanda di approvazione non rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 e che era pertanto opportuno non approvare l’ossido di etilene come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.
(3) Il 5 febbraio 2026, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Cechia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento nella quale chiedeva di poter autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale.
(4) Secondo le informazioni fornite dalla Cechia, l’uso dell’ossido di etilene è essenziale per la tutela dei beni del patrimonio culturale, in particolare degli oggetti a base di polisaccaridi (principalmente cellulosa) e proteine (principalmente collagene), quali materiali archivistici, collezioni delle biblioteche, reperti museali, oggetti appartenenti al patrimonio fotografico e cinematografico, in quanto sembra costituire l’unica tecnica efficace per controllare i vari organismi nocivi che possono mettere a rischio tali oggetti. Secondo la Cechia, la disinfezione mediante ossido di etilene nelle camere di fumigazione è la procedura di disinfezione più efficace ai fini della tutela degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale, non solo poiché offre la possibilità di effettuare un trattamento su larga scala delle collezioni, ma soprattutto grazie alla sua elevata capacità di penetrazione, alla sua efficacia ad ampio spettro (contro batteri, virus, funghi e spore, comprese le specie resistenti che non si possono eliminare con altri metodi), alla bassa temperatura necessaria per il trattamento dei materiali termosensibili, come la maggior parte dei materiali organici, nonché alla compatibilità con i materiali trattati, che consentono di ridurre al minimo i danni causati a questi ultimi.
(5) Secondo la Cechia, non esistono alternative appropriate per il trattamento degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale. Molti sostituti chimici mostrano solo un effetto fungistatico o batteriostatico, che inibisce temporaneamente la crescita dei microrganismi, e non un effetto biocida, che ne garantisce la completa eliminazione. Tali metodi mostrano una penetrazione inadeguata nei materiali voluminosi o provocano effetti negativi sulla stabilità e sul colore dei pigmenti. Secondo la Cechia, il metodo dell’anossia è efficace contro gli insetti, ma è inefficace contro muffe e batteri. L’uso di radiazioni gamma costituisce una tecnica molto costosa e difficile da replicare, che richiede attrezzature specifiche. Secondo la Cechia, è stato dimostrato che le radiazioni gamma, pur essendo l’unica alternativa teorica su larga scala, causano un degrado significativo della cellulosa, riducendo notevolmente la stabilità e la durabilità dei documenti, mentre le tecniche a bassa temperatura (congelamento) possono arrestare la crescita delle muffe, ma non sono efficaci contro le spore.
(6) Come indicato dalla Cechia nella domanda, la disinfezione mediante ossido di etilene è effettuata solo da personale formato, in strutture specializzate costruite appositamente, secondo un processo rigoroso e controllato. Dopo la disinfezione si effettua un periodo di ventilazione/aerazione in più fasi per rimuovere i residui di gas dagli oggetti. Un monitoraggio continuo delle concentrazioni residue del gas desorbito, effettuato in tutte le fasi del processo mediante gascromatografia, garantisce livelli elevati di sicurezza per gli operatori. Al fine di evitare l’emissione di gas nell’atmosfera, ogni struttura è dotata di un’unità di smaltimento dei gas di scarico, denominata impianto di abbattimento, che utilizza tecnologie di combustione catalitica per scomporre l’ossido di etilene in vapore acqueo e anidride carbonica.
(7) Le informazioni e la motivazione contenute nella domanda presentata dalla Cechia indicano che l’uso dell’ossido di etilene è essenziale per la tutela dei beni del patrimonio culturale in Cechia e che non esistono alternative appropriate. Le alternative non sono sufficientemente efficaci contro gli organismi bersaglio o possono arrecare danni ai materiali trattati.
(8) Sulla base delle informazioni e della motivazione presentate dalla Cechia, è opportuno concludere che l’ossido di etilene è essenziale per la tutela del patrimonio culturale in Cechia e che non sono attualmente disponibili alternative appropriate. È pertanto opportuno consentire alla Cechia di autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Cechia può autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale fino al 31 luglio 2031.
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione