Decisione di esecuzione (UE) 2026/2153 della Commissione del 28 settembre 2026 che consente alla Slovacchia di autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2026) 6723] (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2026/2153@2026-09-28/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) L’ossido di etilene nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, è stato incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui a tale regolamento, come stabilito nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione. Il 1o dicembre 2009 è stata presentata una domanda di approvazione dell’ossido di etilene nel tipo di prodotto 2.
(2) La decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione ha concluso che il prodotto rappresentativo figurante nella domanda di approvazione non rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 e che era pertanto opportuno non approvare l’ossido di etilene come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.
(3) Il 9 dicembre 2025, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Slovacchia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento nella quale chiedeva di poter autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale, compreso il patrimonio archivistico.
(4) Secondo le informazioni fornite dalla Slovacchia, l’uso dell’ossido di etilene è essenziale per la tutela degli archivi e di altri oggetti appartenenti al patrimonio culturale, in quanto sembra costituire l’unica tecnica efficace per controllare i vari organismi nocivi che possono mettere a rischio tali oggetti. La contaminazione microbiologica è uno dei maggiori fattori di rischio che minacciano determinati beni del patrimonio culturale. La contaminazione biologica attiva è dannosa per i materiali interessati, che subiscono un significativo degrado della funzionalità sotto forma di perdita di resistenza, cambiamento del colore o formazione di macchie pigmentate. Secondo la Slovacchia, l’aumento del tenore di spore di microrganismi nell’aria rappresenta un fattore altamente sfavorevole, che porta le persone che manipolano tali materiali (archivisti, bibliotecari, restauratori, ricercatori o altri dipendenti) a sviluppare allergie, bronchiti e altre patologie. Vi è un rischio significativo di diffondere la contaminazione e mettere in pericolo intere collezioni. Se non sufficientemente trattato, un oggetto contaminato può diventare una fonte di propagazione del contaminante ad altri oggetti della collezione non ancora contaminati. Secondo la Slovacchia, nei musei, negli archivi e nelle gallerie in cui gli oggetti si trovano a distanza ravvicinata tra loro, la contaminazione incontrollata può distruggere rapidamente un gran numero di reperti preziosi, in quanto si verifica un effetto domino.
(5) Secondo la Slovacchia, non esistono alternative appropriate per il trattamento degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale, compresi i materiali archivistici. Per quanto riguarda i materiali archivistici, la depolveratura e la pulizia profonda con etanolo sono efficaci soltanto contro la contaminazione localizzata e superficiale, ma non contro la contaminazione interna; tali tecniche possono alterare alcuni inchiostri e pigmenti, richiedono un trattamento lungo e delicato e non sono pertanto adatte al trattamento di infestazioni fungine di maggiore entità. L’anossia è efficace contro gli insetti, ma è inefficace contro muffe e batteri. L’uso di radiazioni gamma costituisce una tecnica difficile da replicare, che richiede attrezzature specifiche. È stato inoltre dimostrato che le radiazioni gamma causano un degrado significativo della cellulosa e riducono notevolmente la stabilità e la durabilità dei documenti. Le tecniche a bassa temperatura (congelamento) possono arrestare la crescita delle muffe, ma non sono efficaci contro le spore.
(6) Come indicato dalla Slovacchia nella domanda, i prodotti contenenti ossido di etilene sono utilizzati mediante fumigazione da professionisti formati. A causa delle proprietà pericolose dell’ossido di etilene, la disinfezione con i prodotti che lo contengono è effettuata esclusivamente in camere di fumigazione situate in strutture specializzate che rispettano rigorose norme ambientali e di sicurezza. Ciascuna di queste strutture operative, costruite appositamente, comprende un impianto di abbattimento che impedisce il rilascio di emissioni di ossido di etilene nell’atmosfera. Dopo la disinfezione si attua un periodo di ventilazione necessario e sufficientemente prolungato per rimuovere i residui di gas dagli oggetti. L’uso di questa tecnologia è sicuro, a condizione che le procedure di controllo, i regolamenti e le istruzioni per il personale siano rispettati appieno.
(7) Le informazioni e la motivazione contenute nella domanda presentata dalla Slovacchia indicano che l’uso dell’ossido di etilene è essenziale per la tutela del patrimonio culturale e che attualmente non sono disponibili alternative appropriate per il trattamento degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale in Slovacchia, in quanto tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi poiché non sono sufficientemente efficaci o possono arrecare danni ai materiali trattati.
(8) Sulla base delle informazioni e delle motivazioni contenute nella domanda presentata dalla Slovacchia, è opportuno concludere che l’ossido di etilene è essenziale per la tutela del patrimonio culturale in Slovacchia e che non sono attualmente disponibili alternative appropriate. Alla Slovacchia dovrebbe pertanto essere consentito di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Slovacchia può autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale fino al 31 luglio 2031.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione