Decisione di esecuzione (UE) 2026/619 della Commissione del 19 marzo 2026 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2026/619@2026-03-19/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) L’ossido di rame (II) è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato fino al 31 gennaio 2024 a norma del medesimo regolamento fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
(2) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 luglio 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (domanda).
(3) Il 21 marzo 2023 l’autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione in merito alla propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
(4) L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
(5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Agenzia) è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2023/2100 della Commissione, la data di scadenza dell’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 luglio 2026 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.
(7) L’8 ottobre 2025 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarebbe stata ritardata. L’autorità di valutazione competente prevede di trasmettere all’Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel primo trimestre del 2028.
(8) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2029.
(9) Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’ossido di rame (II) rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2100 è posticipata al 31 luglio 2029.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen