Decisione (UE) 2026/730 del Consiglio del 17 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in merito agli emendamenti 3, 12 e 15 dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2026/730@2026-03-17/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione sull’aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Tale convenzione ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
(2) Tutti gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO attualmente sono rappresentati sei Stati membri.
(3) A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate (SARP) internazionali e designarli come allegati alla Convenzione di Chicago.
(4) I SARP per la tutela dell’ambiente sono stati adottati dal Consiglio dell’ICAO come annesso 16 della convenzione di Chicago.
(5) In occasione della sua 237a sessione, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione di Chicago.
(6) Poiché gli emendamenti proposti sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, segnatamente sul regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e sul regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO.
(7) La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe essere di sostegno alle proposte di emendamento 3, 12 e 15 dell’annesso 16 della convenzione di Chicago.
(8) La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO.
(9) Le proposte di emendamento 3, 12 e 15 dell’annesso 16 della convenzione di Chicago dovrebbero essere adottate da parte del Consiglio dell’ICAO, l’adozione di tali emendamenti deve essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO. In tale caso, la posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione dovrebbe essere quella di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità agli emendamenti. Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici dovrebbero essere notificate all’ICAO. La posizione dell’Unione riguardo a tali differenze dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato dalla Commissione al Consiglio per discussione e approvazione. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, da tutti gli Stati membri dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o in eventuali sessioni successive, in relazione agli emendamenti 3, 12 e 15 dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione di Chicago è di sostegno agli emendamenti proposti nella loro interezza.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che tale Consiglio dell’ICAO adotti gli emendamenti proposti di cui al paragrafo 1 senza modifiche sostanziali, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con la misura adottata in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO.
3. Nel caso in cui il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione successivamente alla loro data prevista per l’applicazione, eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici sono notificati all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tal caso, al fine di stabilire la posizione dell’Unione relativamente a eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
Articolo 2
Gli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tutti gli Stati membri esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente A. Vafeades