Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione del 23 aprile 2024 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2024/1178@2024-04-23/it
Indice
- Preambolo
- Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
- 7)
- 9)
- 10)
- 11)
- Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
- 1)
- 2) SEZIONE 9 PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO
- ANNEX
- ALLEGATO I
- 1) a)
- 2) a)
- i)
- ii)
- 3) a)
- 4) a)
- i)
- ii)
- pt_1
- iii)
- pt_1
- pt_2 a bis)
- a)
- c)
- XIV.6 Modello di certificato di ammissibilità per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4456
- XIV.7 Modello di certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520
- 5) a)
- Parte C Fattori di conversione per i contingenti di carne bovina aperti nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
- ALLEGATO II
- 1) a)
- 2) H.
- ALLEGATO III
- ALLEGATO V Fattori di conversione per i contingenti di carni ovine e caprine aperti nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio primo arrivato, primo servito).
(3) A norma della decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (in seguito l’accordo) è stato firmato il 27 novembre 2023.
(4) Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e negli allegati I, II e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
(6) Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell’apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1) all’articolo 1, primo comma, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA), ai certificati IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) e ai certificati di ammissibilità.;
2) all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: ;
4. Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con certificati di ammissibilità sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) dell’ultimo giorno del periodo contingentale.
3) l’articolo 17 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente: Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità, ai certificati di ammissibilità e ai certificati IMA 1;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: ;
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità, certificato di ammissibilità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore.
4) all’articolo 42, dopo il nono comma è inserito il comma seguente: In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
5) all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: ;
2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali. Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità o se l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.
6) l’articolo 45 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: ;
2. Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.
7) è inserito il seguente articolo 46 bis: ;
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
7)
Articolo 46 bis Contingente tariffario per le carni bovine fresche e congelate originarie della Nuova Zelanda con numero d’ordine 09.4456
1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456.
2. Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.6.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.
9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte C.
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
8) all’articolo 48, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di latte in polvere, burro e formaggi, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.;
9) l’articolo 49 è sostituito dal seguente: ;
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
9)
Articolo 49 Contingente tariffario OMC per i formaggi neozelandesi
1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4516.
2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A1.
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
10) l’articolo 50 è sostituito dal seguente: ;
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
10)
Articolo 50 Contingenti tariffari OMC per il burro neozelandese
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525.
2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A2.
4. I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525 sono ripartiti per codice NC.
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
11) è inserito il seguente articolo 51: ;
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
11)
Articolo 51 Contingenti tariffari per il latte in polvere, il burro e i formaggi originari della Nuova Zelanda con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520.
2. Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.7.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
12) all’articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: ;
2. I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1 o nel certificato di ammissibilità.
13) l’articolo 72 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):
c) un certificato di ammissibilità per il settore delle carni bovine e per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.;
b) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: ;
3. Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L’operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, se richiesta dall’autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1 e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione.
4. L’autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità, nel certificato di ammissibilità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l’autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità, a un certificato di ammissibilità o a un certificato IMA 1.
5. Un certificato di autenticità, un certificato di ammissibilità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione.
6. L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità, sul certificato di ammissibilità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato di autenticità, il certificato di ammissibilità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.
c) al paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente: Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità, certificati di ammissibilità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti.;
d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: ;
9. La Commissione mette a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall’autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità. Sono inoltre messi a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L’accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System — SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
14) gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1) è inserito il seguente articolo 31 bis: ;
Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
1)
Articolo 31 bis Contingenti tariffari per carni ovine e caprine fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda, recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897.
2. L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.
9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato V.
Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
2) SEZIONE 9 PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO al capo II è aggiunta la seguente sezione 9:
Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
2) SEZIONE 9 PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO
Articolo 31 ter Contingente tariffario per i prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e il siero di latte altamente proteico originari della Nuova Zelanda, recante il numero d’ordine 09.7903
1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.7903.
2. L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.;
Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
3) gli allegati I e II sono modificati in conformità all’allegato II del presente regolamento;
4) è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 3 Disposizioni transitorie
1. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4456, 09.4518, 09.4519 e 09.4520 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 6031000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per i formaggi con numero d’ordine 09.4516 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per i formaggi con numeri d’ordine 09.4514 e 09.4515. Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 12177000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per il burro con numero d’ordine 09.4525 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per il burro con numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195.
2. I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento per i contingenti tariffari 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 e 09.4515 restano validi fino al termine del loro periodo di validità.
3. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 e 09.7905 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO I
Gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
1) l’allegato I è così modificato:
1) a)
dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4505, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4456: 09.4456 Carni bovine Importazione UE: documenti rilasciati dal paese esportatore No No No;
b)
le righe relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4182, 09.4195, 09.4514 e 09.4515 sono soppresse;
c)
dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4229, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4516: 09.4516 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: esame simultaneo No Sì No;
d)
dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4602, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519, 09.4520, 09.4523, 09.4524 e 09.4525: 09.4518 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: documenti rilasciati dal paese esportatore No No No 09.4519 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: documenti rilasciati dal paese esportatore No No No 09.4520 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: documenti rilasciati dal paese esportatore No No No 09.4523 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: esame simultaneo No Sì No 09.4524 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: esame simultaneo No Sì No 09.4525 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: esame simultaneo No Sì No;
2) l’allegato VIII è così modificato:
2) a)
la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4454 è così modificata:
i)
la riga Accordo internazionale o altro atto è sostituita dalla seguente: Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda;
ii)
la riga Dazio doganale applicabile al contingente è sostituita dalla seguente: Dazio doganale applicabile al contingente 7,5 %;
b)
è aggiunta la seguente tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4456: Numero d’ordine 09.4456 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni fresche, refrigerate o congelate, grassi o preparazioni di animali della specie bovina allevati secondo le condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda, ossia escludendo gli spazi di alimentazione commerciali. Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 quantitativo proporzionale di 3333000 kg 2025 4 286 000 kg 2026 5 238 000 kg 2027 6 190 000 kg 2028 7 143 000 kg 2029 8 095 000 kg 2030 9 048 000 kg 2031 e anni successivi 10000000 kg in equivalente peso carcassa Codici NC 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959, ex15021090 (solo carne bovina), ex15029090 (solo carne bovina) e 160250 Dazio doganale applicabile al contingente 7,5 % per i codici NC 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959 e 160250 3,2 % per i codici NC ex15021090 (solo carne bovina), ex15029090 (solo carne bovina) Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No Cauzione per i titoli di importazione 12 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Per carne congelata si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4456, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte C, del presente regolamento. Conformemente all’articolo 46 bis del presente regolamento;
3) l’allegato IX è così modificato:
3) a)
le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195 sono sostituite dalle seguenti tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525: Numero d’ordine 09.4523 Accordo internazionale o altro atto Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Burro Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 e anni successivi 21000000 kg Codici NC 040510 Dazio doganale applicabile al contingente 2024 20 % dell’aliquota NPF 2025 15 % dell’aliquota NPF 2026 13,33 % dell’aliquota NPF 2027 11,64 % dell’aliquota NPF 2028 9,98 % dell’aliquota NPF 2029 8,32 % dell’aliquota NPF 2030 6,66 % dell’aliquota NPF 2031 e anni successivi 5 % dell’aliquota NPF Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 100 tonnellate. Cauzione per i titoli di importazione 35 EUR per 100 kg di peso netto Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento Numero d’ordine 09.4524 Accordo internazionale o altro atto Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994); Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Burro Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 e anni successivi 14000000 kg Codici NC 040510 Dazio doganale applicabile al contingente 30 % dell’aliquota NPF Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 100 tonnellate. Cauzione per i titoli di importazione 35 EUR per 100 kg di peso netto Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento Numero d’ordine 09.4525 Accordo internazionale o altro atto Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Burro Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 2025 e anni successivi 12177000 kg Codici NC 040510 Dazio doganale applicabile al contingente 70 EUR per 100 kg di peso netto Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 100 tonnellate. Cauzione per i titoli di importazione 35 EUR per 100 kg di peso netto Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento;
b)
09.4515 sono sostituite dalla seguente tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4516: le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4514 e Numero d’ordine 09.4516 Accordo internazionale o altro atto Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994); Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Formaggi e latticini Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 2025 e anni successivi 6031000 kg Codici NC 0406 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 35 EUR per 100 kg di peso netto Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento;
c)
sono aggiunte le seguenti tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520: Numero d’ordine 09.4518 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Latte e crema di latte in polvere Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 quantitativo proporzionale di 5000000 kg 2025 6 428 000 kg 2026 7 857 000 kg 20279 286 000 kg 2028 10 714 000 kg 2029 12 143 000 kg 2030 13 571 000 kg 2031 e anni successivi 15000000 kg Codici NC 040210, 040221, 040229 Dazio doganale applicabile al contingente 20 % dell’aliquota NPF Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No Cauzione per i titoli di importazione 10 EUR per 100 kg di peso netto Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio La sezione 20 del titolo d’importazione reca la dicitura valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. …, rilasciato il … Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento Numero d’ordine 09.4519 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 quantitativo proporzionale di 5000000 kg 2025 6 428 000 kg 2026 7 857 000 kg 2027 9 286 000 kg 2028 10 714 000 kg 2029 12 143 000 kg 2030 13 571 000 kg 2031 e anni successivi 15000000 kg Codici NC 040510, 040520, 040590 Dazio doganale applicabile al contingente 2024 20 % dell’aliquota NPF 2025 15 % dell’aliquota NPF 2026 13,33 % dell’aliquota NPF 2027 11,64 % dell’aliquota NPF 2028 9,98 % dell’aliquota NPF 2029 8,32 % dell’aliquota NPF 2030 6,66 % dell’aliquota NPF 2031 e anni successivi 5 % dell’aliquota NPF Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No Cauzione per i titoli di importazione 10 EUR per 100 kg di peso netto Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio La sezione 20 del titolo d’importazione reca la dicitura valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. …, rilasciato il … Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento Numero d’ordine 09.4520 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Formaggi e latticini Origine Nuova Zelanda Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Quantitativo in chilogrammi 2024 quantitativo proporzionale di 8333000 kg 2025 10 714 000 kg 2026 13 095 000 kg 2027 15 467 000 kg 2028 17 857 000 kg 2029 20 238 000 kg 2030 22 619 000 kg 2031 e anni successivi 25000000 kg Codici NC Dal 2024 al 2030, incluso: 040610, 040620, 040630, 040640 e 040690 A partire dal 2031: 040610, 040620 e 040690 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No Cauzione per i titoli di importazione 10 EUR per 100 kg di peso netto Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella sì della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio La sezione 20 del titolo d’importazione reca la dicitura valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. …, rilasciato il … Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento;
4) l’allegato XIV è così modificato:
4) a)
nella sezione 5, la parte A è così modificata:
i)
al punto A1, il titolo è sostituito dal seguente:
A1 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4516, 09.4521 E 09.4522;
ii)
il punto A2 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
pt_1
A2 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525;
nel modello di certificato IMA 1, la casella denominata CERTIFICATO è sostituita dalla seguente: per l’ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525;
CERTIFICATO
iii)
il punto A3 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
pt_1
A3 — DEFINIZIONI E REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DEI CERTIFICATI IMA 1 RILASCIATI PER I CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525;
le Definizioni sono così modificate:
pt_2 a bis)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)
produttore: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all’esportazione verso l’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525;;
a ter)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c)
partita: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525;;
b)
sono aggiunte le seguenti sezioni XIV.6 e XIV.7:
XIV.6 MODELLO DI CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ APPLICABILE ALLA CARNE BOVINA ORIGINARIA DELLA NUOVA ZELANDA
XIV.6 Modello di certificato di ammissibilità per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4456
Organismo emittente dei certificati di ammissibilità: New Zealand Meat Board P.O. BOX 121 WELLINGTON, NUOVA ZELANDA www.nzmeatboard.org Tel. +64 4 473 9150
XIV.7 MODELLO DI CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ APPLICABILE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ORIGINARI DELLA NUOVA ZELANDA
XIV.7 Modello di certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520
Organismo emittente dei certificati di ammissibilità: Ministry for Primary Industries, Nuova Zelanda Pastoral House 25 The Terrace P.O. Box 2526 Wellington 6140, Nuova Zelanda Tel. + 64 4 830 1574 www.mpi.govt.nz;
5) l’allegato XVI è così modificato:
5) a)
il titolo è sostituito dal seguente:
Fattori di conversione di cui agli articoli 46, 46 bis, 66 e 68;
b)
è aggiunta la parte C seguente:
Parte C Fattori di conversione per i contingenti di carne bovina aperti nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4456, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione. Codici NC Fattore di conversione 02011000 100 % 02012020 100 % 02012030 100 % 02012050 100 % 02012090 100 % 02013000 130 % 02021000 100 % 02022010 100 % 02022030 100 % 02022050 100 % 02022090 100 % 02023010 130 % 02023050 130 % 02023090 130 % 02061095 100 % 02062991 100 % 02102010 100 % 02102090 135 % 02109951 100 % 02109959 100 % ex15021090 (solo carne bovina) 100 % ex15029090 (solo carne bovina) 100 % 16025010 100 % 16025031 100 % 16025095 100 %.
ALLEGATO II
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sono così modificati:
1) l’allegato I è così modificato:
1) a)
alla sezione rientrante nella voce Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli è aggiunta la seguente tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.7904: Numero d’ordine 09.7904 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda Designazione dei prodotti e codici NC Granturco dolce 07104000 200580 Codici TARIC --- Origine Nuova Zelanda Quantitativo 2024 quantitativo proporzionale di 800000 kg 2025 e anni successivi 800000 kg Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Richiesta di trattamento preferenziale a norma del capo 3, articolo 3.16, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili;
b)
alla sezione rientrante nella voce Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine sono aggiunte le seguenti tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899 e 09.7902, 09.7896, 09.7897: Numero d’ordine 09.7901 (fattore di conversione 100 %) 09.7898 (fattore di conversione 167 %) 09.7899 (fattore di conversione 181 %) Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Designazione dei prodotti e codici NC Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche/refrigerate 02041000 02042100 02042210 02042230 02042250 02042290 02042300 02045011 02045013 02045015 02045019 02045031 02045039 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina ex02109921 ex02109929 Codici TARIC 0210992190 0210992990 Origine Nuova Zelanda Quantitativo 2024 quantitativo proporzionale di 4433000 kg 2025 5 911 000 kg 2026 7 389 000 kg 2027 8 867 000 kg 2028 10 344 000 kg 2029 11 822 000 kg 2030 e anni successivi 13300000 kg in equivalente peso carcassa Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Certificato di ammissibilità Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.7901, 09.7898 e 09.7899, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato V del presente regolamento Numero d’ordine 09.7902 (fattore di conversione 100 %) 09.7896 (fattore di conversione 167 %) 09.7897 (fattore di conversione 181 %) Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Designazione dei prodotti e codici NC Carni di animali delle specie ovina e caprina, congelate 02043000 02044100 02044210 02044230 02044250 02044290 02044310 02044390 02045051 02045053 02045055 02045059 02045071 02045079 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina ex02109921 ex02109929 Codici TARIC 0210992110 0210992910 Origine Nuova Zelanda Quantitativo 2024 quantitativo proporzionale di 8233000 kg 2025 10 978 000 kg 2026 13 722 000 kg 2027 16 467 000 kg 2028 19 211 000 kg 2029 21 956 000 kg 2030 e anni successivi 24700000 kg in equivalente peso carcassa Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Certificato di ammissibilità Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato V del presente regolamento;
c)
sono aggiunte le sezioni seguenti: Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel settore dei prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014 Numero d’ordine 09.7903 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Designazione dei prodotti e codici NC Prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico 04041012 04041014 04041016 04049021 04049023 04049029 04049081 04049083 04049089 18062070 19019099 21069092 21069098 35022091 35022099 Codici TARIC --- Origine Nuova Zelanda Quantitativo 2024 quantitativo proporzionale di 1167000 kg 2025 1 556 000 kg 2026 1 945 000 kg 2027 2 334 000 kg 2028 2 722 000 kg 2029 3 111 000 kg 2030 e anni successivi 3500000 kg Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Certificato di ammissibilità Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Contingenti tariffari nel settore dell’alcole etilico, di origine agricola o no Numero d’ordine 09.7905 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. Designazione dei prodotti e codici NC Etanolo 22071000 22072000 22089099 Codici TARIC --- Origine Nuova Zelanda Quantitativo 2024 quantitativo proporzionale di 4000000 kg 2025 e anni successivi 4000000 kg Periodo contingentale Dal 1o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Richiesta di trattamento preferenziale a norma del capo 3, articolo 3.16, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili;
2) all’allegato II, sono aggiunte le seguenti parti H e I:
2) H.
Modello di certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 Organismo emittente dei certificati di ammissibilità: New Zealand Meat Board P.O. BOX 121 WELLINGTON, NUOVA ZELANDA www.nzmeatboard.org Tel. +64 4 473 9150
I.
Modello di certificato di ammissibilità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.7903 Organismo emittente dei certificati di ammissibilità: Ministry for Primary Industries, Nuova Zelanda Pastoral House 25 The Terrace P.O. Box 2526 Wellington 6140, Nuova Zelanda Tel. + 64 4 830 1574 www.mpi.govt.nz.
ALLEGATO III
È aggiunto il seguente allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988:
ALLEGATO V Fattori di conversione per i contingenti di carni ovine e caprine aperti nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione. Codici NC/TARIC Fattore di conversione 02041000 100 % 02042100 100 % 02042210 100 % 02042230 100 % 02042250 100 % 02042290 100 % 0204230011 167 % 0204230019 181 % 0204230091 167 % 0204230099 181 % 02045011 100 % 02045013 100 % 02045015 100 % 02045019 100 % 02045031 100 % 02045039 167 % (capretto) 181 % (escluso il capretto) ex02109921 (fresche/refrigerate) 100 % ex02109929 (fresche/refrigerate) 167 % 02043000 100 % 02044100 100 % 02044210 100 % 02044230 100 % 02044250 100 % 02044290 100 % 02044310 167 % 02044390 181 % 02045051 100 % 02045053 100 % 02045055 100 % 02045059 100 % 02045071 100 % 02045079 167 % (capretto) 181 % (escluso il capretto) ex02109921 (congelate) 100 % ex02109929 (congelate) 167 %