Regolamento (UE) 2024/2838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2024/2838@2024-10-23/it
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e una corretta applicazione degli atti giuridici dell’Unione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che conseguano l’obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
(2) La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità. I regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio contengono una serie di prescrizioni in materia di comunicazione nei settori delle norme di commercializzazione e della vigilanza del mercato che dovrebbero essere semplificati in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030.
(3) Il presente regolamento abolisce e semplifica le prescrizioni in materia di comunicazione che non sono più ritenute necessarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e che interessano il settore della pesca, nonché nell’ambito dell’omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
(4) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede che le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione debbano continuare ad applicarsi, in particolare quelle di cui al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, tra le altre.
(5) A norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96, ciascuno Stato membro è tenuto a fornire agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali designati per la classificazione dei prodotti della pesca per categoria di freschezza e categoria di calibro almeno un mese prima dall’entrata in vigore di tale regolamento, e successivamente a comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le eventuali modifiche di tale elenco. Poiché tale prescrizione è obsoleta e non più necessaria per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013, non dovrebbe più applicarsi.
(6) Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce norme relative all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
(7) A norma degli articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 167/2013 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull’applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione. Poiché da tale studio è emerso che le procedure di omologazione e le omologazioni individuali sono soddisfacenti, tali obblighi di informazione e relazione non dovrebbero più applicarsi.
(8) Il regolamento (UE) n. 168/2013 stabilisce norme relative all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
(9) A norma degli articoli 78 e 80 del suddetto regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull’applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione. Poiché da tale studio è emerso che le procedure di omologazione e le omologazioni individuali sono soddisfacenti, tali obblighi di informazione e relazione non dovrebbero più applicarsi.
(10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013
All’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1379/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, ad eccezione dell’articolo 13, continuano ad applicarsi. Le regolamentazioni adottate per l’applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, continuano ad applicarsi.
Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013
Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:
1) l’articolo 74 è soppresso;
2) l’articolo 75 è soppresso.
Articolo 3 Modifiche del regolamento (UE) n. 168/2013
Il regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:
1) l’articolo 78 è soppresso;
2) l’articolo 80 è soppresso.
Articolo 4 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente Zsigmond B. P.