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Regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 sul trasferimento dei procedimenti penali

In vigoreVersione 2024-11-27dal 1001-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2024/3011@2024-11-27/it

Indice
  1. Preambolo
  2. CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
    1. Articolo 1 Oggetto
    2. Articolo 2 Definizioni
    3. Articolo 3 Giurisdizione
    4. Articolo 4 Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale da parte dello Stato richiedente
  3. CAPO 2 TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE
    1. Articolo 5 Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale
    2. Articolo 6 Diritti dell'indagato o dell'imputato
    3. Articolo 7 Diritti della vittima
    4. Articolo 8 Procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale
    5. Articolo 9 Informazioni che l'autorità richiedente deve fornire dopo la trasmissione della richiesta
    6. Articolo 10 Ritiro della richiesta
    7. Articolo 11 Decisione dell'autorità richiesta
    8. Articolo 12 Motivi di rifiuto
    9. Articolo 13 Termini
    10. Articolo 14 Consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta
    11. Articolo 15 Informazioni da trasmettere all'indagato e all'imputato in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento
    12. Articolo 16 Informazioni da trasmettere alla vittima in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento
    13. Articolo 17 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
    14. Articolo 18 Cooperazione con Eurojust e con la Rete giudiziaria europea
    15. Articolo 19 Costi di trasferimento del procedimento penale
    16. Articolo 20 Designazione delle autorità centrali
  4. CAPO 3 EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE
    1. Articolo 21 Effetti nello Stato richiedente
    2. Articolo 22 Effetti nello Stato richiesto
    3. Articolo 23 Informazioni che l'autorità richiesta deve fornire
  5. CAPO 4 MEZZI DI COMUNICAZIONE
    1. Articolo 24 Mezzi di comunicazione
    2. Articolo 25 Istituzione di un sistema informatico decentrato
    3. Articolo 26 Software di implementazione di riferimento
    4. Articolo 27 Costi del sistema informatico decentrato
    5. Articolo 28 Statistiche
    6. Articolo 29 Modifiche del modulo di richiesta e degli altri moduli
    7. Articolo 30 Esercizio della delega
    8. Articolo 31 Procedura di comitato
    9. Articolo 32 Notifiche
    10. Articolo 33 Relazioni con accordi e intese internazionali
    11. Articolo 34 Relazioni
    12. Articolo 35 Disposizioni transitorie
    13. Articolo 36 Entrata in vigore e applicazione
  6. ANNEX
  7. ALLEGATO I MODULO DI RICHIESTA PER IL TRASFERIMENTO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
  8. di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3011
  9. ALLEGATO II Modulo di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3011
  10. Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per fornire informazioni all'indagato/imputato e domandarne l'opinione sull'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale. Si prega di rispedire la parte B del presente modulo compilata.
  11. ALLEGATO III Modulo di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/3011
  12. Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per la fornitura di informazioni all'indagato/imputato in merito all'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale.
  13. ALLEGATO IV Modulo di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2024/3011
  14. Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per la fornitura di informazioni all'indagato/imputato dopo l'adozione di una decisione sulla richiesta di trasferimento del procedimento penale.
  15. ALLEGATO V Modulo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3011
  16. Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per fornire informazioni alla vittima (o alle vittime) dopo l'adozione di una decisione sulla richiesta di trasferimento del procedimento penale.
  17. ALLEGATO VI Modulo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3011
  18. Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per fornire all'indagato/imputato informazioni relative al ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Il programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea chiede agli Stati membri di valutare le possibilità di concentrare in un solo Stato membro l'azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali per aumentare l'efficacia dell'azione penale, pur garantendo la corretta amministrazione della giustizia.

(3) Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali raccomanda uno strumento che preveda una possibilità di trasferimento dei procedimenti penali ad altri Stati membri.

(4) Occorre sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per potenziare l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia penale all'interno dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e per assicurare che l'indagine o il perseguimento di reati siano svolti dallo Stato membro più adatto. In particolare, l'esistenza di norme comuni per gli Stati membri sul trasferimento dei procedimenti penali potrebbe contribuire a prevenire inutili procedimenti penali paralleli in diversi Stati membri riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, da cui potrebbe derivare una violazione del principio del ne bis in idem. Tali norme comuni potrebbero inoltre ridurre il numero di procedimenti penali multipli per gli stessi fatti o la stessa persona condotti in diversi Stati membri. Tali norme comuni mirano anche a garantire che il trasferimento del procedimento penale possa avvenire se la consegna di una persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale in forza di un mandato d'arresto europeo, a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, è ritardata o rifiutata per motivi quali la pendenza in un altro Stato membro di un procedimento penale parallelo per lo stesso reato, al fine di evitare l'impunità della persona perseguita.

(5) L'esistenza di norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali è essenziale anche per combattere efficacemente i reati transfrontalieri, il che è particolarmente importante in relazione ai reati commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali il traffico di droga, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, la criminalità ambientale, la criminalità informatica o il riciclaggio di denaro. Perseguire i gruppi della criminalità organizzata che operano in più Stati membri può creare grandi difficoltà alle autorità coinvolte. Il trasferimento dei procedimenti penali è uno strumento importante che rafforzerebbe la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata attivi nell'Unione.

(6) Al fine di garantire una cooperazione efficace tra le autorità richiedenti e le autorità richieste in relazione al trasferimento del procedimento penale, le norme relative a un siffatto trasferimento dovrebbero essere stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste di trasferimento emesse nel quadro di un procedimento penale.

(8) La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio mira a prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri. Tale decisione quadro stabilisce quindi una procedura di consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta a evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti penali paralleli e perdite di tempo e risorse di tali autorità competenti. Nei casi in cui tali autorità competenti decidano, a seguito di consultazioni condotte conformemente a detta decisione quadro, di concentrare i procedimenti in uno Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, tale trasferimento dovrebbe avvenire in conformità del presente regolamento.

(9) Altri atti giuridici nel settore del diritto penale, in particolare quelli riguardanti specifiche tipologie di reato, come la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni quadro 2002/475/GAI e 2008/841/GAI del Consiglio, contengono disposizioni relative ai fattori da prendere in considerazione per accentrare l'azione penale in un unico Stato membro nel caso in cui più Stati membri siano legittimati a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti. Nei casi in cui le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, dopo aver cooperato conformemente a tali atti giuridici, di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, tale trasferimento dovrebbe avvenire in conformità del presente regolamento.

(10) Sono stati adottati diversi atti giuridici dell'Unione sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni giudiziarie in materia penale, in particolare le decisioni quadro 2005/214/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI del Consiglio. Il presente regolamento integra tali decisioni quadro e non ne pregiudica l'applicazione.

(11) Il presente regolamento non influisce sugli scambi spontanei di informazioni disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione.

(12) Il presente regolamento non si applica alle decisioni di riassegnare, riunire o separare i casi in relazione ai quali la Procura europea ha esercitato la propria competenza in conformità del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

(13) Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le rispettive autorità competenti in modo da promuovere il principio del contatto diretto tra tali autorità.

(14) Ai fini del presente regolamento e nell'ottica di facilitarne l'effettiva applicazione in tutta l'Unione, qualora la struttura dei sistemi giuridici interni degli Stati membri con tradizioni di common law non consenta ai relativi organi giurisdizionali e procuratori di adottare misure accessorie alla decisione di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale, tali misure accessorie dovrebbero poter essere adottate da un'altra autorità competente ad adottare misure nei procedimenti penali. Il coinvolgimento di tale autorità competente non dovrebbe pregiudicare in alcun modo la decisione, presa esclusivamente da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale, che dovrebbe necessariamente includere la valutazione dei motivi di rifiuto a norma del presente regolamento. Il coinvolgimento di altre autorità competenti è unicamente inteso a facilitare il processo decisionale in ambito giudiziario e l'efficace applicazione del presente regolamento.

(15) Ove necessario in considerazione della struttura dei rispettivi sistemi giuridici interni, gli Stati membri dovrebbero poter designare una o più autorità centrali per la trasmissione e la ricezione amministrative delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali, nonché di altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste. Tali autorità centrali potrebbero anche fornire un sostegno amministrativo e svolgere ruoli di coordinamento e di assistenza, facilitando e promuovendo così l'accettazione delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali.

(16) Alcuni atti giuridici dell'Unione impongono già agli Stati membri di adottare le misure necessarie per stabilire la giurisdizione per specifici reati, come quelli relativi alle attività terroristiche a norma della direttiva (UE) 2017/541 o alla falsificazione dell'euro a norma della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nei casi in cui la consegna di una persona sia rifiutata.

(17) Al fine di assicurare che i procedimenti penali possano essere trasferiti in conformità del presente regolamento qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia e l'efficace tutela dei diritti fondamentali degli indagati, degli imputati e delle vittime, stabiliti dal diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una giurisdizione in casi specifici in modo che lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto nazionale dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione sui reati per i quali si richiede il trasferimento del procedimento penale ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a perseguire il reato in questione. Le norme in materia di competenza giurisdizionale contemplate dal presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare misure nazionali per garantire che essi possano esercitare la giurisdizione nei casi specifici previsti dal presente regolamento.

(18) Oltre alla giurisdizione già prevista dal diritto nazionale dello Stato richiesto, la giurisdizione dovrebbe essere stabilita sulla base dei motivi specifici di cui al presente regolamento ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione nelle situazioni in cui rifiuti di consegnare un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo e che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, qualora tale rifiuto sia basato su motivi specifici di cui al presente regolamento. Ad esempio, la giurisdizione dovrebbe essere stabilita se la consegna è rifiutata sulla base dell'articolo 4, punto 7), lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI, che si applica nelle situazioni in cui i reati sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente e la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio. Tale disposizione potrebbe essere applicata nelle situazioni in cui un reato è commesso sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo da cittadini di altri Stati membri o cittadini di paesi terzi e l'indagato o l'imputato risiede nello Stato richiesto. Ciò è di particolare importanza nel caso di reati gravi che violano i valori fondamentali della comunità internazionale, come i crimini di guerra o il genocidio, in cui potrebbe sorgere un rischio di impunità a causa del rifiuto di un mandato d'arresto europeo sulla base dell'articolo 4, punto 7), lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche qualora il reato produca i suoi effetti o causi un danno principalmente nel suo territorio. Il danno dovrebbe essere preso in considerazione a condizione che sia uno degli elementi costitutivi del reato, in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche quando in tale Stato è già in corso un procedimento penale contro lo stesso indagato o imputato per altri fatti, in modo che tutti i presunti comportamenti di rilevanza penale di tale persona possano essere giudicati in un'unica giurisdizione, oppure quando in tale Stato è in corso un procedimento penale contro altre persone per fatti identici, parzialmente identici o connessi, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per concentrare le indagini e il perseguimento di un'organizzazione criminale in uno Stato membro. In entrambi i casi l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire dovrebbe essere cittadino o residente dello Stato richiesto.

(19) Al fine di raggiungere lo scopo del presente regolamento e di evitare conflitti di giurisdizione, con particolare riguardo agli Stati membri il cui ordinamento giuridico si basa sull'obbligatorietà dell'azione penale e a quelli in cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale solo per determinati reati, lo Stato richiedente, nel chiedere il trasferimento del procedimento penale, dovrebbe poter rinunciare all'avvio del procedimento inteso a perseguire la persona interessata per il reato per il quale si richiede il trasferimento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto consentire alle autorità competenti dello Stato richiedente di rinunciare all'avvio del procedimento penale, sospendere o interrompere il procedimento penale avviato dinanzi a loro a favore dello Stato membro ritenuto più adatto a esercitare l'azione penale, anche quando, in conformità del diritto nazionale, tali autorità avrebbero l'obbligo di esercitare l'azione penale. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni sugli effetti del trasferimento del procedimento penale nello Stato richiedente stabilite nel presente regolamento.

(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(21) Il presente regolamento non pregiudica i diritti procedurali previsti dalla Carta o da altri atti giuridici dell'Unione, come le direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati membri da esse vincolati. In particolare, l'autorità richiedente dovrebbe garantire che tali diritti, previsti dal diritto dell'Unione e nazionale, siano rispettati al momento di richiedere il trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento.

(22) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto delle esigenze delle persone vulnerabili. In conformità della raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità.

(23) Analogamente, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto dei diritti procedurali degli indagati e degli imputati sottoposti a custodia cautelare, prendendo in considerazione, se del caso, la raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione.

(24) Un'autorità richiedente dovrebbe poter chiedere il trasferimento del procedimento penale di propria iniziativa, previa consultazione o meno di un'autorità richiesta, o su proposta dell'indagato o dell'imputato o su proposta della vittima. Il presente regolamento non dovrebbe imporre alcun obbligo di richiedere o di effettuare il trasferimento di un procedimento penale. Nel considerare se debba essere emessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe valutare se il trasferimento possa conseguire l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compreso se esso sia proporzionato e adeguato allo scopo del procedimento in questione. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione.

(25) Nel valutare se una richiesta di trasferimento di un procedimento penale sia giustificata, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto di vari criteri, la cui priorità e il cui peso dovrebbero basarsi sui fatti e sul merito di ogni singolo caso. Tutti i fattori rilevanti dovrebbero essere considerati nell'interesse superiore della giustizia. Se, ad esempio, il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto, o se la maggior parte degli effetti o una parte sostanziale del danno causato dal reato, qualora tali effetti o tale danno facciano parte degli elementi costitutivi del reato, si è verificata nel territorio dello Stato richiesto, tale Stato dovrebbe poter essere ritenuto più adatto a esercitare l'azione penale, dato che le prove da raccogliere, quali le deposizioni dei testimoni e delle vittime o i pareri degli esperti, si trovano nello Stato richiesto e potrebbero quindi essere raccolte più facilmente se il procedimento penale fosse trasferito. Inoltre, l'avvio di un successivo procedimento per danni nello Stato richiesto sarebbe facilitato se anche il procedimento sottostante che stabilisce la responsabilità penale si svolgesse nello stesso Stato membro. Analogamente, se la maggior parte delle prove si trova nello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe facilitare la raccolta e la successiva ammissibilità delle prove raccolte in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto.

(26) Se uno o più indagati o imputati sono cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato per garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Analogamente, se una o più vittime sono cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato per consentire loro di partecipare più agevolmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento potrebbe essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

(27) Spetta all'autorità richiedente valutare, sulla base del materiale in suo possesso, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato richiesto. Qualora siano disponibili solo informazioni limitate, tale valutazione dovrebbe essere oggetto di consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta al fine di confermare la residenza dell'indagato, dell'imputato o della vittima nello Stato richiesto. Ai fini di tale valutazione potrebbero essere rilevanti diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo. Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato richiesto, in particolare, quando essa è registrata come residente dello Stato richiesto in quanto in possesso di una carta d'identità o di un permesso di soggiorno o in quanto iscritta a un'anagrafe ufficiale. Se la persona in questione non è registrata nello Stato richiesto, la residenza potrebbe essere indicata dal fatto che tale persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato richiesto che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato membro, occorre tener conto di vari fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato richiesto o i legami familiari o economici che tale persona ha con il medesimo. Un veicolo immatricolato, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato richiesto sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi potrebbero essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato richiesto. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato richiesto, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non è sufficiente per stabilire che la persona risiede in tale Stato membro.

(28) Il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato anche quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti contro l'indagato o l'imputato, o quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per fatti identici, parzialmente identici o connessi contro altre persone, ad esempio nei casi di perseguimento di organizzazioni criminali transfrontaliere, dove diversi coimputati potrebbero essere perseguiti in diversi Stati membri. Inoltre, se l'indagato o l'imputato sta scontando o deve scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto per un altro reato, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato per garantire il diritto della persona condannata di presenziare al processo per il quale si chiede il trasferimento del procedimento penale mentre sconta la pena nello Stato richiesto. Le autorità richiedenti dovrebbero considerare debitamente se il trasferimento del procedimento penale possa migliorare le prospettive di reinserimento sociale della persona interessata qualora la pena dovesse essere eseguita nello Stato richiesto. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione l'attaccamento della persona allo Stato richiesto, se questa lo consideri come luogo di legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altro tipo. Inoltre, le autorità competenti spesso raggiungono accordi sulla concentrazione dei procedimenti sulla base dell'individuazione della giurisdizione più adatta. Tali accordi potrebbero essere raggiunti nelle riunioni di coordinamento dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle riunioni bilaterali o multilaterali senza l'intervento di Eurojust o a seguito di consultazioni a norma della decisione quadro 2009/948/GAI.

(29) Prima di prendere in considerazione il trasferimento del procedimento penale per il solo fatto che la maggior parte delle prove si trova nello Stato richiesto, l'autorità richiedente è incoraggiata a tenere conto della possibilità di ottenere prove da altri Stati membri tramite gli strumenti esistenti di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, come la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli Stati membri da essa vincolati, e l'assistenza giudiziaria reciproca.

(30) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero poter proporre il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero poter presentare tale proposta alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto qualora ravvisino motivi che giustificano il trasferimento del procedimento penale nell'interesse della giustizia. Ad esempio, tale proposta potrebbe essere presentata nello Stato richiedente da parte di un indagato, un imputato o una vittima che sia a conoscenza del fatto che nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti contro lo stesso indagato o imputato, o per fatti identici, parzialmente identici o connessi contro altre persone. Tale proposta potrebbe essere presentata nello Stato richiesto qualora, ad esempio, un indagato, un imputato o una vittima sia residente o cittadino di detto Stato o sia a conoscenza del fatto che un procedimento è stato aperto per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti riguardanti gli stessi indagati o imputati. Tale proposta, per quanto debba essere esaminata e verbalizzata, non dovrebbe imporre all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o di effettuare il trasferimento del procedimento penale o di avviare a tal fine consultazioni con l'autorità di un altro Stato membro. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una proposta di trasferimento del procedimento penale presentata da un indagato, da un imputato o da una vittima, o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.

(31) L'autorità richiedente dovrebbe informare appena possibile l'indagato o l'imputato dell’intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione, anche su aspetti connessi alla giustizia riparativa, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei legittimi interessi di tale persona prima di emettere una richiesta di trasferimento. È importante che tali informazioni siano fornite per iscritto. Dovrebbe altresì essere possibile fornire le informazioni oralmente, a condizione che il fatto che sono state fornite sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale. Dovrebbe essere possibile fornire le informazioni mediante moduli standard. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, ad esempio tenuto conto dell'età o delle condizioni fisiche o mentali dell'indagato o dell'imputato interessati, la possibilità di esprimere un'opinione dovrebbe essere offerta al loro rappresentante legale, ove disponibile. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato dell'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un 'indagine o del rischio di pregiudicare l'indagine contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare o a raggiungere l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informarlo dovrebbe applicarsi dal momento in cui l'indagato o l'imputato ha potuto essere rintracciato o raggiunto.

(32) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i diritti delle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, compreso il diritto all'informazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di concedere alle vittime diritti più ampi a norma del diritto nazionale rispetto a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.

(33) Nel prendere una decisione sul trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe tenere debitamente conto dei legittimi interessi delle vittime, comprese la loro protezione e gli aspetti connessi alla giustizia riparativa, e dovrebbe valutare se il trasferimento del procedimento penale possa pregiudicare la capacità delle vittime di esercitare effettivamente i loro diritti nei procedimenti penali in questione. Tale valutazione potrebbe comprendere, ad esempio, l'esame delle possibilità e delle modalità a disposizione delle vittime per testimoniare durante il processo nello Stato richiesto, se diverso dallo Stato membro in cui risiedono. Inoltre, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità per le vittime di ottenere e fornire prove, ad esempio da parte di testimoni ed esperti, per chiedere un risarcimento o per beneficiare dei programmi di protezione dei testimoni o di giustizia riparativa nello Stato richiesto. I diritti delle vittime al risarcimento non dovrebbero essere pregiudicati dal trasferimento del procedimento penale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme relative al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime nei procedimenti nazionali.

(34) Qualora sia necessario garantire che la protezione fornita alla vittima nello Stato richiedente sia mantenuta nello Stato richiesto, le autorità competenti dello Stato richiedente dovrebbero prendere in considerazione l'emissione di un ordine di protezione europeo a norma del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o, per gli Stati membri da essa vincolati, della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(35) Non appena intenda emettere una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe informare appena possibile le vittime che risiedono o, nel caso di persone giuridiche, che sono stabilite nello Stato richiedente e che ricevono le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di persone giuridiche, che ricevono tali informazioni in conformità del diritto nazionale. L'autorità richiedente dovrebbe prevedere la possibilità per tali persone di esprimere la propria opinione, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei loro legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. È importante fornire tali informazioni per iscritto. Dovrebbe altresì essere possibile fornire le informazioni oralmente, a condizione che il fatto che sono state fornite sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale. Dovrebbe essere possibile fornire le informazioni mediante moduli standard o, qualora vi sia un numero eccezionalmente elevato di vittime da informare, tramite altri mezzi di informazione generale al pubblico, ad esempio mediante specifici strumenti di pubblicazione online a disposizione delle autorità giudiziarie a norma del diritto nazionale. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, ad esempio tenuto conto dell'età o delle condizioni fisiche o mentali della vittima interessata, la possibilità di esprimere la propria opinione dovrebbe essere offerta al rappresentante legale della persona in questione, ove disponibile. Nel valutare il legittimo interesse delle vittime a essere informate dell’intenzione di emettere una richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine o del rischio di pregiudicare l’indagine, ad esempio nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato richiedente.

(36) Dovrebbe altresì essere possibile utilizzare i moduli standard in determinate situazioni previste dal presente regolamento affinché sia più facile per l'autorità richiedente e l'autorità richiesta assistersi a vicenda nell’informare l'indagato, l'imputato o la vittima e nel chiederne l’opinione sull’intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale. La possibilità di utilizzare tali moduli standard non dovrebbe precludere la possibilità di notifiche dirette agli indagati, agli imputati o alle vittime da parte dell'autorità richiedente o dell'autorità richiesta.

(37) La corretta applicazione del presente regolamento presuppone la comunicazione tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, che dovrebbero essere incoraggiate a consultarsi ogniqualvolta opportuno per facilitare l'applicazione agevole ed efficiente del presente regolamento, direttamente o, se del caso, tramite Eurojust.

(38) Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter consultare l'autorità richiesta qualora ciò sia necessario, in particolare per determinare se il trasferimento del procedimento penale sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compreso se ciò sia proporzionato e adeguato allo scopo del procedimento in questione, nonché se l'autorità richiesta possa far valere uno dei motivi di rifiuto ai sensi del presente regolamento.

(39) Nel trasmettere la richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe fornire informazioni chiare e precise sulle circostanze e le condizioni alla base della richiesta, nonché qualsiasi altra documentazione di supporto, al fine di consentire all'autorità richiesta di prendere una decisione informata in merito alla richiesta di trasferimento del procedimento penale. Il modulo di richiesta compilato e, al fine di ridurre i costi e i tempi di traduzione, almeno le parti essenziali della documentazione di supporto o delle informazioni scritte dovrebbero essere tradotti dall'autorità richiedente in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato conformemente al presente regolamento. Le parti essenziali dei documenti in questione sono costituite dagli estratti che appaiono necessari affinché l'autorità richiesta adotti una decisione informata sulla richiesta di trasferimento del procedimento penale.

(40) Fintantoché l'autorità richiesta non ha preso una decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter ritirare la richiesta di trasferimento, ad esempio quando viene a conoscenza di ulteriori elementi alla luce dei quali il trasferimento non appare più giustificato. Le informazioni relative al ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale dovrebbero essere fornite immediatamente all'autorità richiesta e comunicate agli indagati o imputati e alle vittime, a seconda dei casi.

(41) L'autorità richiesta dovrebbe informare l'autorità richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. In casi specifici, quando non è possibile per l'autorità richiesta rispettare questo termine, ad esempio se essa ritiene che siano necessarie informazioni supplementari, dovrebbe essere possibile prorogare il termine soltanto per un massimo di 30 giorni, per evitare ritardi eccessivi. Qualora accetti il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta dovrebbe adottare una decisione debitamente motivata. Qualora rifiuti la richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta dovrebbe informare l'autorità richiedente dei motivi del rifiuto. A tal fine, è sufficiente che l'autorità richiesta fornisca informazioni succinte in merito al motivo o ai motivi di rifiuto pertinenti.

(42) Qualora l'autorità richiesta abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe trasmettere senza indebito ritardo all'autorità richiesta gli originali o le copie autenticate di tutti i documenti del fascicolo, o almeno le parti pertinenti di essi, corredati della relativa traduzione. Una volta che il procedimento nazionale è interrotto, l'autorità richiedente dovrebbe trasmettere senza indebito ritardo all'autorità richiesta l'originale o una copia autenticata di tutte le restanti parti pertinenti del fascicolo, comprese le prove fisiche pertinenti, quali oggetti di reato o campioni di sangue o di DNA. La documentazione originale dovrebbe essere trasmessa solo su domanda dell'autorità richiesta, ad esempio qualora sia necessario esaminare un documento a fini forensi. A condizione che non siano più necessari nello Stato richiesto, i documenti originali del fascicolo e le prove fisiche dovrebbero essere restituiti allo Stato richiedente su sua richiesta, ad esempio se tali documenti o prove fisiche sono necessari ai fini di un'altra indagine penale. Se lo Stato richiedente, alla domanda dello Stato richiesto, indica che non intende recuperare i documenti originali del fascicolo o le prove fisiche quando non sono più necessari o al termine del procedimento, lo Stato richiesto dovrebbe poter decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, le modalità di gestione delle restanti prove, compresa la loro conservazione o distruzione. Una volta accettata la richiesta di trasferimento del procedimento penale, e al fine di favorire un trasferimento efficiente, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero potersi consultare per stabilire quali documenti o parti di documenti debbano essere trasmessi e, se necessario, tradotti. Tuttavia, è importante che la decisione di inviare soltanto alcune parti di documenti sia equilibrata e basata su un'attenta valutazione dei documenti in questione, in modo da non pregiudicare l'equità del procedimento.

(43) Il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Affinché il trasferimento del procedimento penale sia accettato, il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento dovrebbe essere possibile nello Stato richiesto. L'autorità richiesta dovrebbe rifiutare il trasferimento del procedimento penale se la condotta per la quale è richiesto il trasferimento non costituisce reato nello Stato richiesto o se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in questione, a meno che non eserciti la giurisdizione prevista dal presente regolamento. L'autorità richiesta dovrebbe inoltre rifiutare il trasferimento del procedimento penale se non sono soddisfatte le condizioni per perseguire il reato nello Stato richiesto. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la querela della vittima, necessaria per perseguire il reato nello Stato richiesto, non è stata presentata in tempo utile o se, a causa del decesso o dell'infermità mentale dell'indagato o dell'imputato, l'azione penale è divenuta impossibile in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto. L'autorità richiesta dovrebbe inoltre rifiutare il trasferimento del procedimento penale qualora vi siano altri impedimenti all'azione penale nello Stato richiesto. L'autorità richiesta dovrebbe poter rifiutare il trasferimento del procedimento penale quando l'indagato o l'imputato beneficia di un privilegio o di un'immunità in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto, ad esempio in relazione a determinate categorie di persone, come i diplomatici, o a relazioni specificamente protette, come il privilegio avvocato-cliente, o quando l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento non sia giustificato dall'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, ad esempio perché nessuno dei criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale è soddisfatto, oppure quando il modulo di richiesta per il trasferimento del procedimento penale è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto dall'autorità richiedente, il che comporta quindi che l'autorità richiesta non dispone delle informazioni necessarie per valutare la richiesta di trasferimento del procedimento penale. L'autorità richiesta dovrebbe inoltre poter respingere la richiesta se la condotta non costituisce reato nel luogo in cui è stata posta in atto e lo Stato richiesto non ha la giurisdizione originaria per indagare e perseguire tale reato. Tale motivo di rifiuto tiene conto del principio di territorialità, per cui lo Stato richiesto dovrebbe avere la possibilità di rifiutare il trasferimento del procedimento penale nei casi in cui il presunto reato, commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente, non costituisce reato nel luogo in cui è stato commesso e il diritto nazionale dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento di tali reati se commessi al di fuori del suo territorio. Ai fini del presente regolamento, per giurisdizione originaria si intende la giurisdizione che è già stabilita dal diritto nazionale e non deriva dal presente regolamento.

(44) Il principio del ne bis in idem, quale stabilito agli articoli da 54 a 58 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e all'articolo 50 della Carta, e quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è un principio fondamentale di base del diritto penale, secondo il quale nessuno dovrebbe essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva. L'autorità richiesta dovrebbe quindi rifiutare il trasferimento del procedimento penale se l'assunzione del procedimento è contraria a tale principio.

(45) Nell'esaminare se accettare o respingere una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiesta dovrebbe valutare se tale trasferimento possa conseguire l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione. L'autorità richiesta dovrebbe godere di un ampio margine di discrezionalità ai fini di tale valutazione. Quest'ultima dovrebbe limitarsi alle circostanze pertinenti del caso, fra cui se sussiste una prima indicazione del fatto che il reato non è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, che la maggior parte degli effetti o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato non si è verificata nel territorio di tale Stato e che l'indagato o l'imputato non è cittadino o residente di tale Stato. La situazione personale, materiale o familiare di una vittima, di un testimone o di un'altra persona interessata non dovrebbe essere di per sé determinante per valutare se il trasferimento del procedimento penale possa conseguire un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia.

(46) Prima di decidere di respingere la richiesta di trasferimento del procedimento penale sulla base di un qualsiasi motivo di rifiuto, l'autorità richiesta dovrebbe, se del caso, consultare l'autorità richiedente per ottenere le informazioni supplementari necessarie.

(47) Lo Stato richiesto dovrebbe garantire agli indagati, agli imputati e alle vittime l'accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, in conformità dell'articolo 47 della Carta e delle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale, ogniqualvolta i diritti di tali persone siano pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento. Il riesame della decisione relativa al trasferimento del procedimento penale dovrebbe basarsi esclusivamente sui criteri previsti nei motivi di rifiuto stabiliti al presente regolamento. La valutazione dell'opportunità di trasferire il procedimento penale dovrebbe tener conto di tutte le circostanze pertinenti per l'esame di detti criteri. Tale valutazione potrebbe spesso implicare non solo un bilanciamento degli interessi o dei diritti delle persone i cui diritti possono essere lesi, ma anche una presa in considerazione di tutte le specificità e degli aspetti pratici del funzionamento del sistema giudiziario penale. Un siffatto ricorso giurisdizionale dovrebbe lasciare impregiudicati gli altri mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

(48) L'autorità richiesta dovrebbe disporre di un ampio potere discrezionale nel valutare se il trasferimento del procedimento penale sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia e se una richiesta di trasferimento debba essere respinta sulla base di uno dei motivi di rifiuto facoltativi di cui al presente regolamento. L'esame dell'esercizio di tale potere discrezionale dovrebbe essere limitato a verificare se l'autorità richiesta, nel decidere se accettare la richiesta di trasferimento del procedimento penale, abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale.

(49) L'esito del ricorso giurisdizionale potrebbe essere quello di confermare o di annullare, in tutto o in parte, la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale. In linea di massima, in caso di ricorso con esito positivo, il procedimento penale sarà rinviato allo Stato richiedente. Tuttavia, in alcune situazioni, l'organo giurisdizionale potrebbe anche decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, che la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale può essere confermata purché siano rispettate determinate condizioni o formalità aggiuntive, come la condizione che siano compilati alcuni elementi mancanti del modulo di richiesta o che siano presi provvedimenti supplementari per l'esecuzione del trasferimento, come il mantenimento della protezione dei testimoni.

(50) I mezzi di ricorso di cui al presente regolamento non dovrebbero comportare un riesame di merito del caso, ad esempio se gli elementi di prova siano sufficienti per giustificare l'avvio o il proseguimento di un'indagine, se le circostanze del caso o gli aspetti soggettivi, quali l'intenzione o la negligenza grave, siano stabiliti secondo le norme applicabili, o per quanto riguarda il valore probatorio o la forza probatoria delle prove già raccolte o la credibilità delle dichiarazioni.

(51) Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto a un ricorso giurisdizionale, lo Stato richiesto dovrebbe provvedere affinché gli indagati, gli imputati e le vittime abbiano il diritto di accedere a tutti i documenti relativi al trasferimento del procedimento penale che hanno costituito la base per la decisione di accettazione del trasferimento a norma del presente regolamento e che sono necessari per impugnare efficacemente tale decisione. Il diritto di accesso a tali documenti dovrebbe essere esercitato secondo le procedure previste dal diritto nazionale dello Stato richiesto e potrebbe essere limitato qualora comprometta la riservatezza di un'indagine o pregiudichi in altro modo l'indagine o la sicurezza delle persone. Ogni rifiuto di tale accesso dovrebbe essere ponderato rispetto ai diritti delle persone interessate, tenendo conto delle diverse fasi del procedimento penale. Le restrizioni all'accesso dovrebbero essere interpretate rigorosamente e in conformità del diritto a un processo equo secondo la Carta.

(52) Il termine entro il quale l'indagato, l'imputato o la vittima può proporre un ricorso giurisdizionale effettivo non dovrebbe essere superiore a 15 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’interessato, della decisione motivata di accettazione del trasferimento di un procedimento penale. Le situazioni in cui l'indagato o l'imputato non è identificato o la vittima non è identificata al momento del trasferimento del procedimento penale e in cui, per tale motivo, la decisione motivata non ha potuto essere comunicata a tale persona in quel momento dovrebbero essere soggette al diritto nazionale.

(53) L'accettazione del trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta dovrebbe comportare la sospensione o l'interruzione del procedimento penale nello Stato richiedente, per evitare la duplicazione delle misure nello Stato richiedente e nello Stato richiesto. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese le necessarie misure urgenti, che lo Stato richiedente potrebbe dover intraprendere dopo il ricevimento della notifica dell'accettazione da parte dell'autorità richiesta, se necessario per l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Il concetto di misure investigative o altre misure procedurali dovrebbe essere interpretato in modo ampio, includendo non solo qualsiasi misura finalizzata alla raccolta di prove, ma anche qualsiasi atto procedurale che disponga la custodia cautelare o qualsiasi altra misura provvisoria. Per garantire che il procedimento penale non sia protratto a lungo nello Stato richiedente una volta che siano concluse o non più necessarie le misure investigative o altre misure procedurali intraprese, il procedimento penale nello Stato richiedente dovrebbe essere sospeso o interrotto. Se nello Stato richiesto è stato proposto un ricorso con effetto sospensivo, il procedimento penale non dovrebbe essere sospeso o interrotto nello Stato richiedente fino a quando sia stata presa una decisione sul ricorso nello Stato richiesto.

(54) Nei casi in cui la giurisdizione per il procedimento penale sia derivata esclusivamente sulla base del presente regolamento e qualora sia pervenuta una richiesta di trasferimento e in attesa della decisione di accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere nell'ambito del diritto nazionale una base giuridica per l'arresto provvisorio dell'indagato o dell'imputato che soggiorna nello Stato richiesto o per l'adozione di altre misure provvisorie da parte dell'autorità competente di tale Stato. L’arresto provvisorio o le altre misure provvisorie dovrebbero essere adottati solo in conformità del diritto nazionale e solo se necessario. L’arresto provvisorio o le altre misure provvisorie dovrebbero essere soggetti alle medesime garanzie procedurali applicabili alle stesse misure ai sensi del diritto nazionale, compreso il controllo giudiziario. Inoltre, l'arresto provvisorio o le altre misure provvisorie dovrebbero essere adottati a seguito di un'adeguata valutazione sulla base delle informazioni di cui dispone l'autorità richiesta. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia costituire una base giuridica per l'arresto di una persona in vista del suo trasferimento fisico nello Stato richiesto affinché quest'ultimo possa avviare un procedimento penale contro di essa.

(55) Un'autorità competente dello Stato richiesto dovrebbe informare per iscritto l'autorità richiedente di qualsiasi decisione presa al termine del procedimento penale nello Stato richiesto. La decisione quadro 2009/948/GAI impone un obbligo analogo nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo sulla concentrazione dei procedimenti in uno Stato membro. Qualora decida di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento, l'autorità richiesta dovrebbe informare l'autorità richiedente dei motivi dell'interruzione. Almeno le parti essenziali di tali informazioni e della decisione scritta definitiva presa nello Stato richiesto dovrebbero essere tradotte dall'autorità richiesta in una lingua ufficiale dello Stato richiedente o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato conformemente al presente regolamento. Con parti essenziali delle informazioni e della decisione si intendono gli estratti che appaiono necessari affinché l'autorità richiedente abbia conoscenza del loro contenuto generale.

(56) Se l'autorità richiesta decide di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente dovrebbe poter proseguire o riaprire il procedimento penale purché ciò non comporti una violazione del principio del ne bis in idem, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, vale a dire ove la decisione di interrompere il procedimento non precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto e non sia stata presa a seguito di una decisione nel merito del caso, non estinguendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di avviare il procedimento penale o chiederne la riapertura nello Stato richiedente, in conformità del diritto nazionale di tale Stato, purché ciò non violi il principio del ne bis in idem.

(57) Una volta che il procedimento penale è trasferito conformemente al presente regolamento, l'autorità richiesta dovrebbe applicare il proprio diritto e le proprie procedure nazionali pertinenti. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un'interferenza con la discrezionalità dell'azione penale ai sensi del diritto nazionale.

(58) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da pregiudicare la durata del termine di prescrizione nello Stato richiesto, secondo quanto previsto dal diritto nazionale di detto Stato.

(59) Al fine di dare piena efficacia al trasferimento del procedimento penale, le prove trasferite dall'autorità richiedente non dovrebbero essere escluse dal corrispondente procedimento penale nello Stato richiesto unicamente per il fatto che sono state raccolte in un altro Stato membro. L'organo giurisdizionale competente dello Stato richiesto dovrebbe mantenere la propria discrezionalità giudiziaria nella valutazione di tali prove conformemente al diritto nazionale, mentre gli indagati e gli imputati dovrebbero mantenere il loro diritto di contestare l'ammissibilità di tali prove conformemente ai loro diritti di difesa ai sensi della Carta. In linea con tali principi e nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, come previsto all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessuna disposizione del presente regolamento deve essere interpretata nel senso che agli organi giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di equità della procedura da essi applicati nei propri sistemi nazionali, compresi i sistemi di common law.

(60) Lo Stato richiesto dovrebbe applicare il proprio diritto nazionale per determinare la pena applicabile al reato in questione. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, nel determinare la pena l'autorità richiesta dovrebbe poter prendere in considerazione la pena massima comminata dal diritto nazionale dello Stato richiedente, ogniqualvolta ciò vada a vantaggio dell'imputato e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato richiesto. Questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione nelle situazioni in cui il trasferimento del procedimento penale porterebbe all'applicazione nello Stato richiesto di una pena superiore alla pena massima comminata nello Stato richiedente per lo stesso reato, al fine di garantire un grado di certezza giuridica e di prevedibilità del diritto applicabile per gli indagati o gli imputati interessati. La pena massima comminata dal diritto nazionale dello Stato richiedente dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando la giurisdizione dello Stato richiesto si basa esclusivamente sul presente regolamento.

(61) Ciascuno Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi di trasferimento del procedimento penale, compresi quelli relativi all'esercizio dei diritti procedurali di cui gode l'indagato o l'imputato in ciascuno degli Stati membri interessati, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili. Gli Stati membri non dovrebbero potersi chiedere reciprocamente il rimborso dei costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, se lo Stato richiedente ha sostenuto costi elevati o eccezionali legati alla traduzione dei documenti del fascicolo da trasferire allo Stato richiesto, l'autorità richiesta dovrebbe tenere conto della proposta dell'autorità richiedente di ripartire i costi. In tali casi l'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero consultarsi al fine di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei costi. Tale consultazione dovrebbe idealmente avvenire prima che sia emessa la richiesta di trasferimento. Se non è possibile raggiungere un accordo prima che sia adottata la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter decidere di ritirare la richiesta in conformità del presente regolamento oppure di mantenerla sostenendo la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.

(62) L'utilizzo di un modulo di richiesta standardizzato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione faciliterebbe la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, consentendo loro di prendere una decisione sulla richiesta di trasferimento del procedimento penale più rapidamente ed efficacemente. L'utilizzo di un siffatto modulo di richiesta ridurrebbe inoltre i costi di traduzione e contribuirebbe a una maggiore qualità delle richieste.

(63) Il modulo di richiesta dovrebbe includere solo i dati personali necessari per facilitare la decisione dell'autorità richiesta in merito alla richiesta di trasferimento di un procedimento penale. Il modulo di richiesta dovrebbe contenere un'indicazione delle categorie di dati personali, ad esempio se la persona interessata è indagata, imputata o vittima, nonché i campi specifici per ciascuna di tali categorie.

(64) Per rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il modulo di richiesta da utilizzare per chiedere il trasferimento del procedimento penale o gli altri moduli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(65) Al fine di garantire lo scambio rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro dei dati relativi ai casi, le comunicazioni a norma del presente regolamento tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, nonché con Eurojust, dovrebbero di norma essere effettuate attraverso il sistema informatico decentrato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato, di norma, per lo scambio del modulo di richiesta, di qualsiasi altra informazione e documento pertinente nonché di tutte le altre comunicazioni tra le autorità ai sensi del presente regolamento. Nei casi in cui si applicano una o più delle eccezioni previste dal regolamento (UE) 2023/2844, in particolare quando non è possibile o opportuno utilizzare il sistema informatico decentrato, dovrebbe essere possibile utilizzare altri mezzi di comunicazione specificati in tale regolamento.

(66) Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) in luogo di un sistema informatico nazionale. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti del sistema e-CODEX, istituito a norma del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare la loro infrastruttura nazionale di comunicazione giudiziaria esistente per uso transfrontaliero.

(67) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in modo da consentire ai titolari del trattamento di garantire la conformità ai requisiti e ai principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché un livello elevato di cibersicurezza. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità, tenuto conto che possono essere scambiate anche categorie particolari di dati. Nel contesto della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento la Commissione non tratta dati personali.

(68) Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati statistici necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale in luogo del software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, detto sistema potrebbe essere programmato per raccogliere tali dati, che, in tal caso, dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Il connettore e-CODEX potrebbe anche essere dotato di una funzione che consenta di recuperare i dati statistici rilevanti.

(69) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un sistema informatico decentrato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(70) Il presente regolamento dovrebbe creare la base giuridica per lo scambio di dati personali tra Stati membri ai fini del trasferimento dei procedimenti penali, in conformità dell'articolo 8 e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, qualsiasi altro aspetto relativo ai dati personali, come il periodo di conservazione dei dati personali ricevuti dall'autorità richiedente, il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta, dovrebbe essere soggetto al diritto nazionale degli Stati membri adottato a norma della direttiva (UE) 2016/680. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero essere considerate titolari del trattamento dei dati personali conformemente a detta direttiva. Le autorità centrali potrebbero fornire assistenza amministrativa all'autorità richiedente e all'autorità richiesta e, nella misura in cui trattano dati personali per conto di tali titolari del trattamento, dovrebbero essere considerate responsabili del trattamento del rispettivo titolare del trattamento. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, il regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbe applicarsi nel contesto del presente regolamento, senza pregiudicare le norme specifiche sulla protezione dei dati stabilite nel regolamento (UE) 2018/1727. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un'ulteriore estensione dei diritti di accesso ad altri sistemi di informazione dell'Unione ai sensi degli atti giuridici dell'Unione che istituiscono detti sistemi.

(71) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il trasferimento dei procedimenti penali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(72) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 13 luglio 2023, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(73) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(74) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 maggio 2023,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di procedimenti penali condotti negli Stati membri.

3. Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) Stato richiedente: lo Stato membro in cui è condotto un procedimento penale ed è emessa una richiesta di trasferimento di tale procedimento a un altro Stato membro o che ha avviato consultazioni o ricevuto una richiesta di consultazione in merito a un eventuale trasferimento di un procedimento penale;

2) Stato richiesto: lo Stato membro a cui è trasmessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale ai fini dell'assunzione di tale procedimento, o che ha ricevuto una richiesta di consultazione o avviato consultazioni in merito a un eventuale trasferimento di un procedimento penale;

3) autorità richiedente:

a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente competente nel caso interessato; o

b) qualsiasi altra autorità competente designata come tale dallo Stato richiedente che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a chiedere il trasferimento del procedimento penale in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmessa all'autorità richiesta, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di tale richiesta a norma del presente regolamento. Laddove la richiesta di trasferimento del procedimento penale sia stata convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente, tale autorità può anche essere considerata l'autorità richiedente ai fini della trasmissione della richiesta;

4) autorità richiesta: un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente a decidere se accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, e, ove l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto lo consenta, a prendere successive misure a norma del presente regolamento o le misure previste dal diritto nazionale. Fatto salvo il requisito secondo cui la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, deve essere presa esclusivamente da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero sulla base della valutazione dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 12, lo Stato richiesto la cui struttura del sistema giuridico interno derivi da una tradizione giuridica di common law può disporre, nei casi in cui l'ordinamento giuridico nazionale non consenta ai relativi organi giurisdizionali o procuratori di prendere misure diverse dalla decisione di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, che dette misure siano adottate da un'altra autorità competente ad adottare misure nei procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale, all'unico scopo di facilitare il processo decisionale in ambito giudiziario. Tale altra autorità competente può anche adottare successive misure ai fini del presente regolamento;

5) sistema informatico decentrato: un sistema informatico decentrato quale definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2844;

6) vittima: la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE, o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito danni o perdite economiche come conseguenza diretta di un reato che è oggetto di un procedimento penale cui si applica il presente regolamento.

Articolo 3 Giurisdizione

1. Nella misura in cui la giurisdizione non sia già stabilita dal diritto nazionale dello Stato richiesto, ai fini del presente regolamento lo Stato richiesto ha giurisdizione per qualsiasi reato cui si applica il diritto nazionale dello Stato richiedente quando:

a) lo Stato richiesto rifiuta di consegnare un indagato o un imputato che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, sulla base dell'articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI;

b) lo Stato richiesto rifiuta di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato e se, in situazioni eccezionali, constata che sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta);

c) la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato si è verificata nel territorio dello Stato richiesto;

d) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per altri fatti e l'indagato o l'imputato è cittadino o residente di tale Stato; o

e) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per fatti identici, parzialmente identici o connessi e l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire è cittadino o residente di tale Stato.

2. Qualora la giurisdizione sia stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente sulla base del paragrafo 1, tale giurisdizione è esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale a norma del presente regolamento.

Articolo 4 Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale da parte dello Stato richiedente

Qualsiasi Stato membro che, in forza del diritto nazionale, è competente a esercitare l'azione penale per un reato può, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rinunciare all'avvio del procedimento penale, sospenderlo o interromperlo al fine di consentire il trasferimento del procedimento penale per tale reato allo Stato richiesto.

CAPO 2 TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 5 Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compresa la proporzionalità, possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.

2. Nel valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente tiene conto in particolare dei criteri seguenti: Ai fini del primo comma, lettera j), l'autorità richiedente tiene debitamente conto delle vittime minori e di altre persone vulnerabili.

a) il reato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, o la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato si è verificata nel territorio di tale Stato;

b) uno o più indagati o imputati sono cittadini o residenti dello Stato richiesto;

c) uno o più indagati o imputati si trovano nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli allo Stato richiedente sulla base:

i) dell'articolo 4, punto 2), della decisione quadro 2002/584/GAI;

ii) dell'articolo 4, punto 3), della decisione quadro 2002/584/GAI, se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali; o

iii) dell'articolo 4, punto 7), della decisione quadro 2002/584/GAI;

d) uno o più indagati o imputati per i quali è stato emesso un mandato d'arresto europeo si trovano nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta;

e) la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova nello Stato richiesto o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato;

f) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti;

g) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per fatti identici, parzialmente identici o connessi;

h) uno o più indagati o imputati stanno scontando o devono scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto;

i) l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna;

j) una o più vittime hanno la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiedono;

k) le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un consenso, a norma della decisione quadro 2009/948/GAI o in altro modo, sulla concentrazione dei procedimenti penali in un solo Stato membro.

3. Un indagato, un imputato o una vittima può, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, proporre alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto che il procedimento penale sia trasferito conformemente al presente regolamento. Tali proposte sono esaminate e verbalizzate in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la proposta è rivolta all'autorità competente dello Stato richiesto, l'autorità richiesta può consultare l'autorità richiedente. Le proposte emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente di richiedere o di effettuare il trasferimento del procedimento penale allo Stato richiesto, né per l'autorità richiedente o per l'autorità richiesta di avviare consultazioni reciproche.

Articolo 6 Diritti dell'indagato o dell'imputato

1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, in conformità del diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa.

2. I diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e agli articoli 15 e 17 si applicano agli indagati o imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono messi a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale.

3. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente: L'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al primo comma del presente paragrafo qualora:

a) informa l'indagato o l'imputato, in conformità del diritto nazionale applicabile e in una lingua a lui comprensibile, della sua intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale; e

b) offre all'indagato o all'imputato la possibilità di esprimere la sua opinione in merito a tale trasferimento, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa.

a) il loro rispetto comprometta la riservatezza dell'indagine o pregiudicherebbe in altro modo un'indagine;

b) l'indagato o l'imputato non possa essere rintracciato o raggiunto nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente; o

c) la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una proposta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

4. Qualora decida di esprimere un'opinione ai sensi del paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'indagato o l'imputato fornisce tale opinione entro dieci giorni da quando è stato informato dell'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento e ha ricevuto la possibilità di esprimere un'opinione a norma del paragrafo 3. Tale opinione è verbalizzata e l'autorità richiedente ne tiene conto nel decidere se richiedere il trasferimento del procedimento penale. Tale verbalizzazione avviene in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale dello Stato richiedente.

5. Se l'indagato o l'imputato si trova nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, ai fini del paragrafo 3, trasmettere all'autorità richiesta la versione compilata del modulo di cui all'allegato II. In tali casi, gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiesta, che ne informa l'autorità richiedente. Se tale indagato o imputato esprime un'opinione, l'autorità richiesta trasmette tale opinione all'autorità richiedente.

6. Qualora emetta una richiesta di trasferimento del procedimento penale e l'indagato o l'imputato sia stato informato in conformità del paragrafo 3, l'autorità richiedente informa l'indagato o l'imputato senza indebito ritardo, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione di tale richiesta.

7. Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, ai fini del paragrafo 6, trasmettere all'autorità richiesta la versione compilata del modulo di cui all'allegato III. In tali casi, gli obblighi di cui al paragrafo 6 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiesta, che ne informa l'autorità richiedente.

Articolo 7 Diritti della vittima

1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi della vittima, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa.

2. Se la vittima è una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceve le informazioni sui procedimenti penali conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o è una persona giuridica stabilita nello Stato richiedente e riceve tali informazioni in conformità del diritto nazionale, prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente: L'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al primo comma del presente paragrafo qualora:

a) informa la vittima, in conformità del diritto nazionale applicabile e in una lingua a lei comprensibile, della sua intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale; e

b) offre alla vittima la possibilità di esprimere un'opinione in merito a tale trasferimento, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa.

a) il loro rispetto comprometta la riservatezza di un'indagine o la pregiudicherebbe in altro modo; o

b) la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una proposta di una vittima ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

3. Qualora decida di esprimere un'opinione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la vittima fornisce tale opinione non oltre dieci giorni da quando è stata informata dell'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento e a condizione che abbia ricevuto la possibilità di esprimere un'opinione a norma del paragrafo 2. Tale opinione è verbalizzata e l'autorità richiedente ne tiene conto nel decidere se richiedere il trasferimento del procedimento penale. La verbalizzazione avviene in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale dello Stato richiedente.

4. Qualora l'autorità richiedente emetta una richiesta di trasferimento del procedimento penale e la vittima sia stata informata in conformità del paragrafo 2, l'autorità richiedente informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento.

Articolo 8 Procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta dall'autorità richiedente utilizzando il modulo di richiesta di cui all'allegato I. L'autorità richiedente firma il modulo di richiesta e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

2. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è debitamente motivata e contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le informazioni relative all'autorità richiedente;

b) una descrizione del reato che forma l'oggetto del procedimento penale e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato richiedente;

c) i motivi per cui il trasferimento del procedimento penale è necessario e opportuno e, in particolare, quali criteri previsti all'articolo 5, paragrafo 2, sono applicabili;

d) le informazioni necessarie disponibili sull’indagato o sull’imputato e sulla vittima;

e) una valutazione dell'impatto del trasferimento del procedimento penale sui diritti dell'indagato o imputato e della vittima, sulla base delle informazioni a disposizione dell'autorità richiedente, fra cui, se del caso, l'opinione delle persone interessate ottenuta a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, o dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, o le proposte formulate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

f) informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente, tra cui eventuali misure temporanee coercitive in corso e i termini per l'applicazione di dette misure;

g) eventuali condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali applicabili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.

3. Se l'indagato o l'imputato ha espresso un'opinione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, o se la vittima ha espresso un'opinione ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, tale opinione è trasmessa all'autorità richiesta unitamente alla richiesta di trasferimento del procedimento penale. Se l'opinione dell'indagato, dell'imputato o della vittima è stata espressa oralmente, l'autorità richiedente provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dell'autorità richiesta.

4. Se necessario, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è corredata di eventuali ulteriori informazioni e documenti pertinenti.

5. Il modulo di richiesta compilato di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché le parti essenziali di qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d).

6. L'autorità richiedente trasmette la richiesta di trasferimento del procedimento penale direttamente all'autorità richiesta o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 20. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta effettuano tutte le altre comunicazioni ufficiali direttamente o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 20.

7. Qualora l'autorità richiesta non sia nota all'autorità richiedente, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea di cui alla decisione 2008/976/GAI del Consiglio, al fine di determinare quale sia, nello Stato richiesto, l'autorità competente ad adottare la decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

8. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento del modulo di richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità richiesta invia all'autorità richiedente un avviso di ricevimento. Tale obbligo si applica sia all'autorità centrale di cui all'articolo 20, se del caso, sia all'autorità richiesta che riceve dall'autorità centrale la richiesta di trasferimento del procedimento penale.

9. Qualora non sia competente ad adottare una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità dello Stato richiesto che ha ricevuto la richiesta di trasferimento del procedimento penale la trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta competente dello stesso Stato membro e ne informa l'autorità richiedente.

Articolo 9 Informazioni che l'autorità richiedente deve fornire dopo la trasmissione della richiesta

1. L'autorità richiedente informa senza indebito ritardo l'autorità richiesta degli eventuali atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente dopo la trasmissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e fornisce tutti i documenti pertinenti.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le parti essenziali dei pertinenti documenti forniti a norma di tale paragrafo sono tradotti dall'autorità richiedente in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 10 Ritiro della richiesta

1. L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione dell'autorità richiesta di accettazione o di rifiuto del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1. In tali casi, l'autorità richiedente ne informa immediatamente l'autorità richiesta.

2. L'autorità richiedente informa l'indagato o l'imputato che è stato informato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e la vittima che è stata informata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale in una lingua a loro comprensibile.

3. Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, al fine di fornire l'informazione di cui al paragrafo 2, trasmettere all'autorità richiesta la versione compilata del modulo di cui all'allegato VI. In tali casi, l'autorità richiesta fornisce l'informazione all'indagato o all'imputato e ne informa l'autorità richiedente.

4. Se l'autorità richiedente ha informato l'autorità richiesta, a norma del paragrafo 1, del ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale, il procedimento resta di competenza dell'autorità richiedente.

Articolo 11 Decisione dell'autorità richiesta

1. L'autorità richiesta adotta una decisione quanto all'accettazione o al rifiuto del trasferimento del procedimento penale, in tutto o in parte, e decide, in conformità del proprio diritto nazionale, in merito alle misure da prendere. La decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale è debitamente motivata.

2. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità dei termini di cui all'articolo 13.

3. Qualora ritenga che le informazioni comunicate dall'autorità richiedente non siano sufficienti per consentirle di decidere se accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta può chiedere informazioni supplementari ritenute necessarie. L'autorità richiedente fornisce le informazioni supplementari richieste senza indebito ritardo, se disponibili, corredate di una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d).

4. Qualora decida di rifiutare il trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 12, l'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei motivi del rifiuto.

5. Qualora abbia ricevuto la decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità richiedente trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti pertinenti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d).

6. Se il procedimento penale è interrotto a norma dell'articolo 21, l'autorità richiedente trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta l'originale o una copia autenticata di tutte le restanti parti pertinenti del fascicolo, comprese le prove fisiche pertinenti. Qualora sia già stata fornita una copia autenticata del fascicolo all'autorità richiesta, l'autorità richiedente, su domanda dell'autorità richiesta, trasmette i documenti originali del fascicolo. Lo Stato richiedente può esigere che i documenti originali del fascicolo o le prove fisiche gli siano restituiti non appena tali documenti o tali prove non siano più necessari nello Stato richiesto o al termine del procedimento nello stesso. Se lo Stato richiedente, alla domanda dello Stato richiesto, ha indicato che non intende recuperare i documenti originali del fascicolo o le prove fisiche quando non sono più necessari o al termine del procedimento, lo Stato richiesto può determinare, conformemente al proprio diritto nazionale, le modalità di gestione delle restanti prove, compresa la loro conservazione o distruzione.

7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6 l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare le parti pertinenti del fascicolo da trasmettere e da tradurre.

Articolo 12 Motivi di rifiuto

1. L'autorità richiesta rifiuta, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale qualora, a norma del diritto nazionale dello Stato richiesto, non sia possibile avviare o portare avanti un procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale se sussistono uno o più dei seguenti motivi:

a) la condotta in relazione alla quale è stata formulata la richiesta non costituisce reato secondo il diritto nazionale dello Stato richiesto;

b) l'assunzione del procedimento penale sarebbe contraria al principio del ne bis in idem;

c) l'indagato o l'imputato non può essere considerato penalmente responsabile del reato per ragioni di età;

d) l'azione penale è caduta in prescrizione in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto;

e) non sono soddisfatte le condizioni per perseguire il reato nello Stato richiesto;

f) il reato è coperto da amnistia in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto;

g) lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in conformità del diritto nazionale o giurisdizione in base all'articolo 3.

2. L'autorità richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale se sussistono uno o più dei seguenti motivi:

a) il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede un privilegio o un'immunità che rende impossibile l'azione;

b) l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento del procedimento penale non sia nell'interesse dell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia;

c) il reato non è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, la maggior parte degli effetti o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato non si sono verificati nel territorio di tale Stato e l'indagato o l'imputato non è cittadino o residente di tale Stato.

d) il modulo di richiesta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

e) la condotta in relazione alla quale è stata formulata la richiesta non costituisce reato nel luogo in cui è stata posta in atto e lo Stato richiesto non ha, in conformità del diritto nazionale, la giurisdizione originaria per perseguire il reato.

3. Qualora sussista uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di decidere di rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta, se del caso, consulta l'autorità richiedente e, se necessario, chiede che quest'ultima fornisca senza indebito ritardo qualsiasi informazione necessaria.

4. Qualora sussista il motivo di cui al paragrafo 2, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato richiesto, l'autorità richiesta inoltra senza indebito ritardo la richiesta di esercitare tale competenza a detta autorità. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità di un altro Stato o un'organizzazione internazionale, l'autorità richiedente ne fa richiesta a tale autorità o organizzazione internazionale.

Articolo 13 Termini

1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione o al rifiuto del trasferimento del procedimento penale senza indebito ritardo e in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente.

2. Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa senza indebito ritardo l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tali casi il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.

3. Qualora il diritto nazionale dello Stato richiesto preveda un privilegio o un'immunità, il termine di cui al paragrafo 1 decorre solo a partire dal giorno in cui l'autorità richiesta è stata informata della revoca del privilegio o dell'immunità.

Articolo 14 Consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta

1. Se necessario e fatti salvi l'articolo 11, paragrafi 3, 5, 6 e 7, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 2, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano senza indebito ritardo per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento.

2. Le consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono altresì aver luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse dell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compreso se esso sia proporzionato. Al fine di proporre che il procedimento penale sia trasferito dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta può consultare l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.

3. Qualora consulti l'autorità richiesta prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente mette a disposizione dell'autorità richiesta le informazioni relative al procedimento penale, a condizione che ciò non comprometta la riservatezza di un'indagine o la pregiudichi in altro modo.

4. Quando ricevono richieste di consultazione a norma del presente articolo, le autorità vi danno risposta senza indebito ritardo.

Articolo 15 Informazioni da trasmettere all'indagato e all'imputato in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento

1. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di accettare il trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiesta, senza indebito ritardo, in una lingua comprensibile all'indagato o all'imputato: Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente paragrafo.

a) informa l'indagato o l'imputato della decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale;

b) fornisce all’indagato o all’imputato una copia della decisione motivata di accettare il trasferimento del procedimento penale; e

c) informa l’indagato o l’imputato del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.

2. Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiedente, l'autorità richiesta può, ai fini del paragrafo 1, trasmettere la versione compilata del modulo di cui all'allegato IV all'autorità richiedente. In tali casi, gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiedente, che ne informa l'autorità richiesta.

3. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di rifiutare il trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente informa senza indebito ritardo l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, della decisione di rifiutare il trasferimento. Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente paragrafo

4. Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, ai fini del paragrafo 3, trasmettere la versione compilata del modulo di cui all'allegato IV all'autorità richiesta. In tali casi, l'obbligo di cui al paragrafo 3 si applica mutatis mutandis all'autorità richiesta, che ne informa l'autorità richiedente.

5. L'autorità richiesta non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1 e l'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 3 qualora:

a) il loro adempimento comprometta la riservatezza dell'indagine o pregiudichi in altro modo un'indagine; o

b) l'indagato o imputato non possa essere rintracciato o raggiunto nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente o dall'autorità richiedente.

Articolo 16 Informazioni da trasmettere alla vittima in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento

1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile riguardo: Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente paragrafo.

a) la decisione di accettare il trasferimento da parte dell'autorità richiesta; e

b) il diritto della vittima a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e i termini per esercitarlo.

2. Nei casi in cui la vittima è presente nello Stato richiedente, l'autorità richiesta può, ai fini del paragrafo 1, trasmettere all'autorità richiedente la versione compilata del modulo di cui all'allegato V. In tali casi, gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiedente, che ne informa l'autorità richiesta.

3. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di rifiutare il trasferimento del procedimento penale e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva siffatte informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiedente informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile, della decisione di rifiutare il trasferimento.

4. L'autorità richiesta non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1 e l'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 3 qualora:

a) l'adempimento di tali obblighi comprometta la riservatezza di un'indagine o pregiudichi in altro modo l'indagine; o

b) la vittima non possa essere rintracciata o raggiunta nonostante i ragionevoli sforzi profusi rispettivamente dall'autorità richiesta o dall'autorità richiedente.

Articolo 17 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Tale diritto è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato richiesto in conformità del relativo diritto nazionale.

2. Qualora sia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, la decisione è esaminata in conformità del diritto nazionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2. Nella misura in cui è stato esercitato il potere discrezionale, il riesame si limita a valutare se l'autorità richiesta abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale. Il termine per proporre un ricorso giurisdizionale effettivo non è superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la conclusione dell'indagine penale e dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato o la sua incriminazione, la proposizione di un ricorso contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo. L’effetto sospensivo non pregiudica la possibilità per lo Stato richiesto di mantenere misure provvisorie necessarie a impedire la fuga dell'indagato o imputato o a conservare prove, beni strumentali da reato o proventi di reato. La decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale è adottata senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 60 giorni. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dell'esito definitivo del ricorso giurisdizionale proposto. Qualora l'esito definitivo del ricorso comporti l'annullamento della decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, il procedimento penale è rinviato all'autorità richiedente. Il presente paragrafo lascia impregiudicati eventuali ulteriori ricorsi giurisdizionali disponibili conformemente al diritto nazionale.

3. Lo Stato richiesto provvede affinché gli indagati, gli imputati e le vittime abbiano il diritto di accedere a tutti i documenti relativi al trasferimento del procedimento penale che hanno costituito la base per la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento e che sono necessari per l'esercizio effettivo del loro diritto a un ricorso giurisdizionale. Il diritto di accesso a tali documenti è esercitato secondo le procedure previste dal diritto nazionale dello Stato richiesto. Tale accesso può essere limitato, fatto salvo il diritto nazionale, qualora comprometta la riservatezza di un'indagine o pregiudichi in altro modo l'indagine o la sicurezza delle persone.

Articolo 18 Cooperazione con Eurojust e con la Rete giudiziaria europea

L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura per il trasferimento di un procedimento penale, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, Eurojust può, se del caso, agevolare le consultazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 3, 5, 6 e 7, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 14, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 19 Costi di trasferimento del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi di trasferimento del procedimento penale derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

2. Qualora la traduzione del fascicolo e di altri documenti pertinenti a norma dell'articolo 11, paragrafi 3, 5, 6 e 7, comporti costi elevati o eccezionali, l'autorità richiedente può presentare all'autorità richiesta una proposta di ripartizione dei costi. La proposta è accompagnata da una distinta dei costi sostenuti dall'autorità richiedente. A seguito di tale proposta l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano.

Articolo 20 Designazione delle autorità centrali

Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrative delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali, nonché di altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste.

CAPO 3 EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 21 Effetti nello Stato richiedente

1. Al ricevimento della decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, o della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 17, il procedimento penale è sospeso o interrotto nello Stato richiedente conformemente al diritto nazionale, a meno che il ricorso giurisdizionale non termini con il rinvio nello Stato richiedente o l'autorità richiedente abbia già sospeso o interrotto tale procedimento penale ai sensi dell'articolo 4.

2. In deroga al paragrafo 1, il procedimento penale nello Stato richiedente può rimanere aperto per consentire all'autorità richiedente di:

a) intraprendere le necessarie misure investigative urgenti o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, oppure provvedimenti di congelamento;

b) mantenere le misure investigative precedentemente intraprese o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, che sono necessarie al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI, un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca.

3. A seguito della decisione dell'autorità richiesta di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta cooperano nella misura più ampia possibile e conformemente al rispettivo diritto nazionale, specialmente nel caso in cui il diritto nazionale dello Stato richiesto preveda il rispetto di talune formalità e procedure, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità delle prove. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta cooperano anche per quanto riguarda le misure provvisorie adottate prima del trasferimento e a norma del paragrafo 2.

4. Qualora l'esecuzione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 sia ultimata, o qualora l'autorità richiesta abbia intrapreso le necessarie misure investigative o altre misure procedurali e le misure intraprese dall'autorità richiedente a norma del paragrafo 2 non siano più necessarie, il procedimento penale nello Stato richiedente è sospeso o interrotto.

5. L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base del procedimento penale di cui è stato accettato il trasferimento, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e sia stata presa a seguito di una decisione nel merito del caso, estinguendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.

6. Il paragrafo 5 non pregiudica il diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e sia stata resa a seguito di una decisione nel merito del caso, estinguendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.

Articolo 22 Effetti nello Stato richiesto

1. Il procedimento penale trasferito è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato richiesto.

2. A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente ha la stessa validità nello Stato richiesto come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità competenti dello Stato richiesto. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), qualsiasi atto validamente compiuto nello Stato richiedente che interrompa o sospenda il termine di prescrizione produce gli stessi effetti di interruzione o sospensione del termine di prescrizione nello Stato richiesto a condizione che l'atto in questione abbia tali effetti a norma del diritto nazionale di quest'ultimo.

3. Gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che, nei casi in cui la giurisdizione sia fondata sull'articolo 3 e qualora essi agiscano in qualità di Stato richiesto e l'indagato o l'imputato si trovi in tale Stato, un'autorità competente nello Stato richiesto, dopo aver ricevuto la richiesta di trasferimento del procedimento penale e le eventuali informazioni supplementari in conformità del presente regolamento, e prima che sia adottata la decisione di accettazione del trasferimento, possa adottare le misure necessarie, previa valutazione e conformemente al diritto nazionale, volte ad arrestare l'indagato o l'imputato, o a garantire che l'indagato o l'imputato rimanga nel suo territorio, oppure adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario, come i provvedimenti di congelamento.

4. La decisione di mettere in custodia l'indagato o imputato conformemente al paragrafo 3 è adottata dalla stessa autorità che sarebbe competente ad adottare siffatte misure in un caso nazionale analogo, ed è soggetta alle garanzie applicabili a tali misure ai sensi del diritto nazionale, compresi il controllo giudiziario e i termini per la custodia cautelare.

5. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità sia conforme al diritto nazionale dello Stato richiesto, ivi compresi i principi fondamentali del diritto di tale Stato. Il presente regolamento non pregiudica il potere dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove.

6. Qualora sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, tale Stato deduce dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente.

7. Qualora sia nello Stato richiedente sia in quello richiesto il procedimento penale possa essere avviato solo in seguito a querela, la querela presentata nello Stato richiedente è valida anche nello Stato richiesto.

8. Al reato si applica la pena prevista dal diritto nazionale dello Stato richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, l'autorità richiesta può prendere in considerazione, in conformità del diritto nazionale applicabile, la pena massima comminata dal diritto nazionale dello Stato richiedente, qualora ciò sia vantaggioso per l'imputato. Qualora la giurisdizione sia fondata esclusivamente sull'articolo 3, la pena irrogata nello Stato richiesto non è più severa della pena massima comminata nell'ambito del diritto nazionale dello Stato richiedente.

Articolo 23 Informazioni che l'autorità richiesta deve fornire

L'autorità richiesta o, se del caso, un'altra autorità competente fornisce all'autorità richiedente informazioni in merito all'interruzione del procedimento penale o a qualsiasi decisione presa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e sia stata presa a seguito di una decisione nel merito del caso, impedendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato. Tale autorità fornisce altresì informazioni relative all'esecuzione definitiva della pena irrogata ovvero altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta definitiva presa al termine del procedimento penale. Almeno le parti essenziali delle informazioni e della decisione definitiva di cui al primo comma del presente articolo sono tradotte in una lingua ufficiale dello Stato richiedente o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d).

CAPO 4 MEZZI DI COMUNICAZIONE

Articolo 24 Mezzi di comunicazione

1. Le comunicazioni a norma del presente regolamento, tra cui lo scambio del modulo di richiesta e degli altri moduli di cui agli allegati del presente regolamento, la decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e gli altri documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all'articolo 20 del presente regolamento, nonché con Eurojust, sono effettuate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.

2. Alle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applicano l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 8 e 14 del regolamento (UE) 2023/2844 che stabiliscono norme riguardanti le firme elettroniche e i sigilli elettronici, gli effetti giuridici dei documenti elettronici e la protezione delle informazioni trasmesse.

3. Le consultazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, e dell'articolo 14 tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all'articolo 20, nonché con Eurojust, possono essere effettuate utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato, compreso il sistema informatico decentrato.

Articolo 25 Istituzione di un sistema informatico decentrato

1. Entro l'8 gennaio 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione volti a istituire il sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento, stabilendo quanto segue:

a) le specifiche tecniche relative ai metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;

d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;

e) gli standard procedurali digitali definiti all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2022/850.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 26 Software di implementazione di riferimento

1. La Commissione è responsabile della creazione, dell'accessibilità, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2. Eurojust può utilizzare il software di implementazione di riferimento di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.

4. Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.

Articolo 27 Costi del sistema informatico decentrato

1. Ciascuno Stato membro o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è responsabile.

2. Ciascuno Stato membro o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi pertinenti sistemi informatici nazionali o, se del caso, di altri sistemi informatici per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3. Eurojust sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla sua competenza.

4. Eurojust sostiene i costi della creazione e dell'adattamento del suo sistema di gestione dei casi per renderlo interoperabile con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tale sistema.

Articolo 28 Statistiche

1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente dati statistici esaurienti ai fini del monitoraggio, da parte della Commissione, dell'applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri conservano tali dati statistici e li trasmettono alla Commissione su base annuale. Le autorità competenti degli Stati membri possono trattare i dati personali necessari per la produzione di tali dati statistici.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) il numero di richieste di trasferimento di procedimenti penali emesse, compresi i criteri per la richiesta di trasferimento, per Stato richiedente;

b) il numero di trasferimenti di procedimenti penali accettati e rifiutati, compresi i motivi di rifiuto, per Stato richiesto;

c) il tempo necessario allo Stato richiesto per trasmettere le informazioni relative alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento del procedimento penale.

3. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono anche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

a) il numero di indagini e azioni penali che non sono state portate avanti a seguito dell'accettazione del trasferimento del procedimento penale;

b) il numero di casi in cui sono stati proposti ricorsi contro le decisioni di accettazione del trasferimento di un procedimento penale, specificando se sono stati proposti da un indagato, un imputato o una vittima, e il numero di decisioni impugnate con successo;

c) a partire da quattro anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, i costi sostenuti a norma dell'articolo 27, paragrafo 2.

4. Il software di implementazione di riferimento di cui all'articolo 26 e, se attrezzati a tal fine, i sistemi back-end nazionali sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.

5. I dati statistici di cui ai paragrafi 2 e 3 sono trasmessi a decorrere dal 1o febbraio 2028.

6. I dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono raccolti attraverso il sistema informatico decentrato istituito a norma dell'articolo 25, entro due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui a tale articolo. Fintantoché il sistema informatico decentrato non è operativo e, pertanto, i dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sono raccolti automaticamente, tali dati statistici sono trasmessi solo se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato.

Articolo 29 Modifiche del modulo di richiesta e degli altri moduli

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare gli allegati al fine di aggiornare il modulo di richiesta e gli altri moduli o introdurvi modifiche tecniche. Tali modifiche sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non lo pregiudicano.

Articolo 30 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o febbraio 2027.

3. La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31 Procedura di comitato

1. Ai fini dell'articolo 25 del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32 Notifiche

1. Entro il 1o febbraio 2027 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione:

a) le autorità che, conformemente al diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, punto 3), a emettere o convalidare richieste di trasferimento dei procedimenti penali e quelle che sono competenti ai sensi dell'articolo 2, punto 4), a prendere decisioni in merito a tali richieste;

b) le informazioni riguardanti le altre autorità di cui all'articolo 2, punto 4), secondo comma, nel caso in cui lo Stato membro si avvalga della possibilità ivi prevista;

c) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro si avvalga della possibilità prevista all'articolo 20;

d) le lingue accettate per le richieste di trasferimento dei procedimenti penali, per la presentazione di informazioni di supporto e per qualsiasi comunicazione tra autorità, quando agiscono in qualità di Stato richiedente e quando agiscono in qualità di Stato richiesto.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione eventuali aggiornamenti delle informazioni notificate a norma del paragrafo 1. La Commissione provvede a che le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 siano tenute aggiornate e rese pubbliche nella sezione liberamente accessibile del sito web della Rete giudiziaria europea.

Articolo 33 Relazioni con accordi e intese internazionali

1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e paesi terzi, il presente regolamento sostituisce, nel suo ambito di applicazione, a decorrere dal 1o febbraio 2027, le corrispondenti disposizioni della convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972 e della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, applicabili tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

2. In aggiunta al presente regolamento, dopo il 7 gennaio 2025 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.

3. Entro il 1o febbraio 2027 gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese di cui al paragrafo 2 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 2.

Articolo 34 Relazioni

Entro il 1o febbraio 2033, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, e da essa raccolte.

Articolo 35 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica alle richieste di trasferimento dei procedimenti penali trasmesse a decorrere dal 1o febbraio 2027. Le richieste di trasferimento dei procedimenti penali ricevute anteriormente al 1o febbraio 2027 continuano a essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di trasferimento dei procedimenti penali. Fino a quando l'articolo 24 non diventa applicabile a norma dell'articolo 36, terzo comma, le comunicazioni tra le autorità richiedenti e le autorità richieste e, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali, nonché con Eurojust a norma del presente regolamento, sono effettuate con qualsiasi mezzo alternativo appropriato, tenuto conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile.

Articolo 36 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2027. Tuttavia, l'articolo 24 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente Bóka J.

ANNEX

ALLEGATO I MODULO DI RICHIESTA PER IL TRASFERIMENTO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3011

ALLEGATO II Modulo di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3011

Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per fornire informazioni all'indagato/imputato e domandarne l'opinione sull'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale. Si prega di rispedire la parte B del presente modulo compilata.

ALLEGATO III Modulo di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/3011

Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per la fornitura di informazioni all'indagato/imputato in merito all'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale.

ALLEGATO IV Modulo di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2024/3011

Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per la fornitura di informazioni all'indagato/imputato dopo l'adozione di una decisione sulla richiesta di trasferimento del procedimento penale.

ALLEGATO V Modulo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3011

Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per fornire informazioni alla vittima (o alle vittime) dopo l'adozione di una decisione sulla richiesta di trasferimento del procedimento penale.

ALLEGATO VI Modulo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3011

Scopo del presente modulo è chiedere assistenza per fornire all'indagato/imputato informazioni relative al ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale.

Versioni

  1. 2024-11-27