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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 del Consiglio del 16 gennaio 2024 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

In vigoreVersione 2024-01-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2024/338@2024-01-16/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. 2)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati, in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

(2) In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. Inoltre, la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere cancellata da tale allegato.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente V. Van Peteghem

ANNEX

ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, la sezione A (Persone fisiche di cui all’articolo 3) è così modificata:

1) la voce numero 16 (Bonomade Machude OMAR) è soppressa;

2) è aggiunta la voce seguente:

2)

17. Andreas Martin MÜLLER (alias Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); data di nascita: 15 febbraio 1972; luogo di nascita: Cochem, Renania-Palatinato, Germania; sesso: maschile; cittadinanza: tedesca; passaporto numero C73TV06C9; carta d’identità numero 5210375966..

Versioni

  1. 2024-01-16