Regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 del Consiglio del 16 gennaio 2024 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2024/338@2024-01-16/it
Indice
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati, in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.
(2) In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. Inoltre, la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere cancellata da tale allegato.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente V. Van Peteghem
ANNEX
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, la sezione A (Persone fisiche di cui all’articolo 3) è così modificata:
1) la voce numero 16 (Bonomade Machude OMAR) è soppressa;
2) è aggiunta la voce seguente:
2)
17. Andreas Martin MÜLLER (alias Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); data di nascita: 15 febbraio 1972; luogo di nascita: Cochem, Renania-Palatinato, Germania; sesso: maschile; cittadinanza: tedesca; passaporto numero C73TV06C9; carta d’identità numero 5210375966..