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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/574 della Commissione del 15 febbraio 2024 che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 della Commissione

In vigoreVersione 2024-02-15dal 2024-03-07
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2024/574@2024-02-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Formati tecnici delle comunicazioni degli Stati membri in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014
  4. SEZIONE A Informazioni da trasmettere per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza regionale soggette alle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014
  5. SEZIONE B Informazioni da trasmettere per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1143/2014
  6. SEZIONE C Informazioni orizzontali
  7. Domanda 6
  8. pt_1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, in particolare l’articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) I formati tecnici di cui si sono serviti gli Stati membri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 nella prima tornata di relazioni si sono però dimostrati insufficienti a garantirne la qualità, con conseguenti ambiguità e carenze.

(3) È quindi necessario rimediarvi agevolando la raccolta di dati che consentono di estrapolare indicatori chiave e privilegiando i riferimenti a informazioni già disponibili al pubblico a livello nazionale, al fine di sfruttare i benefici derivanti dall’applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per i dati territoriali e assicurare coerenza con le politiche connesse di cui alle direttive 2000/60/CE, 2008/56/CE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

(4) La direttiva 2007/2/CE impone alle autorità pubbliche degli Stati membri di mettere a disposizione i set di dati territoriali conformemente alle norme di attuazione in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità di tali set e dei servizi ad essi relativi di cui al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, compresi i dati di cui all’allegato IV, sezione 18 (Distribuzione delle specie), di tale regolamento.

(5) Data la sostanziale modifica della parte più importante del regolamento di esecuzione, ossia i formati tecnici per la comunicazione di cui all’allegato, è opportuno abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I formati tecnici che gli Stati membri utilizzano per trasmettere alla Commissione le informazioni in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO Formati tecnici delle comunicazioni degli Stati membri in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014

INFORMAZIONI TRASMESSE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 Stato membro Periodo di riferimento Informazioni sulla specie, la distribuzione, lo stato e i modelli di introduzione, diffusione e riproduzione 1 Nome scientifico della specie 2 Nome comune della specie (facoltativo) 3 La specie è presente, o era presente, nel territorio dello Stato membro durante il periodo di riferimento? Sì, attualmente presente nell’ambiente ☐ Sì, presente nell’ambiente nel periodo di riferimento, ma ora confermata assente ☐ Sì, presente in confinamento ☐ Non presente ☐ Presenza incerta o non nota ☐ 4 Distribuzione della specie, con informazioni sullo stato e i modelli di riproduzione, introduzione e diffusione (compilare solo se la risposta alla domanda 3 comprende Sì, attualmente presente nell’ambiente) Esiste una o più popolazioni in condizioni di autosostentamento ☐ Si riproduce ma in modo limitato o occasionale ☐ Non si riproduce ☐ Non si riproduce ancora, ma probabilmente nel prossimo futuro ☐ Stato riproduttivo della specie non noto ☐ Sessuale ☐ Asessuale ☐ Entrambi (sessuale e asessuale) ☐ Poco chiaro (sessuale o asessuale) ☐ La specie era già stata introdotta nello Stato membro prima dell’inizio del periodo di riferimento ☐ Durante il periodo di riferimento, la specie è stata introdotta nello Stato membro prevalentemente per dispersione naturale da un paese contiguo/vicino ☐ Durante il periodo di riferimento la specie è stata introdotta nello Stato membro prevalentemente via un’assistenza umana accidentale ☐ Durante il periodo di riferimento la specie è stata introdotta nello Stato membro prevalentemente via un’assistenza umana deliberata ☐ Non si sa come la specie si sia introdotta nello Stato membro durante il periodo di riferimento ☐ Non vi sono prove di nuove introduzioni nello Stato membro durante il periodo di riferimento ☐ Durante il periodo di riferimento la specie si è dispersa nello Stato membro prevalentemente per dispersione naturale ☐ Durante il periodo di riferimento la specie si è dispersa nello Stato membro prevalentemente via un’assistenza umana accidentale ☐ Durante il periodo di riferimento la specie si è dispersa nello Stato membro prevalentemente via un’assistenza umana deliberata ☐ Non si sa come la specie si sia dispersa nello Stato membro durante il periodo di riferimento ☐ Non vi sono prove di dispersione nello Stato membro durante il periodo di riferimento ☐ 5 Informazioni supplementari (facoltativo) Informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per questa specie (solo per le specie esotiche invasive figuranti nell’elenco dell’Unione) 6 Durante il periodo di riferimento sono state rilasciate autorizzazioni per la specie in questione?? Sì ☐ No ☐ 7 Per questa specie, sono state rilasciate autorizzazioni supplementari in un periodo di riferimento precedente, valide nel periodo di riferimento in corso? Sì ☐ No ☐ 8 Compilare solo se la risposta alle domande 6 e 7 è Sì Anno civile in questione Scopo dell’autorizzazione Numero di autorizzazioni rilasciate durante l’anno civile in questione Numero di autorizzazioni supplementari valide durante l’anno civile in questione Numero totale di individui/esemplari o volume corrispondente alle autorizzazioni rilasciate/valide Autorizzazioni a fini di ricerca Autorizzazioni a fini di conservazione ex situ Autorizzazioni a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico per far progredire la salute umana Autorizzazioni per altre attività, previa autorizzazione della Commissione (articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014) 9 L’autorizzazione è stata revocata durante il periodo di riferimento? Numero di autorizzazioni definitivamente revocate Numero di autorizzazioni temporaneamente revocate Numero di individui/esemplari o volume in questione Scopo delle autorizzazioni 10 Informazioni messe a disposizione del pubblico su Internet per tutte le autorizzazioni entro la data di rilascio Nome scientifico Nome comune Numero di individui/esemplari o volume in questione Scopo dell’autorizzazione Codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio Link a informazioni su Internet relative ad autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1143/2014 11 Informazioni supplementari (facoltativo) Informazioni sulle ispezioni Compilare solo se la risposta alle domande 6 e 7 è Sì 12 Anno civile in questione Scopo dell’autorizzazione Numero di istituti sottoposti alle ispezioni Numero degli individui/esemplari, o volume, corrispondente alle autorizzazioni detenute dagli istituti ispezionati Numero degli istituti ispezionati ritenuti non conformi alle condizioni delle autorizzazioni Numero degli individui/esemplari, o volume, corrispondente alle autorizzazioni detenute dagli istituti ispezionati ritenuti non conformi alle condizioni delle autorizzazioni Autorizzazioni a fini di ricerca Autorizzazioni a fini di conservazione ex situ Autorizzazioni a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico per far progredire la salute umana Autorizzazioni per altre attività, previa autorizzazione della Commissione (articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014) 13 Informazioni supplementari (facoltativo) Informazioni sulle misure di eradicazione rapida adottate per questa specie (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014) 14 La specie è stata oggetto di misure di eradicazione rapida durante il periodo di riferimento? Sì ☐ No ☐ 15 Compilare solo se la risposta alla domanda 14 è Sì Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Data d’inizio Data stimata di completamento della/delle misure Completata. Data effettiva di completamento: ☐ In corso. Data stimata di completamento: ☐ In corso. Data indeterminata di completamento ☐ Parte del territorio Regione o regioni biogeografiche Una o più sottounità nel bacino idrografico Sottoregione o sottoregioni marine Informazioni supplementari sulle popolazioni oggetto delle misure (max 300 parole). Fisico/meccanico ☐ Chimico ☐ Biologico ☐ Altro ☐ Informazioni supplementari sul metodo o sui metodi usati per eradicare rapidamente la specie Eradicata (eliminazione completa e permanente di tutti gli individui) ☐ Eradicazione temporanea (individui hanno nuovamente invaso la zona dopo un’eradicazione riuscita) ☐ Eradicazione parziale (riduzione del numero di individui, ma alcuni ancora presenti) ☐ Nessun effetto (nessuna riduzione del numero di individui o numero di individui ancora in aumento) ☐ Non si sa ☐ Effetto negativo sugli habitat/sull’ambiente ☐ Effetto negativo su specie non destinatarie di misure ☐ Effetto negativo sulla salute umana ☐ Non si è rilevato alcun effetto negativo ☐ Non si sa ☐ Effetti per specie Compilare solo per le misure di eradicazione rapida delle specie animali Sì ☐ No ☐ Informazioni supplementari sulle misure prese per risparmiare agli animali dolore, angoscia o sofferenza evitabili (facoltativo) 16 Informazioni supplementari (facoltativo) Informazioni sulle misure di gestione prese per la specie in questione (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014) 17 La specie è stata oggetto di misure di gestione durante il periodo di riferimento? Sì ☐ No ☐ 18 Compilare solo se la risposta alla domanda 17 è Sì Sì ☐ No ☐ Data d’inizio Data stimata o effettiva di completamento della/delle misure Completata. Data effettiva di completamento: ☐ In corso. Data stimata di completamento: ☐ In corso. Data indeterminata di completamento ☐ Obiettivo della/delle misure Eradicazione ☐ Controllo ☐ Contenimento ☐ Parte del territorio Regione o regioni biogeografiche Una o più sottounità nel bacino idrografico Sottoregione o sottoregioni marine Informazioni supplementari sulle popolazioni oggetto delle misure (max. 300 parole) Fisico/meccanico ☐ Chimico ☐ Biologico ☐ Altro ☐ Informazioni supplementari sul metodo o sui metodi usati per gestire la specie 1 Lo Stato membro ha istituito un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale? Se sì, rispondere alle domande 2 e 3 di seguito per ciascuna delle specie che figurano nell’elenco e alle domande da 2 a 6 per tutte le specie che non sono anche di rilevanza unionale. Sì ☐ No ☐ 2 Nome scientifico della specie 3 Nome comune della specie (facoltativo) 4a. La specie è autoctona di una parte del territorio dell’Unione europea? Sì ☐ No ☐ 4b. La specie è presente, o era presente, nel territorio dello Stato membro durante il periodo di riferimento? (se la specie è autoctona di una parte del territorio dello Stato membro, rispondere solo per quanto riguarda la parte in cui la specie è esotica) Sì, attualmente presente nell’ambiente ☐ Sì, presente nell’ambiente nel periodo di riferimento, ma ora confermata assente ☐ Sì, presente in confinamento ☐ Non presente ☐ Presenza incerta o non nota ☐ 5 Distribuzione della specie, comprese informazioni sullo stato riproduttivo (facoltativo) Sì, fornite ☐ No, non fornite ☐ Esiste una o più popolazioni in condizioni di autosostentamento ☐ Si riproduce ma in modo limitato o occasionale ☐ Non si riproduce ☐ Non si riproduce ancora, ma probabilmente nel prossimo futuro ☐ Stato riproduttivo della specie non noto ☐ 6 Misura o misure applicate nel territorio dello Stato membro in relazione alla specie in applicazione dell’articolo 7 (è possibile spuntare più opzioni) Divieto di intordurla deliberatamente nel territorio ☐ Divieto di tenerla deliberatamente, anche in confinamento ☐ Divieto di allevarla deliberatamente, anche in confinamento ☐ Divieto di trasportarla deliberatamente, tranne nel contesto dell’eradicazione ☐ Divieto d’immetterla deliberatamente sul mercato ☐ Divieto di utilizzarla o scambiarla deliberatamente ☐ Divieto di porla deliberatamente in condizione di riprodursi, crescere spontaneamente o essere coltivata, anche in confinamento ☐ Divieto di rilasciarla deliberatamente nell’ambiente ☐ Prevenzione dell’introduzione o della diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza ☐ Altra misura o misure applicate nel territorio dello Stato membro in relazione alla specie (è possibile spuntare più opzioni) Deroghe previste nel sistema di autorizzazioni analoghe a quelle dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ Trattate nei piani d’azione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ Coperte da un sistema di sorveglianza analogo a quello dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ Controlli ufficiali per prevenire l’introduzione deliberata analoghi a quelli di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ Soggette a un sistema di rilevamento precoce analogo a quello dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ Soggette a eradicazione rapida a seguito di un rilevamento precoce analogo a quello dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ Soggette a misure di gestione se ampiamente diffuse analoghe a quelle di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ Misure di ripristino analoghe a quelle di cui all’articolo 20del regolamento (UE) n. 1143/2014 ☐ 7 Informazioni supplementari (facoltativo) Informazioni sul piano o sui piani d’azione sui vettori delle specie esotiche invasive (articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014) 1 Per quali specie di rilevanza unionale è stata svolta un’analisi e una definizione delle priorità dei vettori tramite i quali le specie suddette sono accidentalmente introdotte e si diffondono? Primo elenco dell’Unione ☐ Primo aggiornamento dell’elenco dell’Unione ☐ Secondo aggiornamento dell’elenco dell’Unione ☐ Terzo aggiornamento dell’elenco dell’Unione ☐ Quarto aggiornamento dell’elenco dell’Unione ☐ Altri aggiornamenti dell’elenco dell’Unione (specificare quali) ☐ 2 Nell’analisi e definizione delle priorità dei vettori di introduzione e di diffusione accidentali si applica la terminologia dei vettori raccomandata nella convenzione sulla diversità biologica, come indicato nel regolamento delegato (UE) 2018/968 della Commissione? Sì ☐ No ☐ 3 Elenco dei vettori che richiedono azioni prioritarie (vettori prioritari) in ragione della quantità delle specie che entrano nell’Unione attraverso tali vettori o dell’entità dei potenziali danni da esse causati (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014) 4 Documento che indica/descrive l’analisi dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014) (facoltativo; fornire i link) 5 Lo Stato membro ha elaborato un piano d’azione unico o una serie di piani d’azione? Un piano d’azione unico ☐ Una serie di piani d’azione ☐ 6 Per tutti i piani d’azione elaborati, specificare quali vettori prioritari sono stati trattati e in quale piano d’azione Specie coperte 7 Per tutti i piani d’azione elaborati, indicare quali sono stati ultimati e quali sono ancora in fase di progetto. Ultimato (specificare quale) Progetto (specificare quale) 8 Per tutti i piani d’azione ultimati, indicare quali sono stati stabiliti (ossia ufficialmente adottati) dallo Stato membro Stabilito (specificare quale) Non stabilito (specificare quale) 9 Per tutti i piani d’azione stabiliti, indicare quali sono stati eseguiti dallo Stato membro Eseguito in toto (specificare quale) Eseguito in parte (specificare quale) Non eseguito (specificare quale) 10 Piano/i d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 11 Informazioni supplementari; ad esempio, per quanto riguarda le difficoltà incontrate e i settori da migliorare in futuro (facoltativo) Informazioni sul sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1143/2014) 12 Descrizione del sistema di sorveglianza Il sistema copre interamente il territorio dello Stato membro, comprese le acque marine territoriali? Copertura totale ☐ No/Copertura parziale ☐ Descrizione e informazioni supplementari sulla copertura geografica del sistema di sorveglianza Link alle informazioni relative al sistema di sorveglianza (o documento allegato) 13 Il sistema di sorveglianza è utilizzato per monitorare l’efficacia delle misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione (articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014)? Sì, per tutte le misure di eradicazione rapida ☐ Sì, per alcune misure di eradicazione rapida ☐ No ☐ 14 Informazioni supplementari; ad esempio, per quanto riguarda le difficoltà incontrate e i settori da migliorare in futuro (facoltativo) Informazioni sui controlli ufficiali necessari a prevenire l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014) 15 Descrizione del sistema dei controlli ufficiali Le strutture per eseguire i controlli ufficiali sono disposte e operative? Sì ☐ In parte ☐ No ☐ Descrizione generale delle strutture disposte (max 300 parole). Categorie di merci soggette a controlli ufficiali Autorità competenti che eseguono controlli basati sul rischio Link alle informazioni relative ai controlli ufficiali (o documento allegato) 16 Informazioni supplementari; ad esempio, per quanto riguarda le difficoltà incontrate e i settori da migliorare in futuro (facoltativo) Informazioni sulle misure adottate per informare il pubblico e su qualsiasi azione i cittadini siano stati invitati a intraprendere 17 Descrizione delle misure adottate per informare il pubblico sulle specie esotiche invasive e sulle azioni che i cittadini devono intraprendere (articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1143/2014) 18 È stata assicurata la partecipazione del pubblico al o ai piani d’azione (articolo 26 del regolamento (UE) n. 1143/2014)? Sì ☐ No ☐ È stata assicurata la partecipazione del pubblico alle misure di gestione (articolo 26 del regolamento (UE) n. 1143/2014)? Sì ☐ No ☐ 19 Informazioni supplementari sulla partecipazione del pubblico al o ai piani d’azione e alle misure di gestione (max. 300 parole) 20 Informazioni supplementari (facoltativo) Informazioni sul costo dell’azione intrapresa per adempiere agli obblighi del presente regolamento 21 Descrizione del costo delle azioni intraprese per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014 (articolo 24, paragrafo 1, lettera i), se disponibile Descrizione dei costi o degli sforzi sostenuti per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014, elencati per categoria, se possibile Sviluppo di capacità Piani d’azione relativi ai vettori Funzionamento del sistema di sorveglianza Funzionamento dei controlli ufficiali Esecuzione delle misure di eradicazione rapida o di gestione Funzionamento delle ispezioni degli istituti in possesso di autorizzazioni Ripristino degli ecosistemi danneggiati Altri costi Descrizione e indicazione dei costi totali o degli sforzi sostenuti per adempiere agli obblighi regolamento (UE) n. 1143/2014 qualora i costi non possano essere elencati separatamente per categoria. Selezionare le categorie cui contribuiscono tali costi o sforzi. Sviluppo di capacità ☐ Esecuzione delle misure di eradicazione rapida o di gestione ☐ Funzionamento del sistema di sorveglianza ☐ Funzionamento delle ispezioni degli istituti in possesso di autorizzazioni ☐ Funzionamento dei controlli ufficiali ☐ Altri costi ☐ 22 Sono stati disposti sistemi, conformemente al principio chi inquina paga, per recuperare i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive (articolo 21 del regolamento (UE) n. 1143/2014)? Sì ☐ No ☐ 23 Informazioni supplementari; ad esempio, per quanto riguarda le difficoltà incontrate e i settori da migliorare in futuro (facoltativo) 24 Informazioni supplementari - Generalità (facoltativo)

SEZIONE A Informazioni da trasmettere per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza regionale soggette alle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014

4a. Distribuzione della specie (mappe)

4b. Stato riproduttivo della specie

4c. Modelli riproduttivi

4d. Modelli d’introduzione

4e. Modelli di diffusione

15a. Le misure di eradicazione rapida hanno coperto l’intera zona di distribuzione della specie nello Stato membro?

15b. Il rilevamento precoce dell’introduzione, della presenza o della ricomparsa della specie nel territorio è stato notificato senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tramite NOTSYS?

15c. Le misure di eradicazione rapida sono state applicate entro tre mesi dalla trasmissione della notifica del rilevamento precoce?

15d. L’applicazione delle misure di eradicazione rapida è stata notificata alla Commissione e agli altri Stati membri tramite NOTSYS?

15e. L’efficacia delle misure adottate e/o la potenziale eradicazione della specie notificata alla Commissione e agli altri Stati membri sono state comunicate tramite NOTSYS?

15f. Misura/e

15 g. Metodo/i (facoltativo. è possibile spuntare più opzioni)

15 h. Efficacia del/dei metodi

15i. Effetti collaterali del metodo o dei metodi applicati (è possibile spuntare più opzioni)

15 j. Effetti su specie non destinatarie di misure

15k. Sono state prese misure adeguate per risparmiare agli animali dolore, angoscia o sofferenza evitabili?

15 l. Descrizione dell’approccio seguito per monitorare l’efficacia dell’eradicazione rapida (facoltativo, max. 300 parole).

18a. Le misure di gestione hanno coperto l’intera zona di distribuzione della specie nello Stato membro?

18b. Misura/e

18c. Metodo/i (facoltativo; è possibile spuntare più opzioni)

SEZIONE B Informazioni da trasmettere per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1143/2014

5a. Mappe di distribuzione

5b. Stato riproduttivo della specie

SEZIONE C Informazioni orizzontali

Istruzioni per la compilazione delle informazioni da presentare

Gli Stati membri forniscono informazioni in risposta a tutte le domande, ad eccezione di quanto indicato come facoltativo.

SEZIONE A

Occorre rispondere a tutte le domande della sezione A per ciascuna delle specie esotiche invasive che figurano nell’elenco dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 nella versione in vigore alla fine dell’ultimo anno civile cui si riferisce la relazione. Per ciascuna delle specie di rilevanza regionale per le quali, entro la stessa data, è entrato in vigore un atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, occorre rispondere solo alle domande da 1 a 5 e da 14 a 22.

Fornire il nome scientifico della specie.

Facoltativo: Fornire il nome comune della specie nella lingua nazionale.

Indicare se la specie è considerata presente nel territorio dello Stato membro (escluse le regioni ultraperiferiche, se applicabile).

Si possono spuntare più caselle.

Selezionare l’opzione Sì, presente in confinamento, se le informazioni sono rapidamente disponibili, ossia non è necessario condurre ricerche o indagini ad hoc.

Se la risposta alla domanda 3 è Sì, attualmente presente nell’ambiente, fornire un file con i dati sulla distribuzione della specie conformemente alla direttiva 2007/2/CE. Il file deve utilizzare i tipi di oggetti territoriali definiti nell’allegato IV, sezione 18 (Distribuzione delle specie), del regolamento (UE) n. 1089/2010. Le informazioni riguardanti lo stato riproduttivo, i modelli di riproduzione, introduzione e diffusione sono specificate utilizzando opportuni elenchi di codici.

Domanda 4c. - Modelli riproduttivi. Compilare solo se la risposta alla domanda 4b. è l’opzione a) o b).

Domanda 4d - Modelli introduttivi. È possibile spuntare più di una casella.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande da 1 a 4.

Indicare se durante il periodo di riferimento sono state rilasciate le autorizzazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e/o all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 per la specie in questione.

Indicare se le autorizzazioni supplementari di cui all’articolo 8, paragrafo 2 e/o all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 per la specie in questione, che sono valide nel periodo di riferimento in corso, sono state rilasciate in un periodo di riferimento precedente.

Compilare solo se la risposta alla domanda 6 e/o alla domanda 7 è Sì.

Per ciascun anno civile coperto dalla relazione, indicare il numero di autorizzazioni rilasciate e/o valide di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per ogni categoria di fini specifici nonché il corrispondente numero totale degli individui/esemplari o il volume oggetto di tali autorizzazioni, comprese le unità di misura (numero di esemplari, kg di semi ecc.).

Indicare se l’autorizzazione è stata revocata durante il periodo di riferimento, su base permanente e/o temporanea.

Confermare che le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono state rese disponibili su Internet, pubblicamente e senza indugio per tutte le autorizzazioni rilasciate e indicare il link pertinente.

Facoltativo: fornire le informazioni supplementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande da 6 a 10.

Per ciascun anno civile coperto dalla relazione fornire la tabella completata con informazioni sulle ispezioni previste dall’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Facoltativo: fornire le informazioni supplementari ritenute necessarie a spiegare la risposta alla domanda 12. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state condotte ispezioni, e le azioni previste.

Spuntare la casella pertinente.

Compilare se la risposta alla domanda 14 è Sì. Le informazioni possono essere fornite raggruppando individui/popolazioni della specie interessata dalla stessa o dalle stesse misure di eradicazione rapida in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Se diverse popolazioni sono oggetto di misure diverse, le informazioni sono trasmesse per ciascuna delle popolazioni.

Spuntare la casella corrispondente e aggiungere la data pertinente.

Facoltativo: spuntare la casella corrispondente. È possibile spuntare più opzioni.

Spuntare la casella corrispondente. È possibile spuntare più opzioni.

Compilare solo se la risposta alla domanda 15i. comprende l’opzione Effetti negativi sulle specie non destinatarie di misure.

Rispondere solo se la sezione è compilata per misure destinate a specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale o regionale.

Facoltativo: questa domanda si applica alle specie sia animali che non animali.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 14 e 15. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state applicate misure, e le azioni previste.

Indicare se la specie è stata oggetto di misure di gestione durante il periodo di riferimento.

Domanda 18 Compilare se la risposta alla domanda 17 è Sì. Le informazioni possono essere fornite raggruppando popolazioni distinte della specie oggetto della stessa o delle stesse misure di gestione in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Se diverse popolazioni sono oggetto di misure diverse, le informazioni devono essere trasmesse per ciascuna popolazione, ossia le tabelle possono essere duplicate per ciascuna sottounità geografica.

Spuntare la casella corrispondente e aggiungere la data pertinente.

Facoltativo: spuntare la casella corrispondente. È possibile spuntare più opzioni.

spuntare la casella corrispondente. È possibile spuntare più opzioni.

Compilare solo se la risposta alla domanda 18e. comprende l’opzione Effetti negativi sulle specie non destinatarie di misure.

Rispondere solo se la sezione è compilata per misure destinate a specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale o regionale.

Facoltativo: questa domanda si applica alle specie sia animali che non animali.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 17 e 18. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state applicate misure, e le azioni previste.

Facoltativo: fornire informazioni in merito agli effetti delle specie sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti e sugli habitat a rischio. Inoltre, fornire informazioni sugli effetti sociali ed economici delle specie, nonché sulla salute e sicurezza delle persone.

Spuntare la casella appropriata per indicare se lo Stato membro è coinvolto nell’elencazione delle specie esotiche invasive di rilevanza regionale. Fornire il nome scientifico della specie.

La domanda 22 dovrebbe essere duplicata per ciascuna delle specie di cui alla domanda 21.

SEZIONE B

La sezione B deve essere compilata per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Precisare se lo Stato membro ha redatto un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Fornire il nome scientifico della specie. Domanda 3

Facoltativo: Fornire il nome comune della specie nella lingua nazionale.

Indicare se la specie è autoctona di una parte del territorio dell’Unione europea.

Indicare se la specie è considerata presente nel territorio dello Stato membro (se la specie è autoctona di una parte del territorio dello Stato membro rispondere solo per quanto riguarda la parte in cui la specie è esotica)

Si possono spuntare più caselle.

Selezionare l’opzione Sì, presente in confinamento, se le informazioni sono rapidamente disponibili, ossia non è necessario condurre ricerche o indagini ad hoc.

Facoltativo: Compilare solo se la risposta alla domanda 4b. è Sì, attualmente presente nell’ambiente. Cfr. le istruzioni nella sezione A, domanda 4. NB: se la specie è autoctona di una parte del territorio dello Stato membro, rispondere solo per quanto riguarda la parte in cui la specie è esotica

Se del caso, indicare quali misure sono applicate per la specie in questione. È possibile spuntare più opzioni.

Facoltativo: fornire le informazioni supplementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande da 1 a 6.

Specificare per quale elenco dell’Unione e relativi aggiornamenti sono state effettuate analisi approfondite dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, con l’indicazione delle priorità.

Primo elenco dell’Unione: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione.

Primo aggiornamento dell’elenco dell’Unione: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione.

Secondo aggiornamento dell’elenco dell’Unione: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1262 della Commissione.

Terzo aggiornamento dell’elenco dell’Unione: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione.

Spuntare la casella pertinente.

Elencare i vettori che richiedono un’azione prioritaria in seguito all’analisi dei vettori effettuata conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Facoltativo: fornire il documento sulla definizione delle priorità dei vettori o un link ad esso.

Spuntare la casella pertinente. Un piano d’azione unico, anche se contiene diversi capitoli tematici, resta un piano d’azione unico.

Nell’applicare i codici sotto indicati, specificare i vettori prioritari e le specie esotiche invasive di rilevanza unionale per ciascun vettore: Vettore Codice Controllo biologico 1.1 Controllo dell’erosione/stabilizzazione delle dune (frangivento, siepi ecc.) 1.2 Attività di pesca in habitat naturale (inclusa pesca sportiva) 1.3 Caccia 1.4 Miglioramento del paesaggio/flora/fauna in habitat naturale 1.5 Introduzione a fini di conservazione o di gestione della flora o fauna selvatica 1.6 Rilascio in natura a scopo d’uso (diversamente dai casi appena citati, ad esempio: pellicce, trasporto, uso medico) 1.7 Altro tipo di rilascio deliberato 1.8 Agricoltura (comprese materie prime per biocarburanti) 2.1 Acquacoltura/maricoltura 2.2 Giardino botanico/zoo/acquario (esclusi gli acquari domestici) 2.3 Specie domestica/per acquario/per terrario (incluso il mangime vivo ad essa destinato) 2.4 Animali di allevamento (compresi gli animali tenuti sotto controllo limitato) 2.5 Silvicoltura (compreso l’imboschimento o rimboschimento) 2.6 Allevamento di animali da pelliccia 2.7 Orticoltura 2.8 Fini ornamentali diversi dall’orticoltura 2.9 Ricerca e impianti di allevamento ex situ (in strutture apposite) 2.10 Mangime vivo ed esche vive 2.11 Altri tipi di fuga da situazioni di confinamento 2.12 Materiale vivaistico contaminante 3.1 Esche contaminate 3.2 Alimenti contaminanti (che contaminano anche il mangime vivo) 3.3 Contaminanti su animali (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti/vettori) 3.4 Parassiti su animali (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori) 3.5 Contaminanti su piante (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti/vettori) 3.6 Parassiti su piante (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori) 3.7 Contaminanti delle sementi 3.8 Commercio del legname 3.9 Trasporto di materiale proveniente dall’habitat (suolo, vegetazione ecc.) 3.10 Su materiale da pesca sportiva/pesca 4.1 In contenitore/sfuso 4.2 Specie autostoppiste su o dentro un aeromobile 4.3 Specie autostoppiste su navi/imbarcazioni (tranne in acque di zavorra e incrostazioni dello scafo) 4.4 Su macchinari/attrezzature 4.5 Su persone e sui loro bagagli/attrezzature (in particolare in ambito turistico) 4.6 Su imballaggi biologici, in particolare imballaggi in legno 4.7 In acque di zavorra di nave/imbarcazione 4.8 Su incrostazioni dello scafo di nave/imbarcazione 4.9 Su veicoli (automobile, treno ecc.) 4.10 Altri mezzi di trasporto 4.11 Mari/vie navigabili/bacini tra loro interconnessi 5.1 Ponti e gallerie 5.2 Dispersione naturale, attraverso le frontiere, di specie esotiche invasive che sono state introdotte attraverso i vettori da 1 a 5 6.1

SEZIONE C

Domanda 6
pt_1

1. RILASCIO IN NATURA

2. FUGA DA SITUAZIONI DI CONFINAMENTO

3. TRASPORTO – CONTAMINANTI

4. TRASPORTO - COME CLANDESTINI

5. CORRIDOIO

6. IN MODO AUTONOMO

Indicare quali piani d’azione sono ultimati e quali sono ancora in fase di progetto.

Indicare quali piani d’azione sono stabiliti e quali sono stati eseguiti.

Fornire i piani d’azione adottati o un link ad essi.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari sul piano o sui piani d’azione adottati o in preparazione.

Spuntare la casella pertinente. Fornire dettagli supplementari sulla copertura geografica del sistema di sorveglianza Trasmettere un documento (o un link al documento su Internet, se opportuno) che descrive il sistema di sorveglianza di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Spuntare la casella pertinente.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari sul sistema di sorveglianza.

Spuntare la casella pertinente. Fornire informazioni dettagliate sul sistema di controllo ufficiale in atto, con descrizione delle strutture utilizzate per i controlli ufficiali, le procedure atte a far sì che tutte le autorità coinvolte si scambino le pertinenti informazioni e cooperino e si coordinino in modo efficiente ed efficace ai fini della verifica di cui all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Elencare le categorie di merci soggette ai controlli ufficiali, se pertinente ai fini dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014, applicando i codici della nomenclatura combinata. Indicare quali autorità competenti eseguono i controlli ufficiali. Trasmettere un documento (o un link al documento su Internet, se opportuno) che descrive i controlli ufficiali di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari sul sistema di controlli ufficiali.

Descrivere (o fornire un link a un documento in tal senso) le misure adottate per informare il pubblico in merito alla presenza di specie esotiche invasive e alle azioni che i cittadini devono intraprendere. È possibile fornire link alle risorse Internet e caricare esempi di documenti, a condizione che siano corredati di descrizioni adeguate delle azioni intraprese.

Spuntare la casella pertinente.

Fornire informazioni supplementari sul modo in cui è stata assicurata la partecipazione del pubblico ai piani d’azione a norma dell’articolo 13 del regolamento sulle specie esotiche invasive e alle misure di gestione adottate.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari sulle misure adottate per informare il pubblico o per assicurare la partecipazione del pubblico.

Indicare e descrivere il costo dell’azione intrapresa per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014 In primo luogo, se disponibili, i costi e/o gli sforzi sostenuti dovrebbero essere forniti separatamente per ciascuna categoria (sviluppo delle capacità, funzionamento del sistema di sorveglianza, funzionamento dei controlli ufficiali, esecuzione di misure di eradicazione rapida o di gestione, funzionamento delle ispezioni degli stabilimenti in possesso di autorizzazioni). Se non è possibile separare i costi per le singole categorie, occorre indicare e descrivere il costo totale o lo sforzo sostenuto e le categorie selezionate. Per quanto possibile, includere informazioni sul recupero dei costi e sui benefici delle azioni intraprese (costi dei danni evitati, danni evitati alla biodiversità e ai relativi servizi ecosistemici, contributo ad altri obiettivi dell’UE, danni evitati alla salute umana, alla sicurezza e all’economia), se disponibili.

Spuntare la casella pertinente.

Facoltativo: fornire informazioni supplementari, o un link a un documento su Internet, sui costi delle azioni intraprese per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014, in particolare all’articolo 24, paragrafo 1, lettera i), comprese informazioni supplementari sulle domande 21 e 22. In particolare, spiegare in dettaglio i sistemi di recupero dei costi messi in atto.

Facoltativo: trasmettere un documento (o un link al documento su Internet) con altre informazioni che lo Stato membro desideri aggiungere in relazione all’attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 alla luce di quanto richiesto nel presente formato.

Versioni

  1. 2024-02-15