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Regolamento delegato (UE) 2025/2004 della Commissione del 6 ottobre 2025 che modifica il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura e la determinazione del peso dei singoli esemplari di tonno rosso

In vigoreVersione 2025-10-06dal 2025-12-13
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/2004@2025-10-06/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) 2023/2833
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio.

(2) L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono vincolanti per l’Unione.

(3) Successivamente all’adozione del regolamento (UE) 2023/2833, l’ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2024, la raccomandazione 24-16 riguardante l’applicazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso. La raccomandazione ICCAT 24-16 contiene disposizioni che rendono permanenti deroghe specifiche in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura, alla luce degli eccessivi oneri amministrativi e delle differenze di trattamento che tali obblighi di convalida comportano.

(4) Inoltre la raccomandazione ICCAT 24-16 allinea alle pratiche attuali il modo in cui il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati è determinato all’interno dell’Unione, dato che tutto il pesce sbarcato è pesato e che il campionamento non è necessario per stabilire il peso medio degli esemplari di tonno rosso sbarcati.

(5) È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2833.

(6) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) 2023/2833

Il regolamento (UE) 2023/2833 è così modificato:

1) all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: ;

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale riguardante l’attuazione di tale deroga. Tale relazione comprende informazioni sulla verifica da parte degli Stati membri di cui all’articolo 9, gli esiti della stessa e i dati relativi alle operazioni commerciali interessate, incluse le informazioni statistiche pertinenti, tra cui i quantitativi di tonno rosso e il numero di operazioni oggetto della deroga.

2) all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: .

5. In deroga al paragrafo 4, lettera b), punto v), del presente articolo, per le attività di pesca soggette alle deroghe in materia di taglia minima di riferimento per la conservazione a norma del regolamento (UE) 2023/2053, gli Stati membri possono invece comunicare, al momento dell’operazione di scarico, il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati, calcolando la media del peso totale sbarcato rispetto al numero di esemplari pescati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

Versioni

  1. 2025-10-06