Regolamento delegato (UE) 2025/21 della Commissione del 19 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda i requisiti per i gestori aeroportuali relativi alle attività di assistenza a terra (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/21@2024-12-19/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
(2) Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, anche per quanto riguarda determinati impianti e operazioni direttamente connessi ai servizi di assistenza a terra e alle organizzazioni che li forniscono.
(3) Tutte le organizzazioni di cui al regolamento (UE) 2018/1139 sono responsabili della gestione dei rischi per la sicurezza e mirano al miglioramento continuo della sicurezza, compresa la condivisione reciproca delle informazioni afferenti alla sicurezza. Lo scopo del presente regolamento è garantire un approccio comune nell’affrontare i rischi per la sicurezza delle interfacce nelle operazioni di assistenza a terra, al di là degli obblighi di segnalazione di eventi. Tale approccio completerebbe gli obblighi di segnalazione di eventi alle autorità competenti e garantirebbe un flusso di informazioni sulla sicurezza più diretto tra i portatori di interessi coinvolti. I requisiti relativi agli aeroporti dovrebbero pertanto essere modificati per consentire ai gestori aeroportuali di condividere le informazioni pertinenti in materia di sicurezza risultanti dalle segnalazioni di eventi o dagli audit e dalle ispezioni di sorveglianza con altre organizzazioni al fine di sostenerle nel mantenere la sicurezza delle loro operazioni.
(4) Per garantire condizioni di parità per tutte le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 nonché un livello di base di sicurezza delle attività di assistenza a terra, i gestori aeroportuali dovrebbero altresì rispettare i requisiti in materia di assistenza a terra quando forniscono servizi di assistenza a terra. Tuttavia, poiché i gestori aeroportuali già dispongono di un sistema di gestione, i requisiti in materia di assistenza a terra dovrebbero essere di facile integrazione per causare perturbazioni minime al sistema consolidato del gestore aeroportuale. I nuovi requisiti relativi alle attività di assistenza a terra dovrebbero pertanto riguardare solo le differenze e gli elementi mancanti rispetto al sistema di gestione del gestore aeroportuale, evitando così contraddizioni o duplicazioni dei requisiti esistenti.
(5) Se non sono depositate correttamente, le merci pericolose contenute nel carico o nella posta possono costituire un rischio significativo per la salute, la sicurezza, l’ambiente o i beni materiali. Quando sono depositate presso gli impianti di deposito aeroportuali, le condizioni di deposito dovrebbero essere atte a prevenire eventuali danni a tali colli. È pertanto opportuno modificare i requisiti relativi agli aeroporti al fine di garantire il rispetto delle condizioni minime di sicurezza per gli impianti di deposito.
(6) In caso di utilizzo per il trasporto di bagagli e merci, le unità di carico devono essere depositate in buone condizioni quando non sono in uso. È pertanto importante che, quando il gestore aeroportuale mette a disposizione impianti per il deposito di unità di carico, tali impianti siano adeguati e ne prevengano il danneggiamento, il deterioramento o il deposito a terra. I requisiti relativi agli aeroporti dovrebbero essere modificati per chiarire tale aspetto.
(7) Per evitare inutili duplicazioni della documentazione, i gestori aeroportuali che forniscono essi stessi servizi di assistenza a terra possono includere gli elementi di assistenza a terra nel proprio manuale dell’aeroporto esistente, se ritengono che ciò sia più efficace della creazione di un manuale supplementare per l’assistenza a terra, oppure aggiungerli in un manuale separato. In entrambi i casi, il manuale per l’assistenza a terra e le eventuali modifiche e revisioni successive dello stesso non dovrebbero richiedere l’approvazione dell’autorità competente. Il requisito pertinente di cui al regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza per tenere conto di tale aspetto.
(8) Se forniscono anche servizi di assistenza a terra, i gestori aeroportuali o i fornitori di servizi di gestione del piazzale sono tenuti a sviluppare e attuare un sistema di gestione conforme al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione. Allo scopo di evitare la duplicazione degli stessi elementi del proprio sistema di gestione a fini di conformità a tutti i regolamenti ad esse applicabili, tali organizzazioni dovrebbero poter disporre di un sistema di gestione integrato per ragioni di efficienza. I requisiti relativi agli aeroporti e quelli relativi ai servizi di gestione del piazzale dovrebbero pertanto essere modificati per consentire a tali organizzazioni di istituire e applicare un sistema di gestione integrato.
(9) Il settore dell’assistenza a terra rappresenta di per sé un’interfaccia, con servizi che sono forniti a un aeromobile in un aeroporto. Ciò rende talvolta difficile operare una chiara distinzione tra le responsabilità, in determinate fasi in cui potrebbero sovrapporsi, dei diversi portatori di interessi coinvolti nelle stesse attività. Una di queste attività riguarda il controllo dei pedoni nell’area di movimento e attorno all’aeromobile. Mentre il gestore aeroportuale è responsabile di garantire che siano predisposte procedure per la sicurezza dei pedoni nell’area di movimento, senza necessariamente essere anche il soggetto che le attua, l’organizzazione che attua tali procedure è solitamente l’organizzazione di assistenza a terra che svolge più attività sul piazzale e attorno all’aeromobile durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. In tal caso, il gestore aeroportuale avrebbe piuttosto un ruolo di coordinamento e monitoraggio. Per distinguere chiaramente tra i diversi ruoli del gestore aeroportuale e dell’organizzazione di assistenza a terra quando quest’ultima è diversa dal gestore aeroportuale, e tenuto conto del modo in cui al momento tali procedure sono effettivamente attuate, la formulazione del requisito pertinente dovrebbe essere adeguata per apportare maggiore chiarezza in termini di responsabilità di ciascuna parte coinvolta.
(10) Il rifornimento di carburante agli aeromobili è un’attività che coinvolge diversi portatori di interessi (gestore aeroportuale, operatore di aeromobile e fornitore di servizi di assistenza a terra) con responsabilità diverse nel processo, tutte volte a garantire la sicurezza dell’operazione, dell’aeromobile e dell’aeroporto. Per una migliore individuazione della responsabilità del gestore aeroportuale nel garantire la sicurezza dell’aeroporto e una buona gestione del piazzale durante il rifornimento di carburante agli aeromobili, è opportuno adeguare lievemente il requisito relativo al rifornimento di carburante agli aeromobili. Ciò dovrebbe inoltre evitare l’interpretazione non prevista secondo cui il gestore aeroportuale potrebbe essere responsabile della procedura relativa al rifornimento di carburante agli aeromobili, che incombe all’operatore di aeromobile in quanto attività connessa alla manutenzione del suo aeromobile.
(11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 139/2014.
(12) È necessario concedere al settore dell’assistenza a terra e alle autorità competenti un lasso di tempo sufficiente per attuare il nuovo quadro normativo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ed è pertanto opportuno prevedere nello stesso un periodo di transizione di tre anni.
(13) I requisiti di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2024 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(14) Conformemente all’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 139/2014 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 27 marzo 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) n. 139/2014 sono così modificati:
1) L’allegato III è così modificato:
1) a)
alla norma ADR.OR.C.020 è aggiunta la lettera d) seguente:
d)
informa le organizzazioni di assistenza a terra dell’aeroporto in merito alle azioni intraprese per affrontare la non conformità quando quest’ultima incide direttamente sul rischio per la sicurezza all’interno di tali organizzazioni o sulle loro responsabilità.;
b)
alla norma ADR.OR.D.005 è aggiunta la lettera f) seguente:
f)
Se fa parte di un soggetto giuridico che è titolare di uno o più certificati, approvazioni o autorizzazioni supplementari di organizzazione, o dichiara le proprie attività a norma del regolamento (UE) 2018/1139, il gestore aeroportuale può integrare il proprio sistema di gestione nel sistema di gestione previsto dal regolamento (UE) n. 139/2014.;
c)
la norma ADR.OR.D.020 è così modificata:
i)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)
Il gestore aeroportuale designa delle aree appropriate nell’aeroporto adibite al deposito di merci pericolose trasportate attraverso l’aeroporto. Le condizioni di deposito delle merci pericolose garantiscono quanto segue:
1) che la separazione delle merci pericolose possa essere assicurata conformemente agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali;
2) che l’impianto offra condizioni adeguate a prevenire eventuali danni alle merci pericolose.;
ii)
è aggiunta la lettera c) seguente:
c)
Quando designa anche delle aree appropriate nell’aeroporto adibite al deposito di unità di carico, il gestore aeroportuale garantisce che tali aree siano adeguate a prevenire il danneggiamento, il deterioramento o il deposito a terra di tali unità e a garantirne la protezione dalle condizioni di tempo atmosferico avverse.;
d)
alla norma ADR.OR.E.005, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)
In deroga alla lettera e), quando sono necessarie modifiche o revisioni nell’interesse della sicurezza, esse possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che venga fatta la relativa domanda di approvazione nei casi in cui sia prevista. Non è necessario presentare per approvazione all’autorità competente le modifiche e le revisioni riguardanti le attività di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione.;
e)
alla norma ADR.OR.F.045 è aggiunta la lettera d) seguente:
d)
In deroga alle lettere da a) a c), se fa parte di un soggetto giuridico che dichiara la propria responsabilità per la fornitura di servizi di assistenza a terra conformemente al regolamento delegato (UE) 2025/2020 della Commissione, il fornitore di AMS può integrare il proprio sistema di gestione al sistema di gestione previsto da tale regolamento..
2) L’allegato IV è così modificato:
2) a)
la norma ADR.OPS.B.033 è così modificata:
i)
alla lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:
3) controllare i movimenti delle persone sul piazzale.;
ii)
è inserita la lettera a1) seguente:
a1) Il gestore aeroportuale deve istituire procedure al fine di garantire che i passeggeri che si imbarcano su un aeromobile o che sbarcano dallo stesso o che devono procedere a piedi da o verso il piazzale, oppure che devono attraversarlo:
a1)
1) siano scortati da personale addestrato e competente;
2) non interferiscano con gli aeromobili che vi stazionano e con le attività di manutenzione a terra;
3) siano protetti dagli aeromobili operativi, compresi gli effetti dei loro motori, nonché dalle operazioni dei veicoli o altre attività.;
b)
alla norma ADR.OPS.D.001, lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:
4) contemplare quanto segue:
4) i)
l’assegnazione delle piazzole di sosta per aeromobili;
ii)
la fornitura di servizi di segnalazione;
iii)
il parcheggio degli aeromobili e la partenza degli stessi dalle piazzole di sosta;
iv)
le precauzioni contro il getto dei reattori (jet blast) e le prove dei motori;
v)
le autorizzazioni alla messa in moto e le istruzioni di rullaggio.;
c)
la norma ADR.OPS.D.060 è sostituita dalla seguente: ADR.OPS.D.060 Sicurezza del piazzale durante il rifornimento di carburante agli aeromobili
a)
Il gestore aeroportuale deve stabilire una procedura per garantire la sicurezza delle operazioni sul piazzale durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.
b)
La procedura deve imporre quanto segue:
1) il divieto di fiamme libere e di utilizzo, da parte del personale nelle immediate vicinanze del punto di rifornimento carburante, di strumenti elettrici o simili che possano produrre scintille o archi all’interno della zona di rifornimento carburante;
2) il divieto di avviare gruppi elettrogeni esterni (Ground Power Unit - GPU) durante il rifornimento di carburante;
3) per le autocisterne di carburante: la presenza di un percorso dagli aeromobili privo di ostacoli per consentire la rapida rimozione delle cisterne per il carburante e delle persone in caso di emergenza;
4) il corretto collegamento degli aeromobili e delle fonti di approvvigionamento di carburante e la corretta applicazione delle procedure di messa a terra;
5) la notifica immediata al fornitore di servizi di rifornimento di carburante into-plane in caso di fuoriuscita di carburante e istruzioni dettagliate su come gestire le fuoriuscite di carburante;
6) il posizionamento delle attrezzature di supporto a terra in modo tale che le uscite di emergenza siano prive di ostacoli per consentire la rapida evacuazione dei passeggeri, se i passeggeri si imbarcano, sbarcano o rimangono a bordo dell’aeromobile durante il rifornimento di carburante;
7) la disponibilità immediata di estintori del tipo idoneo per almeno un primo intervento in caso di incendio di carburante;
8) la predisposizione di una via di uscita priva di ostacoli per il veicolo adibito al rifornimento di carburante e di un accesso privo di ostacoli all’idrante per il carburante e all’arresto di emergenza;
9) l’interruzione delle operazioni di rifornimento di carburante in caso di tempeste elettriche presso l’aeroporto o nelle sue vicinanze..