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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2408 della Commissione del 1o dicembre 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith) per quanto riguarda il periodo di applicazione di alcune disposizioni

In vigoreVersione 2025-12-01dal 2025-12-22
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/2408@2025-12-01/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134
  2. Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134
    1. Articolo 15 Entrata in vigore e applicazione
    1. Articolo 2 Entrata in vigore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), h) e i), l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith) (organismo nocivo specificato).

(2) Tale regolamento di esecuzione si applica fino al 31 dicembre 2025 per consentire di valutare e riesaminare ulteriormente la diffusione dell’organismo nocivo specificato, i casi di inosservanza della legislazione dell’Unione per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo specificato e l’efficacia delle misure adottate nel territorio dell’Unione.

(3) Tenuto conto del fatto che l’introduzione di alcune piante è connessa al rischio di diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato, tali piante sono state elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 e sono soggette a prescrizioni particolari per la loro importazione. Sulla base del riesame di cui a tale regolamento di esecuzione è opportuno mantenere senza limiti di tempo le rispettive prescrizioni particolari relative ai piani di emergenza, alle aree delimitate, alle misure di eradicazione e alla comunicazione, in quanto, secondo l’esperienza maturata, esse si sono dimostrate le più adeguate per affrontare il rischio presentato dall’organismo nocivo specificato.

(4) Le prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L., di piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi, nonché di piante di Zea mays L., ad esclusione di polline vivo, colture di tessuti vegetali, sementi e semi, dovrebbero tuttavia applicarsi fino al 31 dicembre 2028. Ciò è necessario per avere il tempo di ottenere un’ulteriore valutazione delle vie di diffusione dell’organismo nocivo specificato e delle misure più adeguate per affrontare il relativo rischio fitosanitario.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134

L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è sostituito dal seguente:

Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134

Articolo 15 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 10 e 11 si applicano fino al 31 dicembre 2028..

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

Versioni

  1. 2025-12-01