Regolamento di esecuzione (UE) 2025/411 della Commissione del 3 marzo 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Georgia all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/411@2025-03-03/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 100, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) A seguito delle decisioni n. 2/2024 e n. 1/2024 dei comitati congiunti UE-PTC sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, rispettivamente, per quanto riguarda gli inviti alla Georgia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
(2) È necessario allineare gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 nonché l’allegato 72-04, parte II, capi VI e VII, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, al fine di tenere conto dell’adesione della Georgia alla convenzione, a norma della decisione n. 3/2024 dei comitati congiunti UE-PTC. Tuttavia, al fine di esaurire la scorta esistente di formulari relativi agli impegni del garante, i modelli di formulari di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, validi fino al giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare a essere di applicazione fino al 30 giugno 2026, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici di cui al punto 1 dei predetti allegati e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato in Georgia al punto 4 di tali allegati.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(4) Poiché la Georgia ha aderito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci il 1o febbraio 2025, anche il presente regolamento di esecuzione dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1) all’allegato 32-01, parte I (Impegno del garante), punto 1, il termine della Georgia, è inserito prima del testo della Repubblica d’Islanda,;
2) all’allegato 32-02, parte I (Impegno del garante), punto 1, il termine della Georgia, è inserito prima del testo della Repubblica d’Islanda,;
3) all’allegato 32-03, parte I (Impegno del garante), punto 1, il termine della Georgia, è inserito prima del testo della Repubblica d’Islanda,;
4) all’allegato 72-04, parte II, capo VI (Certificato di garanzia globale) (TC 31 Certificato di garanzia globale) (Recto), punto 7, il termine Georgia è inserito prima del termine Islanda;
5) all’allegato 72-04, parte II, capo VII (Certificato di esonero dalla garanzia) (TC 33 Certificato di esonero dalla garanzia) (Recto), punto 6, il termine Georgia è inserito prima del termine Islanda.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2025. I formulari basati sui modelli di cui all’allegato 32-01, all’allegato 32-02, all’allegato 32-03 e all’allegato 72-04, parte II, capo VI e capo VII, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nella versione applicabile il giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato, fino al 30 giugno 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen