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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428 del Consiglio del 18 febbraio 2025 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

In vigoreVersione 2025-02-18dal 2025-03-20
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/428@2025-02-18/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. ALLEGATO II (*) CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE DI CUI ALL'ARTICOLO 51
  5. Note esplicative 1.2.3.4.5.6.7.
  6. Note esplicative 1.2. a)
  7. Note esplicative 1.2.3.4.5. a)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2025/425 introduce il requisito di un certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e la procedura elettronica all'elaborazione di tale certificato. Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di una flessibilità sufficiente per attuare l'ampio numero di progetti informatici correlati già in corso, essi sono autorizzati a continuare a utilizzare il certificato cartaceo esistente, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032. L'articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato per consentire l'uso del certificato elettronico o cartaceo durante un periodo transitorio.

(2) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe essere sostituito al fine di rispecchiare il fatto che la direttiva 2008/118/CE del Consiglio è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio.

(3) Conformemente alla direttiva 2006/112/CE, a decorrere dal 1o luglio 2032 deve essere utilizzato unicamente il certificato elettronico di cui all'articolo 151 bis di tale direttiva. Di conseguenza l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che stabiliscono la versione cartacea del certificato di esenzione, dovrebbero essere soppressi in tale data.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: ;

1. Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione e non è utilizzato il certificato elettronico di esenzione a norma dell'articolo 151 bis, della direttiva 2006/112/CE, per confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, è utilizzato il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento, ferme restando le note esplicative figuranti in tale allegato. Nell'utilizzare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.

2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1) l'articolo 51 è soppresso;

2) l'allegato II è soppresso.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2031.

3. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o luglio 2032.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Domański

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO II (*) CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE DI CUI ALL'ARTICOLO 51

Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti)..

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE DI CUI ALL'ARTICOLO 51

Note esplicative 1.2.3.4.5.6.7.

Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/262. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro. Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso. La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata alla casella 6 dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all'accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l'organismo beneficiario dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.

Note esplicative 1.2. a)

Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 164 dell'1.7.1989, pag. 3). La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza. Per l'esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:

una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.

b)

Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c)

Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d)

Qualora l'elenco dei beni e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.

e)

Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi ali beni e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

f)

Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

Note esplicative 1.2.3.4.5. a)

Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l'ordinativo.

b)

L'indicazione del numero ai fini delle accise di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l'indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.

c)

Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione(*).

Versioni

  1. 2025-02-18