Regolamento di esecuzione (UE) 2025/678 della Commissione del 1o aprile 2025 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica tali allegati per quanto riguarda alcune voci relative al Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/678@2025-04-01/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province della Nuova Scozia e dell’Ontario, confermati rispettivamente il 21 marzo 2025 e il 24 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame nella contea di Durham, Inghilterra, confermato il 26 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(7) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Illinois (1), Indiana (2), Mississippi (1), New Jersey (1) e Pennsylvania (1), confermati tra il 12 marzo 2025 e il 21 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’HPAI e limitarne la diffusione.
(9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai.
(10) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione è opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai. Le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti nelle tabelle dell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(11) Inoltre il Canada ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda l’HPAI - situazione che ha determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e delle carni fresche di pollame e selvaggina di penna, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(12) Il 19 marzo 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia del Quebec, confermato il 30 gennaio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(13) Il Canada ha informato la Commissione che, a seguito della comparsa del suddetto focolaio di HPAI, ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto.
(14) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada, la Commissione ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all’origine della sospensione dell’ingresso nell’Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina di penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità animale nell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali partite provenienti dalla zona del Canada interessata dalla citata sospensione. Le voci relative al Canada nelle tabelle dell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(15) Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 della Commissione ha modificato gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine, tra l’altro, di revocare la sospensione dell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona GB-2.351 nel Regno Unito mediante l’aggiunta del termine iniziale dell’8 marzo 2025 alle voci relative a tale zona nelle tabelle di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il 26 marzo 2025 il Regno Unito ha informato la Commissione che l’ammissibilità della riapertura di tale zona era stata dichiarata erroneamente poiché non era ancora stata completata la sorveglianza prescritta in tale zona. Tale zona non avrebbe quindi dovuto essere riaperta. Al fine di proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione, è necessario rettificare l’errore e sopprimere i termini iniziali relativi alla zona GB-2.351 alle voci relative al Regno Unito nelle tabelle di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È opportuno rettificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(16) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
(17) La rettifica dei termini iniziali relativi alla zona GB-2.351 alle voci relative al Regno Unito nelle tabelle di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/641, ossia dal 27 marzo 2025.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2 Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 27 marzo 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO I Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) l’allegato V è così modificato:
1) a)
nella parte 1, la sezione B è così modificata:
i)
alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.256 è sostituita dalla seguente: CA Canada CA-2.256 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 30.1.2025 26.3.2025;
ii)
alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.260 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.261 e CA-2.262: CA Canada CA-2.261 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 21.3.2025 CA-2.262 N, P1 24.3.2025;
iii)
alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.368 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.369: GB Regno Unito GB-2.369 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 26.3.2025;
iv)
alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1005 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1006 a US-2.1011: US Stati Uniti US-2.1006 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 12.3.2025 US-2.1007 N, P1 18.3.2025 US-2.1008 N, P1 18.3.2025 US-2.1009 N, P1 20.3.2025 US-2.1010 N, P1 20.3.2025 US-2.1011 N, P1 21.3.2025;
b)
la parte 2 è così modificata:
i)
alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.260 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.261 e CA-2.262: Canada CA-2.261 Nova Scotia - Latitude 44.35, Longitude -64.46 The municipalities involved are: 3km PZ: Conquerall Bank, Crouse’s Settlement, Dayspring, Middle LaHave, Pleasantville, Upper LaHave, and West LaHave 10km SZ: Blockhouse, Bridgewater, Conquerall Bank,Conquerall Mills, Cookville, Crouse’s Settlement, Crousetown, Dayspring, Dublin Shore, East LaHave, Fauxburg, Hebbs Cross, Hebbville, LaHave, Lunenburg, Middle LaHave, Oakhill, Petite Rivière Bridge, Pine Grove, Pleasantville, Rhodes Corner, Spectacle Lakes, Upper LaHave, West LaHave, Whynotts Settlement, and Wileville CA-2.262 Ontario - Latitude 42.89, Longitude -82.17 The municipalities involved are: 3km PZ: Petrolia and St. Clair 10km SZ: Brigden, Corunna, Enniskillen, Mooretown, Oil Springs, Petrolia, Sarnia, and St. Clair;
ii)
alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.368 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.369: Regno Unito GB-2.369 near Blaydon, Blaydon and Consett, Durham, England, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.91 and Long: W1.73;
iii)
alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1005 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1006 a US-2.1011: Stati Uniti US-2.1006 State of Mississippi Noxubee 01 Noxubee County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.5306434°W 33.2931223°N) US-2.1007 State of Indiana Adams 03 Adams County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.9971253°W 40.7037781°N) US-2.1008 State of Indiana Jay 11 Jay County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.8033389°W 40.5893466°N) US-2.1009 State of New Jersey Atlantic 01 Atlantic County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.5764859°W 39.4525709°N) US-2.1010 State of Illinois Crawford 01 Crawford County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 87.5953650°W 38.9845468°N) US-2.1011 State of Pennsylvania Franklin 01 Franklin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 77.5979868°W 40.1166363°N);
2) nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
2) a)
alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.256 è sostituita dalla seguente: CA Canada CA-2.256 POU, RAT N, P1 30.1.2025 26.3.2025 GBM P1 30.1.2025 26.3.2025;
b)
alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.260 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.261 e CA-2.262: CA Canada CA-2.261 POU, RAT N, P1 21.3.2025 GBM P1 21.3.2025 CA-2.262 POU, RAT N, P1 24.3.2025 GBM P1 24.3.2025;
c)
alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.368 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.369: GB Regno Unito GB-2.369 POU, RAT N, P1 26.3.2025 GBM P1 26.3.2025;
d)
alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.1005 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1006 a US-2.1011: US Stati Uniti US-2.1006 POU, RAT N, P1 12.3.2025 GBM P1 12.3.2025 US-2.1007 POU, RAT N, P1 18.3.2025 GBM P1 18.3.2025 US-2.1008 POU, RAT N, P1 18.3.2025 GBM P1 18.3.2025 US-2.1009 POU, RAT N, P1 20.3.2025 GBM P1 20.3.2025 US-2.1010 POU, RAT N, P1 20.3.2025 GBM P1 20.3.2025 US-2.1011 POU, RAT N, P1 21.3.2025 GBM P1 21.3.2025.
ALLEGATO II Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così rettificati:
1) nell’allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.351 è sostituita dalla seguente: GB Regno Unito GB-2.351 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 27.1.2025;
2) nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.351 è sostituita dalla seguente: GB Regno Unito GB-2.351 POU, RAT N, P1 27.1.2025 GBM P1 27.1.2025.