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Regolamento (UE) 2025/95 della Commissione del 13 gennaio 2025 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per i pescherecci battenti bandiera belga

In vigoreVersione 2025-01-13dal 2025-01-18
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/95@2025-01-13/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Esaurimento del contingente
    2. Articolo 2 Divieti
    3. Articolo 3 Entrata in vigore
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio fissa i contingenti per il 2024.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Belgio per lo stock di passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2 Divieti

1. Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2. Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025 Per la Commissione a nome della presidente Costas Kadis Membro della Commissione

ANNEX

Anx. allegato. N. 38/TQ257 Stato membro Belgio Stock PLE/7HJK. Specie Passera di mare (Pleuronectes platessa) Zona 7h, 7j e 7k Data di chiusura 19 dicembre 2024

ALLEGATO

N. 38/TQ257 Stato membro Belgio Stock PLE/7HJK. Specie Passera di mare (Pleuronectes platessa) Zona 7h, 7j e 7k Data di chiusura 19 dicembre 2024

Versioni

  1. 2025-01-13