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Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2026 che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170

In vigoreVersione 2026-06-17dal 2026-06-25
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/1384@2026-06-17/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
    6. Articolo 6
    7. Articolo 7
    8. Articolo 8
    9. Articolo 9
    10. Articolo 10
    11. Articolo 11
    12. Articolo 12
    13. Articolo 13
  2. Articolo 13
  3. 2)
    1. Articolo 1 bis
    1. Articolo 14
  4. ANNEX
  5. ALLEGATO I CATEGORIE DI PRODOTTI RIENTRANTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO
  6. ALLEGATO II VOLUME DEI CONTINGENTI TARIFFARI PER CATEGORIA DI PRODOTTI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il settore siderurgico è fondamentale per la competitività e la sicurezza dell’Unione. L’acciaio è essenziale anche per molti altri settori, come le industrie delle tecnologie pulite, dei trasporti, dell’edilizia e delle infrastrutture energetiche dell’Unione. Preservare un’industria siderurgica competitiva e tecnologicamente avanzata è pertanto cruciale per la sicurezza economica dell’Unione. Di conseguenza, l’Unione ritiene che il settore siderurgico abbia un’importanza strategica e si impegna a garantirne la redditività, la resilienza e la sostenibilità a lungo termine.

(2) L’Unione vanta una lunga tradizione nella produzione siderurgica, radicata in città e regioni in cui le competenze sono state tramandate di generazione in generazione dai lavoratori siderurgici, che hanno svolto un ruolo chiave nella nascita dell’industria manifatturiera dell’Unione e che sono fondamentali per sostenere la competitività e l’elevato valore sociale del settore siderurgico.

(3) Le industrie siderurgiche di tutti i paesi e regioni, compresa l’Unione, stanno subendo l’impatto negativo dell’aumento della capacità globale strutturale in eccesso. Tale sfida globale incide in modo negativo sul mercato dell’Unione e sui mercati di altri paesi o direttamente, attraverso le importazioni da paesi con capacità in eccesso, o indirettamente, a causa dell’effetto push-out, o in entrambi i modi. Risolvere efficacemente il problema della sovracapacità globale richiede maggiori sforzi congiunti da parte dell’Unione e dei paesi partner che condividono gli stessi principi e che non contribuiscono alla sovracapacità globale. L’Unione intensificherà pertanto i propri sforzi volti a guidare i lavori a livello internazionale, anche nel quadro del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio (Global Forum on Steel Excess Capacity — GFSEC), volti ad affrontare le cause profonde della sovracapacità globale e ad attuare soluzioni che rafforzino la trasparenza del mercato globale dell’acciaio e tengano conto delle moderne tecniche di produzione e approvvigionamento, anche attraverso l’applicazione del principio di fusione e colata e tramite il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni. L’Unione ribadisce il suo impegno a mantenere mercati equi e aperti e a rafforzare ulteriormente le sue relazioni con i partner di libero scambio attuali e futuri. In tale ottica, e al fine di proteggere le loro economie dalla sovracapacità globale e di migliorare l’accesso al mercato tra di loro, l’Unione e i paesi che condividono gli stessi principi dovrebbero collaborare con urgenza, sulla base di interessi strategici comuni e vantaggi reciproci, garantendo al contempo catene di approvvigionamento sicure, prevedibili e diversificate.

(4) Da un’analisi approfondita conclusa dalla Commissione nel 2019 è emerso che l’industria siderurgica dell’Unione si trovava già allora in una situazione di sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio e che, in assenza di misure di salvaguardia, era probabile che la situazione si sarebbe tradotta in un concreto grave pregiudizio nel prossimo futuro. La Commissione ha concluso che sarebbe nell’interesse dell’Unione adottare misure adeguate per evitare un ulteriore incremento nelle importazioni di prodotti siderurgici.

(5) Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, affrontando così il rischio di diversione degli scambi e la minaccia di grave pregiudizio che avrebbe probabilmente avuto luogo per i prodotti contemplati da tale regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2026.

(6) A novembre 2024 i leader dell’Unione hanno adottato la dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, sottolineando l’intento e l’urgente necessità di rendere l’Unione più competitiva. I leader dell’Unione hanno inoltre dichiarato il proprio impegno a garantire rinnovamento industriale e decarbonizzazione e a consentire all’Unione di rimanere una potenza industriale e tecnologica che promuove posti di lavoro di qualità. I leader dell’Unione hanno inoltre riconosciuto la necessità di aumentare la prontezza e le capacità di difesa, in particolare rafforzando opportunamente la base industriale e tecnologica di difesa. A tal fine, i leader dell’Unione si sono impegnati a sviluppare una politica industriale per l’Unione volta a garantire la crescita delle tecnologie chiave del futuro, prestando nel contempo particolare attenzione alle industrie tradizionali in transizione.

(7) La competitività industriale del settore siderurgico è una priorità fondamentale per l’Unione e contribuirà alla crescita sostenibile, alla prosperità a lungo termine e alla resilienza. La decarbonizzazione può essere un potente acceleratore di crescita e resilienza se integrata con le politiche industriali, della concorrenza, economiche e commerciali. La sovracapacità globale influisce sull’industria siderurgica dell’Unione nel contesto della sua transizione verso una produzione neutra in termini di emissioni di carbonio. Il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell’Unione dovrebbe pertanto rientrare tra gli elementi che possono essere presi in considerazione dalla Commissione al momento della modifica dei volumi dei contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento e dovrebbe far parte degli elementi di cui tenere conto nel valutare l’efficacia del presente regolamento.

(8) Le industrie ad alta intensità energetica costituiscono settori focali che necessitano di un sostegno urgente per realizzare la loro decarbonizzazione ed elettrificazione e per far fronte a costi energetici elevati, una concorrenza mondiale sleale e normative complesse, tutti fattori che danneggiano la competitività. È essenziale consentire a tali industrie di rimanere competitive a livello mondiale e di aumentare la produzione e l’utilizzo degli impianti nell’Unione.

(9) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 19 marzo 2025 dal titolo Un piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia, l’acciaio è un metallo di importanza strategica per la capacità di difesa dell’Unione. Specialmente in un contesto segnato da una crescente instabilità globale e da maggiori pressioni in materia di sicurezza, catene di approvvigionamento stabili e resilienti di metalli, compreso l’acciaio, e una produzione interna forte e competitiva costituiscono elementi essenziali per il settore aerospaziale e della difesa, nonché per assicurare la resilienza economica ed evitare dipendenze indesiderate da fornitori di paesi terzi.

(10) Si prevede che la sovracapacità globale aumenterà dai 602 milioni di tonnellate nel 2024, equivalenti a cinque volte la domanda dell’Unione, a 721 milioni di tonnellate entro il 2027. L’Unione ha già adottato diverse misure di difesa commerciale nei settori metallurgici, compresi nei confronti del ferro e dell’acciaio. Tuttavia, tali misure di difesa commerciale sono vanificate dal continuo aumento della capacità in altre regioni, che non tiene conto dell’andamento della domanda interna e globale. L’industria dell’Unione risente sempre più negativamente della sovracapacità globale e delle distorsioni globali, comprese le politiche e le pratiche non di mercato in alcuni paesi terzi che sostengono artificialmente le proprie industrie nazionali o eludono le misure di difesa commerciale e le sanzioni dell’Unione. Di conseguenza, l’Unione è l’unica regione importatrice di fabbricazione dell’acciaio che sta attualmente registrando una diminuzione della propria capacità. Pertanto, qualsiasi misura relativa al settore siderurgico dovrebbe avere una prospettiva a lungo termine, in quanto la sovracapacità globale rappresenta un problema strutturale di probabile difficile risoluzione nel breve o medio termine.

(11) La recente evoluzione delle misure restrittive degli scambi di paesi terzi sta inoltre aumentando ulteriormente la pressione delle importazioni sul mercato dell’Unione, in termini sia di volumi che di prezzi. Si prevede che tale pressione aumenterà ancora, con il rischio di causare un ulteriore calo della produzione dell’Unione.

(12) Di conseguenza, l’industria siderurgica dell’Unione si trova in una situazione drammatica, con una perdita senza precedenti di capacità produttiva pari a oltre 30 milioni di tonnellate dal 2018, un tasso di utilizzo degli impianti storicamente basso, che ha raggiunto il 67 % nel 2024, circa 30000 posti di lavoro persi dal 2018, con diverse migliaia di perdite di posti di lavoro annunciate e ricorrenti perdite finanziarie.

(13) Il sistema commerciale multilaterale basato su regole, incentrato sull’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), continua a essere fondamentale per garantire la stabilità, la prevedibilità e l’equità del commercio mondiale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere concepito e attuato nel pieno rispetto degli obblighi dell’Unione nel quadro dell’OMC, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei contingenti tariffari.

(14) Dato il rapido peggioramento della situazione dell’industria siderurgica dell’Unione, la sua crescente importanza strategica e i progressi insoddisfacenti finora compiuti nella ricerca di una soluzione collettiva per affrontare la sovracapacità globale, in particolare nel quadro del GFSEC, è necessario adottare una misura che sostituisca il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Allo stesso tempo, l’Unione mantiene il proprio impegno a dare seguito all’accordo, espresso in occasione della riunione ministeriale del GFSEC del 10 ottobre 2025, di adoperarsi per l’elaborazione di un quadro completo per un’azione congiunta, che consenta di affrontare le cause alla radice del problema della sovracapacità globale.

(15) Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un quadro coerente e completo che consenta di far fronte agli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione. In considerazione delle gravi perturbazioni che interessano il settore siderurgico e del rapido peggioramento della situazione dell’industria siderurgica dell’Unione, è necessario includere tutti i paesi terzi, compresi quelli con cui l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio e quelli che beneficiano di preferenze tariffarie autonome, come il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il quadro istituito dal presente regolamento dovrebbe prevedere, da un lato, l’apertura di contingenti tariffari e la fissazione di un dazio fuori contingente e, dall’altro, la possibilità di applicare, ove opportuno, misure di salvaguardia bilaterali in relazione ai prodotti provenienti da paesi terzi con cui l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio. Qualora non sia opportuno applicare misure di salvaguardia bilaterali, i prodotti provenienti da paesi terzi con cui l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio dovrebbero essere soggetti ai contingenti tariffari e al dazio fuori contingente previsti dal presente regolamento.

(16) Nonostante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la tariffa fuori contingente sia fissata al 25 %, tenendo conto del livello delle tariffe nel settore siderurgico in altri mercati chiave, è opportuno aumentare il dazio fuori contingente al 50 %, per ridurre al minimo il rischio di diversione degli scambi. Tale dazio andrebbe ad aggiungersi ad altri dazi applicabili alle categorie di prodotti contemplate dal presente regolamento.

(17) In considerazione della stretta integrazione, unica nel suo genere, prevista dall’accordo sullo Spazio economico europeo, le importazioni dell’Unione dall’Islanda dal Liechtenstein e dalla Norvegia dovrebbero essere escluse dall’applicazione dei contingenti tariffari e del dazio fuori contingente.

(18) Il volume totale dei contingenti tariffari è stato calcolato applicando, quale riferimento, la quota di mercato delle importazioni nel mercato dell’Unione nel 2013, che era pari a circa il 13 %, al consumo complessivo nel mercato siderurgico dell’Unione nel 2024, che è l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi. Il calcolo non prende in considerazione le importazioni originate dalla Bielorussia e dalla Federazione russa, attualmente soggette a divieti di importazione. Ne risulta un volume totale annuo dei contingenti tariffari di 18345922 tonnellate.

(19) I contingenti tariffari dovrebbero essere assegnati per categoria di prodotti in base alla quota di importazioni detenute da ciascuna categoria di prodotti nel periodo 2022-2024. Tale periodo di riferimento per l’assegnazione della quota del contingente tariffario è appropriato in quanto riflette fedelmente i flussi commerciali più recenti.

(20) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti su base trimestrale in conformità del sistema di gestione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Tale tipo di gestione garantisce efficacia evitando volumi di importazioni sproporzionatamente elevati in un periodo molto breve, senza ostacolare indebitamente i flussi commerciali. Durante il primo anno di applicazione del presente regolamento, i contingenti tariffari che non sono utilizzati nell’arco di un trimestre dovrebbero essere riportati al trimestre successivo entro lo stesso periodo annuale di applicazione del contingente tariffario, al fine di fornire una maggiore flessibilità agli operatori economici e contribuire a garantire la continuità delle catene di approvvigionamento e l’adempimento dei contratti di fornitura esistenti. Dopo il primo anno di applicazione del presente regolamento, potrebbe essere necessario adeguare le norme sul riporto dei contingenti tariffari non utilizzati, tenendo conto delle reazioni del mercato alle misure previste dal presente regolamento e della necessità di far fronte a possibili turbative del mercato. Ad esempio, l’esperienza acquisita nella gestione dei contingenti tariffari nel settore siderurgico con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ha dimostrato che il riporto dei contingenti tariffari non utilizzati può, in talune circostanze, contribuire a un aumento della pressione delle importazioni in determinati trimestri o per specifiche categorie di prodotti, in particolare quando la domanda del mercato si indebolisce o il consumo diminuisce ma le importazioni rimangono elevate. Al contrario, il mancato riporto può, in talune altre circostanze, contribuire a creare difficoltà nel garantire la continuità delle catene di approvvigionamento e l’adempimento dei contratti di fornitura esistenti.

(21) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare se il riporto dei contingenti tariffari non utilizzati debba essere consentito, tenendo conto, da un lato, dell’aumento della pressione delle importazioni e, dall’altro, del livello medio di utilizzo dei contingenti tariffari e dell’insufficiente disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori di acciaio a valle. In particolare, se l’utilizzo medio dei contingenti tariffari per una determinata categoria di prodotti è superiore all’80 % durante i primi tre trimestri del periodo annuale di applicazione dei contingenti tariffari, il riporto dovrebbe essere consentito, in quanto il rischio di un volume molto elevato di importazioni in franchigia doganale in un determinato trimestre sarebbe notevolmente ridotto.

(22) Per garantire che il presente regolamento sia efficace nell’affrontare gli effetti della sovracapacità globale e alla luce delle specificità dei prodotti siderurgici e delle moderne tecniche di produzione e di approvvigionamento, è importante individuare il paese di fusione e colata, ossia il luogo originario in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all’interno di un forno per la fabbricazione dell’acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro primo stato solido. Tale primo stato solido può comprendere un prodotto semilavorato, tra cui bramme, billette o lingotti, oppure un prodotto finito di acciaieria. Gli importatori dovrebbero essere tenuti a fornire prove riguardo al paese di fusione e colata, ad esempio mediante un certificato del produttore. Un simile requisito aumenterebbe la trasparenza nella catena di approvvigionamento per le importazioni di acciaio e consentirebbe alla Commissione di ottenere informazioni affidabili sull’origine delle importazioni di acciaio nell’Unione.

(23) È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il tipo di prove che gli importatori sono tenuti a fornire per comprovare il paese di fusione e colata. Prima di esercitare le sue competenze di esecuzione per quanto riguarda le prove relative al paese di fusione e colata, è importante che la Commissione svolga consultazioni con i portatori di interessi, compresi i produttori di acciaio, gli utilizzatori e gli Stati membri, al fine di garantire che il tipo di prove richieste sia sufficiente a comprovare il paese di fusione e colata, e che valuti attentamente la situazione specifica delle piccole e medie imprese (PMI) ed eviti oneri amministrativi sproporzionati.

(24) È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la ripartizione per paese dei contingenti tariffari aperti ai sensi del presente regolamento. Nello stabilire tale ripartizione, la Commissione dovrebbe tenere conto della quota di mercato delle importazioni presente sul mercato siderurgico dell’Unione prima dell’impatto della sovracapacità globale. L’anno 2013 rappresenta la base di calcolo più appropriata in quanto quell’anno non è stato colpito dall’ondata di sovracapacità globale, che ha registrato un’impennata significativa nel 2015 ma i cui effetti erano già visibili, in termini di aumento della penetrazione delle importazioni, nel 2014. Al tempo stesso, è importante che le precedenti ripartizioni di contingenti tariffari, in particolare quelle stabilite a norma dei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2023/1331 e (UE) 2023/2840 per quanto riguarda i flussi commerciali di prodotti di acciaio originari del Regno Unito e introdotti in Irlanda del Nord mediante trasporto diretto da altre parti del Regno Unito, siano tenute in considerazione per la ripartizione dei contingenti tariffari. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto degli accordi di libero scambio esistenti e futuri, in particolare di quelli che si trovano in una fase avanzata dei negoziati. Se del caso, si dovrebbe tenere conto anche di altri elementi, quali gli effetti di distorsione degli scambi delle misure adottate da paesi terzi che incidono sul mercato siderurgico dell’Unione, il fatto che un paese terzo violi le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) o gli accordi multilaterali in materia di ambiente, la conclusione da parte dell’Unione di accordi internazionali a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, la conclusione di qualsiasi accordo internazionale o intesa internazionale non vincolante che affronti i livelli di sovracapacità globale per i prodotti contemplati dal presente regolamento e la necessità di garantire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Analogamente, si dovrebbe tenere conto degli interessi dei paesi candidati all’adesione all’Unione che si trovino ad affrontare una situazione eccezionale e immediata in termini di sicurezza, in particolare qualora abbiano precedentemente beneficiato di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione per le categorie di prodotti soggette al presente regolamento, come l’Ucraina, senza compromettere l’efficacia del presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto degli eventuali contingenti tariffari assegnati nell’ambito di misure di salvaguardia bilaterali, in modo da garantire che il volume complessivo dei contingenti tariffari aperti dall’Unione non superi il quantitativo previsto nel pertinente allegato. Inoltre, al fine di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione, qualora misure restrittive vietino l’importazione da paesi terzi di una o più categorie di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione non dovrebbe ripartire contingenti tariffari a tali paesi terzi per tali categorie di prodotti. Infine, a partire dal 1o ottobre 2027, la Commissione dovrebbe tenere conto delle informazioni raccolte dagli importatori sul paese di fusione e colata.

(25) È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per applicare, ove necessario, misure di salvaguardia bilaterali per le importazioni di prodotti originari dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio. Tali misure di salvaguardia bilaterali dovrebbero essere conformi all’accordo di libero scambio applicabile. Nel determinare quali misure di salvaguardia bilaterali applicare, è importante che la Commissione tenga conto della necessità di istituire un quadro coerente e completo a norma del presente regolamento e di affrontare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità nel mercato siderurgico dell’Unione. Inoltre, al fine di garantire che la Commissione sia in grado di applicare rapidamente misure di salvaguardia bilaterali, è necessario che le condizioni e le procedure di cui al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applichino alle misure di salvaguardia bilaterali applicate a norma del presente regolamento.

(26) È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite a norma del presente regolamento siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per l’adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d’esame.

(27) Ove, in casi debitamente giustificati connessi alla necessità di garantire la ripartizione tempestiva di contingenti tariffari o l’applicazione tempestiva di misure di salvaguardia bilaterali, sussistano imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(28) Al fine di garantire che il livello dei contingenti aperti in relazione alle importazioni nell’Unione sia adeguato all’evoluzione delle circostanze nei mercati dei prodotti contemplati dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in relazione a modifiche dei volumi dei contingenti tariffari stabiliti nel presente regolamento. Allo stesso tempo, qualsiasi modifica di tali volumi dovrebbe rimanere coerente con l’obiettivo del presente regolamento. Pertanto, è opportuno fissare un valore combinato minimo e massimo dei volumi dei contingenti tariffari stabiliti nel presente regolamento, tenendo conto nel contempo del fatto che, secondo le previsioni sul settore siderurgico per il 2025 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il consumo di acciaio all’interno dell’Unione dovrebbe rimanere stabile fino al 2030. Il valore massimo combinato dovrebbe essere calcolato applicando una quota di mercato del 13 % al livello di consumo registrato nel 2018, che è stato il più elevato livello annuale nel periodo 2013-2024. Il valore minimo combinato dovrebbe essere determinato tenendo conto della necessità di prevedere un livello equivalente di flessibilità in caso di contrazione del mercato. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare i volumi dei contingenti tariffari stabiliti nel presente regolamento solo nella misura in cui il loro valore totale rimanga compreso tra 14400000 e 22200000 tonnellate. Nell’esercizio dei poteri delegati, la Commissione dovrebbe tenere conto, se del caso, dell’evoluzione della domanda, delle variazioni delle quote del mercato delle importazioni, degli sviluppi significativi in relazione alla sovracapacità globale, del livello dei progressi compiuti nel percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico nell’Unione per quanto riguarda gli obiettivi climatici dell’Unione, dell’evoluzione e della portata delle misure adottate da paesi terzi che incidono sulle importazioni di acciaio, dei possibili problemi di disponibilità dell’approvvigionamento per determinate categorie di prodotti legati all’insufficiente capacità e ai relativi aumenti significativi dei prezzi, degli obiettivi della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione e degli indebiti effetti di sostituzione in determinati contingenti tariffari. È altresì opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’elenco dei prodotti di cui all’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29) Qualora ripartisca contingenti tariffari, applichi misure di salvaguardia bilaterali o modifichi i volumi dei contingenti tariffari, la Commissione dovrebbe tenere conto dell’interesse dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione dovrebbe basarsi su tutte le informazioni disponibili e dovrebbe consistere in una valutazione dei vari interessi in gioco, considerati nel loro insieme. Tali interessi comprendono gli interessi degli operatori economici dell’Unione, comprese le industrie a monte e a valle, e gli interessi dei consumatori finali dell’Unione.

(30) Poiché il presente regolamento stabilisce nuovi requisiti per gli operatori economici dell’Unione, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli operatori economici dell’Unione un punto di contatto online per chiedere informazioni sull’attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il sistema di gestione delle tariffe, la ripartizione dei contingenti tariffari e l’applicazione del principio di fusione e colata.

(31) La Commissione dovrebbe effettuare valutazioni periodiche dell’ambito di applicazione del presente regolamento. In particolare, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di modificare l’ambito di applicazione per includervi determinati prodotti. Entro il 30 giugno 2027, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di modificare l’ambito di applicazione, in particolare al fine di determinare se esso debba includere anche i prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, compresi in via prioritaria i prodotti di ferro e acciaio a valle non contemplati dal presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe effettuare un’ulteriore valutazione dell’ambito di applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2029 e successivamente ogni due anni, a meno che perturbazioni significative del mercato o cambiamenti improvvisi nei flussi commerciali globali richiedano una valutazione anticipata. Inoltre, la Commissione dovrebbe svolgere consultazioni tempestive con i portatori di interessi prima di ciascuna valutazioni dell’ambito di applicazione. In particolare, dato il breve lasso di tempo per la valutazione iniziale, è opportuno avviare una consultazione entro il 1o luglio 2026. Qualora dalle valutazioni emerga la necessità di modificare l’ambito di applicazione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare il presente regolamento.

(32) Entro il 30 giugno 2028, la Commissione dovrebbe valutare, sulla base delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, se sia necessario designare il paese di fusione e colata come base per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, in particolare per evitare che l’acciaio prodotto in alcuni paesi terzi che contribuiscono alla sovracapacità globale entri indebitamente nel mercato dell’Unione a seguito di un’ulteriore trasformazione in altri paesi terzi. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33) Entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni due anni, la Commissione dovrebbe presentare una relazione sull’attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe essere resa pubblica e potrebbe in particolare contenere informazioni sull’uso e l’evoluzione dei contingenti tariffari, nonché sulla categoria e il volume delle importazioni che non rientrano nei contingenti tariffari.

(34) Entro il 30 giugno 2029, e successivamente ogni tre anni, è opportuno che la Commissione valuti l’efficacia del presente regolamento, tenendo conto dell’evoluzione dei parametri fondamentali che hanno giustificato la sua adozione, comprese l’evoluzione e le tendenze della sovracapacità globale e i suoi effetti sul commercio nel mercato siderurgico dell’Unione e l’interesse dell’Unione, e valuti l’evoluzione della situazione dell’industria siderurgica dell’Unione, compresi i livelli dei prezzi e l’utilizzo degli impianti, l’impatto sulle industrie a monte e a valle nonché sui consumatori finali nell’Unione e il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico nell’Unione, tenendo conto degli obiettivi climatici dell’Unione. Inoltre, è importante che la Commissione tenga conto della situazione delle misure restrittive degli scambi adottate dai paesi terzi per il settore siderurgico e le implicazioni e gli effetti che esse potrebbero avere, o che siano probabili, in termini di rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell’Unione, nonché analizzi la situazione relativa all’esistenza di politiche e pratiche non di mercato nei paesi terzi e il loro impatto sul mercato siderurgico dell’Unione.

(35) È necessario modificare il regolamento (UE) 2020/2170 al fine di garantire la continuità dell’applicazione dei regimi esistenti per i prodotti di acciaio originari del Regno Unito e immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord che sono elencati nell’allegato di tale regolamento.

(36) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale di affrontare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione è necessario e opportuno aprire i contingenti tariffari e stabilire un dazio fuori contingente, e prevedere la possibilità di applicare misure di salvaguardia bilaterali in relazione alle importazioni di prodotti siderurgici nell’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(37) Data la necessità di garantire che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1o luglio 2026, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L’obiettivo del presente regolamento è affrontare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione istituendo un quadro coerente e completo basato, da un lato, sull’apertura di contingenti tariffari e sulla fissazione di un dazio fuori contingente per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento importati nell’Unione e, dall’altro, sulla possibilità, se del caso, di applicare misure di salvaguardia bilaterali nei confronti di tali prodotti originari dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio.

2. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento non limitano gli scambi al di là di quanto strettamente necessario per affrontare gli effetti negativi della sovracapacità globale sul mercato siderurgico dell’Unione.

Articolo 2

1. Sono aperti, su base annua, contingenti tariffari dell’Unione in relazione alle importazioni nell’Unione di ciascuna delle categorie di prodotti elencate nell’allegato I.

2. Per ciascuna categoria di prodotti elencate nell’allegato I è aperto un volume specifico di contingente tariffario come indicato all’allegato II, su base annua, dal 1o luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo (periodo annuale di applicazione). Il volume annuo totale dei contingenti tariffari è stabilito nell’allegato II.

3. Se un contingente tariffario è esaurito, o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario, le importazioni delle categorie di prodotti elencate nell’allegato I sono soggette a un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem come stabilito nell’allegato II.

4. Il presente articolo si applica a tutte le importazioni delle categorie di prodotti elencate nell’allegato I, comprese le importazioni di prodotti originari di un paese con cui l’Unione ha concluso un accordo che prevede preferenze tariffarie o di un paese che beneficia di preferenze tariffarie autonome.

5. Il presente articolo non si applica ai prodotti che originano da:

a) Islanda, Liechtenstein o Norvegia;

b) paesi nei confronti dei quali si applicano misure di salvaguardia bilaterali a norma dell’articolo 6.

Articolo 3

1. I contingenti tariffari di cui all’articolo 2 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. I contingenti tariffari sono gestiti su base trimestrale.

3. Le assegnazioni di ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale.

4. Dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 i volumi inutilizzati dei contingenti tariffari in un trimestre sono riportati al trimestre successivo entro lo stesso periodo annuale di applicazione.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono se, per ciascuna categoria di prodotti elencate nell’allegato I, i volumi inutilizzati dei contingenti tariffari in un trimestre debbano essere riportati al trimestre successivo entro lo stesso periodo annuale di applicazione, tenendo conto, se del caso: Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione si applica a decorrere dal 1o luglio 2027.

a) dell’aumento del livello di pressione delle importazioni, dovuto in particolare alla concentrazione di un volume molto elevato di importazioni in franchigia doganale in un determinato trimestre;

b) dell’uso medio dei contingenti tariffari durante i primi tre trimestri del periodo annuale di applicazione, in particolare se tale uso medio è superiore all’80 %;

c) dell’insufficiente disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori di acciaio a valle a causa di sviluppi del mercato.

Articolo 4

1. Al momento dell’importazione, gli importatori delle categorie di prodotti elencate nell’allegato I forniscono prove verificabili adeguate, come ad esempio un certificato del produttore, per comprovare il paese in cui l’acciaio o il ferro grezzo è stato inizialmente prodotto in forma liquida all’interno di un forno per la produzione di acciaio o ghisa e successivamente colato al suo primo stato solido (paese di fusione e colata).

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare il tipo di prove che gli importatori devono fornire a norma del paragrafo 1, tenendo conto nel contempo della situazione specifica delle PMI ed evitando oneri amministrativi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 31 agosto 2026.

Articolo 5

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione per paese dei contingenti tariffari elencati nell’allegato II, tenendo conto dell’interesse dell’Unione e, a seconda dei casi, degli elementi che seguono:

a) livelli dei contingenti tariffari equivalenti alla quota di mercato delle importazioni presente sul mercato siderurgico dell’Unione nel 2013;

b) contingenti tariffari per categoria di prodotti in base alla quota di importazioni detenuta da ciascuna categoria di prodotti nel periodo 2022-2024, calcolata come percentuale dei livelli dei contingenti tariffari di cui alla lettera a);

c) accordi di libero scambio esistenti e futuri che contemplano nel loro ambito di applicazione i prodotti elencati nell’allegato I;

d) effetti di distorsione degli scambi delle misure adottate da paesi terzi che incidono sulle importazioni di acciaio;

e) eventuale violazione da parte di un paese terzo delle convenzioni dell’OIL o degli accordi multilaterali in materia di ambiente;

f) qualsiasi accordo internazionale concluso dall’Unione a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativo ai contingenti tariffari aperti in relazione alle categorie di prodotti elencate nell’allegato I;

g) qualsiasi accordo internazionale o intesa internazionale non vincolante che affronti i livelli di sovracapacità globale per le categorie di prodotti elencate nell’allegato I;

h) la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;

i) la situazione di un paese candidato all’adesione all’Unione che si trova ad affrontare una situazione eccezionale e immediata in termini di sicurezza, in particolare qualora abbia precedentemente beneficiato di un accesso preferenziale al mercato siderurgico dell’Unione per le categorie di prodotti elencate nell’allegato I;

j) informazioni raccolte in applicazione dell’articolo 4.

2. Qualora la Commissione abbia applicato misure di salvaguardia bilaterali a norma dell’articolo 6 che comportano contingenti tariffari, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ripartiscono un quantitativo di contingenti tariffari corrispondente ai contingenti tariffari aperti nell’ambito di tali misure di salvaguardia bilaterali.

3. Qualora le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE vietino l’importazione da paesi terzi di una o più categorie di prodotti elencate nell’allegato I del presente regolamento, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ripartiscono contingenti tariffari a tali paesi terzi per tali categorie di prodotti.

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione si applica a decorrere dal 1o luglio 2026.

5. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di garantire che i contingenti tariffari elencati nell’allegato II siano ripartiti entro il 1o luglio 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 6

In deroga al regolamento (UE) 2019/287, la Commissione può adottare atti di esecuzione che applicano misure di salvaguardia bilaterali per le importazioni di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento originari dei paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio. Tali misure di salvaguardia bilaterali sono conformi all’accordo di libero scambio applicabile e tengono conto dell’interesse dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di garantire che le misure di salvaguardia bilaterali possano applicarsi dal 1o luglio 2026, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 8

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, al fine di modificare i volumi dei contingenti tariffari elencati nell’allegato II, garantendo nel contempo che il loro valore totale non sia inferiore a 14400000 tonnellate né superiore a 22200000 tonnellate. La Commissione tiene conto dell’interesse dell’Unione e, se del caso, degli elementi che seguono:

a) l’evoluzione della domanda

b) variazioni delle quote di mercato delle importazioni;

c) sviluppi significativi in relazione alla sovracapacità globale;

d) il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell’Unione;

e) l’evoluzione e la portata delle misure adottate da paesi terzi che incidono sulle importazioni di acciaio;

f) possibili problemi di disponibilità dell’approvvigionamento per determinate categorie di prodotti legati all’insufficiente capacità prontamente disponibile nell’Unione in determinate categorie di prodotti rispetto alla domanda e ai relativi aumenti significativi dei prezzi, con ripercussioni negative sulle industrie a valle dell’Unione;

g) gli obiettivi della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione;

h) indebiti effetti di sostituzione in determinati contingenti tariffari;

2. Qualora, in caso di cambiamenti improvvisi sui mercati delle categorie di prodotti elencate nell’allegato I, sia necessario modificare rapidamente il presente regolamento e motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 10 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 11

La Commissione mette a disposizione un punto di contatto online. Gli operatori economici dell’Unione possono utilizzare tale punto di contatto per chiedere informazioni relative all’attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

1. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuta la necessità di modificare l’ambito di applicazione per includervi i prodotti contemplati dai seguenti codici della nomenclatura combinata (NC) stabiliti dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87: Qualora nella sua valutazione siano raccolti elementi di prova sufficienti a dimostrare tale necessità, la Commissione senza indebito ritardo può presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, entro il 1o luglio 2026 la Commissione avvia un processo di consultazione con i portatori di interessi, compresi gli operatori economici e gli Stati membri.

a) 73030010, 73030090;

b) 72292000, 72299020, 72299050, 72299090;

c) 72230011, 72230019, 72230091, 72230099;

d) 72141000, 72281050, 72284010, 72284090.

2. Entro il 30 giugno 2027, la Commissione valuta la necessità di modificare l’ambito di applicazione, tenendo presente, in particolare, l’eventualità di dover includere prodotti ulteriori fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, compresi in via prioritaria i prodotti di ferro e acciaio a valle non contemplati dall’allegato I. Qualora nella sua valutazione siano raccolti elementi di prova sufficienti a dimostrare tale necessità, la Commissione può senza indebito ritardo presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Entro il 30 giugno 2029 e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta la necessità di modificare l’ambito di applicazione, tenendo conto del contesto più ampio della competitività europea e dell’industria siderurgica dell’Unione, sia a monte che a valle, in particolare della situazione delle PMI, nonché della politica di sicurezza e di difesa dell’Unione. In caso di perturbazioni significative del mercato o cambiamenti improvvisi nei flussi commerciali globali, la Commissione effettua una valutazione anticipata.

4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione avvia tempestivamente un processo di consultazione con i portatori di interessi, compresi gli operatori economici e gli Stati membri.

5. Entro il 30 giugno 2028, la Commissione valuta, sulla base delle informazioni raccolte a norma dell’articolo 4, se sia necessario designare il paese di fusione e colata come base per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal presente regolamento. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Entro il 30 giugno 2029, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l’efficacia del presente regolamento dopo aver condotto estensive consultazioni con i portatori di interessi lungo l’intera catena del valore dell’acciaio. Tale valutazione tiene conto: Sulla base di tale valutazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare il presente regolamento.

a) del persistere delle circostanze che hanno giustificato l’adozione del presente regolamento; e

b) dell’interesse dell’Unione; e

c) della situazione dell’industria siderurgica dell’Unione, compresi:

i) i livelli dei prezzi e l’utilizzo degli impianti;

ii) l’impatto sulle industrie a monte e a valle nonché sui consumatori nell’Unione; e

iii) il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell’Unione.

7. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

Articolo 13

Il regolamento (EU) 2020/2170 è così modificato:

1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: Le merci elencate nell’allegato originarie del Regno Unito che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio e che sono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono anch’esse ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell’Unione se tali merci sono immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord.

2) l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

Articolo 13

2)

Articolo 1 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 1 ter per modificare il presente regolamento al fine di aggiungere all’elenco di cui all’allegato alcune categorie di merci originarie del Regno Unito che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/1384 e che sono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a condizione che il Regno Unito abbia fornito all’Unione la prova soddisfacente della necessità che tali merci siano immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord..

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2026. Tuttavia:

a) l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 1, lettere dalla a) alla i), l’articolo 5 paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 6 e 7, si applicano a decorrere dal 25 giugno 2026;

b) l’articolo 4, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o ottobre 2026;

c) l’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), si applica a decorrere dal 1o ottobre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio La presidente M. Raouna

ANNEX

ALLEGATO I CATEGORIE DI PRODOTTI RIENTRANTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Numero della categoria di prodotti Denominazione della categoria di prodotti Codice NC 1A Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 1B Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati 72126000 2 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 3.A Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 3.B 72251990, 72261980 4A Fogli rivestiti di metallo 72125020 codici TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 4B Fogli rivestiti di metallo 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 codici TARIC: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 5 Fogli a rivestimento organico 72107080, 72124080 6 Prodotti stagnati 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 7 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060 8 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 9 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 10 Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili 72192110, 72192190 12 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 codice TARIC: 7228306999 13 Barre di rinforzo 72142000, 72149910 codice TARIC: 7228306911 14 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 15 Vergelle di acciai inossidabili 72210010, 72210090 16 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 17 Profilati di ferro o di acciai non legati 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 18 Palancole 73011000 19 Materiale ferroviario 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000 20 Tubi gas 73063041, 73063049, 73063072, 73063077 21 Profilati cavi 73066110, 73066192, 73066199 22 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura 73041100, 73042200, 73042400, 73044100, 73044983, 73044985, 73044989 24 Altri tubi senza saldatura 73041910, 73041930, 73041990, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73043120, 73043180, 73043950, 73043982, 73043983, 73043988, 73045181, 73045189, 73045930, 73045982, 73045983, 73045989, 73049000 25.A Grandi tubi saldati 73051100, 73051200 25.B 73051900, 73052000, 73053100, 73053900, 73059000 26 Altri tubi saldati 73061100, 73061900, 73062100, 73062900, 73063012, 73063018, 73063080, 73064020, 73064080, 73065021, 73065029, 73065080, 73066910, 73066990, 73069000 27 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 72151000, 72155011, 72155019, 72155080, 72281090, 72282099, 72285020, 72285040, 72285061, 72285069, 72285080 28 Fili di acciai non legati 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090

ALLEGATO II VOLUME DEI CONTINGENTI TARIFFARI PER CATEGORIA DI PRODOTTI

Il volume annuo totale dei contingenti tariffari è di 18345922 tonnellate. Numero della categoria di prodotti Denominazione della categoria di prodotti Codice NC Volume dei contingenti tariffari (in tonnellate) Livello del dazio fuori contingente 1A Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 5198754 50 % 1B Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati 72126000 4581 50 % 2 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 1544759 50 % 3.A Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 612 50 % 3.B 72251990, 72261980 199079 50 % 4A Fogli rivestiti di metallo 72125020 codici TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 1620686 50 % 4B Fogli rivestiti di metallo 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 codici TARIC: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 1238995 50 % 5 Fogli a rivestimento organico 72107080, 72124080 627871 50 % 6 Prodotti stagnati 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 542840 50 % 7 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 1196903 50 % 8 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 153186 50 % 9 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 496342 50 % 10 Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili 72192110, 72192190 17025 50 % 12 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 codice TARIC: 7228306999 881735 50 % 13 Barre di rinforzo 72142000, 72149910 codice TARIC: 7228306911 844526 50 % 14 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 133595 50 % 15 Vergelle di acciai inossidabili 72210010, 72210090 40462 50 % 16 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 1569532 50 % 17 Profilati di ferro o di acciai non legati 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 184607 50 % 18 Palancole 73011000 31263 50 % 19 Materiale ferroviario 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000 16472 50 % 20 Tubi gas 73063041, 73063049, 73063072, 73063077 222413 50 % 21 Profilati cavi 73066110, 73066192, 73066199 499493 50 % 22 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura 73041100, 73042200, 73042400, 73044100, 73044983, 73044985, 73044989 32967 50 % 24 Altri tubi senza saldatura 73041910, 73041930, 73041990, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73043120, 73043180, 73043950, 73043982, 73043983, 73043988, 73045181, 73045189, 73045930, 73045982, 73045983, 73045989, 73049000 268901 50 % 25.A Grandi tubi saldati 73051100, 73051200 28749 50 % 25.B 73051900, 73052000, 73053100, 73053900, 73059000 83616 50 % 26 Altri tubi saldati 73061100, 73061900, 73062100, 73062900, 73063012, 73063018, 73063080, 73064020, 73064080, 73065021, 73065029, 73065080, 73066910, 73066990, 73069000 250757 50 % 27 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 72151000, 72155011, 72155019, 72155080, 72281090, 72282099, 72285020, 72285040, 72285061, 72285069, 72285080 97315 50 % 28 Fili di acciai non legati 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090 317886 50 % In relazione al presente regolamento è stata formulata una dichiarazione, che figura nella GU C, C/2023/3336, 22.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3336/oj.

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  1. 2026-06-17