Regolamento di esecuzione (UE) 2026/167 della Commissione del 26 gennaio 2026 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/167@2026-01-26/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2) La clinoptilolite di origine sedimentaria è stata autorizzata per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
(3) In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria additivi tecnologici e nei gruppi funzionali leganti e antiagglomeranti. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Nel parere del 19 marzo 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, la clinoptilolite di origine sedimentaria continua a essere sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo non è irritante né per la pelle né per gli occhi, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’inalazione e l’esposizione cutanea sono considerate rischiose. L’Autorità ha inoltre indicato che non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo, in quanto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell’autorizzazione originale che inciderebbe sull’efficacia dell’additivo.
(5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la clinoptilolite di origine sedimentaria soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori a norma del diritto dell’Unione.
(7) A seguito del rinnovo dell’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione della sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria additivi tecnologici e ai gruppi funzionali leganti e antiagglomeranti, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2 Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 è abrogato.
Articolo 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO 1.2.3.1.2.3.
Numero di identificazione dell’additivo per mangimi Nome dell’additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: leganti. 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria Composizione dell’additivo Clinoptilolite di origine sedimentaria ≥ 80 % Forma solida. Caratterizzazione della sostanza attiva Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo). Numero CAS: 12173-10-3 Numero CE: 687-562-6 Metodo di analisi Per la determinazione della clinoptilolite di origine sedimentaria nell’additivo per mangimi: Diffrazione dei raggi X (XRD). Tutte le specie animali - - 10000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. La quantità totale di clinoptilolite da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10000 mg/kg di mangime completo. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione al rispetto della legislazione dell’Unione in materia di protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione al nichel. 16 febbraio 2036 Numero di identificazione dell’additivo per mangimi Nome dell’additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti. 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria Composizione dell’additivo Clinoptilolite di origine sedimentaria ≥ 80 % Forma solida. Caratterizzazione della sostanza attiva Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo). Numero CAS: 12173-10-3 Numero CE: 687-562-6 Metodo di analisi Per la determinazione della clinoptilolite di origine sedimentaria nell’additivo per mangimi: Diffrazione dei raggi X (XRD). Tutte le specie animali - - 10000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. La quantità totale di clinoptilolite da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10000 mg/kg di mangime completo. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione al rispetto della legislazione dell’Unione in materia di protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione al nichel. 16 febbraio 2036