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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/180 della Commissione del 19 gennaio 2026 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1426, (UE) 2024/221, (UE) 2023/1333, (UE) 2024/1058, (UE) 2023/1342, (UE) 2024/778, (UE) 2024/2177, (UE) 2019/805, (UE) 2020/163, (UE) 2021/1431 e (UE) 2025/161 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2026-01-19dal 2026-02-11
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/180@2026-01-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426
    2. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/221
    3. Articolo 3 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333
    4. Articolo 4 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058
    5. Articolo 5 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1342
    6. Articolo 6 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/778
    7. Articolo 7 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2177
    8. Articolo 8 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/805
    9. Articolo 9 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/163
    10. Articolo 10 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431
    11. Articolo 11 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/161
    12. Articolo 12 Misura transitoria
    13. Articolo 13 Entrata in vigore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze proteasi serinica, endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-xilanasi, 6-fitasi, proteasi e muramidasi sono state autorizzate come additivi per mangimi (additivi per mangimi in questione) destinati a diverse specie animali dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1426, (UE) 2024/221, (UE) 2023/1333, (UE) 2024/1058, (UE) 2023/1342, (UE) 2024/778, (UE) 2024/2177, (UE) 2019/805, (UE) 2020/163, (UE) 2021/1431 e (UE) 2025/161 della Commissione.

(2) Il titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione, DSM Nutritional Products Ltd., ha presentato una domanda in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di modificare il nome del titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione in Novozymes A/S.

(3) La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4) Affinché Novozymes A/S possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1426, (UE) 2024/221, (UE) 2023/1333, (UE) 2024/1058, (UE) 2023/1342, (UE) 2024/778, (UE) 2024/2177, (UE) 2019/805, (UE) 2020/163, (UE) 2021/1431 e (UE) 2025/161.

(6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti degli additivi per mangimi in questione.

(7) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp.z.o.o. è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp.z.o.o. è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/221

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/221 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 3 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 4 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 5 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1342

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1342 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 6 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/778

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/778 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd " è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd " è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 7 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2177

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2177 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 8 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/805

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell’UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata nell’UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell’UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata nell’UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 9 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/163

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/163 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 10 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 11 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/161

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/161 è così modificato: (1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S; (2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

1) nel titolo, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S;

2) nell’allegato, seconda colonna, il nome DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. è sostituito da Novozymes A/S.

Articolo 12 Misura transitoria

Gli additivi per mangimi in questione, prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

Versioni

  1. 2026-01-19