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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/543 della Commissione del 12 marzo 2026 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda moduli standard, modelli e procedure per la notifica di modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione in qualità di verificatore esterno (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2026-03-12dal 2026-07-07
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/543@2026-03-12/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Procedura per la notifica di modifiche sostanziali delle informazioni fornite in fase di registrazione
    2. Articolo 2 Entrata in vigore
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI
  4. ALLEGATO II MODULO STANDARD PER LA NOTIFICA DI MODIFICHE SOSTANZIALI

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di salvaguardare la sicurezza e migliorare la gestione e l’utilizzabilità dei dati, i moduli standard, i modelli e le procedure che i verificatori esterni dovrebbero utilizzare quando notificano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione dovrebbero essere leggibili meccanicamente ed essere forniti su un supporto durevole.

(2) Al fine di agevolare l’ESMA nell’identificare i documenti che un verificatore esterno ha presentato nell’ambito della notifica di modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione, i verificatori esterni dovrebbero assegnare a ciascun documento presentato un numero di riferimento unico.

(3) Ai fini della garanzia di affidabilità e della responsabilizzazione, un verificatore esterno che notifica all’ESMA modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione dovrebbe corredare la notifica di una lettera firmata da un membro della sua alta dirigenza, attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete per quanto a sua conoscenza.

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Sotto questo profilo, qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell’ESMA in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte di verificatori esterni nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.

(5) Per consentire all’ESMA di valutare le notifiche delle modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione in qualità di verificatore esterno, assicurando nel contempo garanzie adeguate, i dati personali relativi ai verificatori esterni dovrebbero essere conservati dagli stessi e dall’ESMA per non più di cinque anni dopo che il verificatore esterno ha cessato di svolgere le sue funzioni.

(6) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato le sue osservazioni formali il 18 novembre 2025.

(7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(8) L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento. Essa ha analizzato i potenziali costi e benefici corrispondenti collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Procedura per la notifica di modifiche sostanziali delle informazioni fornite in fase di registrazione

1. I verificatori esterni utilizzano i moduli standard e i modelli stabiliti nell’allegato del presente regolamento per notificare all’ESMA una modifica sostanziale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631. I verificatori esterni forniscono le informazioni richieste in un formato leggibile meccanicamente che: Nel presentare i moduli standard e i modelli, i verificatori esterni assicurano: Se un obbligo di cui al regolamento (UE) 2023/2631 non si applica alla notifica, i verificatori esterni lo indicano nel modulo standard e forniscono una spiegazione in proposito. (a) consenta che le informazioni conservate in tali moduli rimangano accessibili all’ESMA per 45 giorni lavorativi; (b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Pt_a_. 2. di aver chiaramente indicato per i documenti presentati con il modulo standard le informazioni richieste in essi contenute; Pt_b_. 2. di aver assegnato un numero di riferimento unico a ciascun documento contenente le informazioni; (c) di aver precisato a quale prescrizione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544 della Commissione si riferiscono le informazioni e di aver indicato quale documento le contiene.

a) consenta che le informazioni conservate in tali moduli rimangano accessibili all’ESMA per 45 giorni lavorativi;

b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

a) di aver chiaramente indicato per i documenti presentati con il modulo standard le informazioni richieste in essi contenute;

b) di aver assegnato un numero di riferimento unico a ciascun documento contenente le informazioni;

c) di aver precisato a quale prescrizione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544 della Commissione si riferiscono le informazioni e di aver indicato quale documento le contiene.

2. I verificatori esterni corredano il modulo standard di una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del verificatore esterno, attestante che le informazioni fornite nel modulo standard sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data di presentazione di detto modulo standard.

3. L’ESMA conserva i dati personali relativi alle notifiche di modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione in qualità di verificatore esterno per tutto il tempo necessario alla valutazione della notifica e non oltre cinque anni dopo che il verificatore esterno ha cessato di svolgere le sue funzioni. I verificatori esterni conservano i dati personali relativi alle notifiche di modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione per tutto il tempo necessario e per non più di cinque anni.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

Anx. i. Articolo/i o allegato/i del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544 cui si riferiscono le informazioni Numero di riferimento unico del documento Titolo del documento Obbligo specifico del regolamento (UE) 2023/2631 al quale fanno riferimento le informazioni Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione

ALLEGATO I RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI

Articolo/i o allegato/i del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544 cui si riferiscono le informazioni Numero di riferimento unico del documento Titolo del documento Obbligo specifico del regolamento (UE) 2023/2631 al quale fanno riferimento le informazioni Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione

Anx. ii. Nome completo del verificatore esterno Data di registrazione o riconoscimento presso l’ESMA [Specificare il riferimento giuridico pertinente indicando l’articolo/gli articoli o l’allegato/gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544] [Utilizzare questa colonna per fornire una spiegazione delle modifiche] [Aggiungere altre righe se necessario] [Indicare quale/i allegato/i del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544 4 deve/devono essere ripresentato/i] Allegato I (Sì/No) Allegato V (Sì/No) Allegato II (Sì/No) Allegato VI (Sì/No) Allegato III (Sì/No) Allegato VII (Sì/No) Allegato IV (Sì/No) Allegato VIII [solo verificatori esterni riconosciuti] (Sì/No)

ALLEGATO II MODULO STANDARD PER LA NOTIFICA DI MODIFICHE SOSTANZIALI

Nome completo del verificatore esterno Data di registrazione o riconoscimento presso l’ESMA [Specificare il riferimento giuridico pertinente indicando l’articolo/gli articoli o l’allegato/gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544] [Utilizzare questa colonna per fornire una spiegazione delle modifiche] [Aggiungere altre righe se necessario] [Indicare quale/i allegato/i del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544 4 deve/devono essere ripresentato/i] Allegato I (Sì/No) Allegato V (Sì/No) Allegato II (Sì/No) Allegato VI (Sì/No) Allegato III (Sì/No) Allegato VII (Sì/No) Allegato IV (Sì/No) Allegato VIII [solo verificatori esterni riconosciuti] (Sì/No)

Versioni

  1. 2026-03-12