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Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2013 della Commissione del 21 agosto 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

In vigoreVersione 2013-08-21dal 2013-08-22
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/799@2013-08-21/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi Valore forfettario all'importazione 07099310 TR 118,4 ZZ 118,4 08055010 AR 118,7 CL 110,2 TR 70,0 UY 138,4 ZA 106,6 ZZ 108,8 08061010 EG 181,7 MA 135,8 TR 147,3 ZZ 154,9 08081080 AR 203,2 BR 114,7 CL 147,3 CN 88,4 NZ 124,1 US 129,8 ZA 120,6 ZZ 132,6 08083090 AR 196,9 CL 148,9 TR 152,7 ZA 94,4 ZZ 148,2 080930 TR 143,3 ZZ 143,3 08094005 BA 51,7 MK 74,4 TR 101,0 ZZ 75,7

Versioni

  1. 2013-08-21
  2. 2013-12-17