Decisione della Commissione del 17 dicembre 2013 relativa alla comunicazione, da parte del Regno di Spagna, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 9089] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2013/799/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/799@2013-12-17/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, il Regno di Spagna ha presentato alla Commissione un piano nazionale transitorio per e-mail il 21 dicembre 2012 e con lettera ufficiale datata 28 dicembre 2012, pervenuta alla Commissione il 2 gennaio 2013.
(2) Il piano nazionale transitorio è stato valutato alla luce delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione.
(3) Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio inoltrato dal Regno di Spagna la Commissione ha constatato che diversi impianti elencati nel piano nazionale transitorio non corrispondevano a quelli indicati nell’inventario delle emissioni del 2009 presentato dal Regno di Spagna a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha inoltre rilevato che per l’impianto n. 5 il contributo al massimale di SO2 del piano nazionale transitorio per il periodo 2001-2007 era stato calcolato sulla base del grado minimo di desolforazione. Tuttavia per il periodo 2008-2010 tale contributo è stato stabilito con il metodo del valore limite di emissione, senza che fossero soddisfatte le condizioni per avvalersi di questo approccio.
(4) Poiché le incongruenze tra i dati elencati nel piano nazionale transitorio e quelli indicati nell’inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE non hanno consentito una corretta valutazione del piano, con lettera dell’11 giugno 2013 la Commissione ha invitato il Regno di Spagna a fornire chiarimenti in merito. La Commissione ha inoltre chiesto al Regno di Spagna di ricalcolare il contributo dell’impianto n. 5 al massimale di SO2 del piano nazionale transitorio.
(5) Con lettera del 28 giugno 2013, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari con cui si chiarivano le differenze tra le informazioni riportate dal piano nazionale transitorio e quelle contenute nell’inventario delle emissioni del 2009 di cui alla direttiva 2001/80/CE. Nella medesima lettera il Regno di Spagna ha inoltre segnalato che non vi era alcuna necessità di rivedere il contributo al massimale di SO2 dell’impianto n. 5.
(6) In seguito a un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite dal Regno di Spagna, il 19 settembre 2013 la Commissione ha inviato una seconda lettera al Regno di Spagna, con cui ribadiva la propria posizione rispetto all’uso del metodo del grado minimo di desolforazione ai fini del calcolo del contributo al massimale di SO2 dell’impianto n. 5. La Commissione ha inoltre indicato che per l’impianto n. 2 il Regno di Spagna aveva utilizzato un valore limite di emissione di SO2 di 800 mg/Nm3 ai fini del calcolo del contributo dell’impianto al piano nazionale transitorio per il 2016, in base alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE, che la Commissione non ha ritenuto applicabile a tal fine. La Commissione ha altresì rilevato che per nove impianti è stato utilizzato un valore limite di emissione di NOx pari a 1200 mg/Nm3 ai fini del calcolo del loro contributo al massimale del piano nazionale transitorio per il 2016, sulla base dell’allegato alla decisione n. 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2. Tuttavia, in merito ai composti volatili dei combustibili solidi utilizzati in questi impianti, non era stata fornita nessuna informazione che giustificasse l’applicazione di tale nota. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni supplementari al Regno di Spagna in merito alle misure previste per ciascuno di questi impianti indicati nel piano nazionale transitorio al fine di garantire il rispetto nei tempi prestabiliti dei valori limite di emissione applicabili dal 1o luglio 2020. La Commissione ha infine chiesto al Regno di Spagna di fornire informazioni supplementari relative agli impianti multicombustibile o costituiti da vari tipi d'impianti, specificando la quantità di combustibili utilizzata, i valori limite di emissione, la portata media degli scarichi gassosi e i fattori di conversione per ogni singolo combustibile utilizzato o per ogni singolo tipo di impianto.
(7) Nella sua lettera del 30 settembre 2013, integrata con le informazioni trasmesse con la lettera del 10 ottobre 2013, il Regno di Spagna ha risposto ai quesiti della Commissione e ha fornito ulteriori informazioni. Per l’impianto n. 2 il Regno di Spagna ha confermato che dal suo punto di vista non era necessario modificare il valore limite di emissione di SO2 utilizzato, ritenendo che la fattispecie in oggetto rientrasse nel campo di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE. Per quanto riguarda l’impianto n. 5, il Regno di Spagna ha riaffermato di avere il diritto di usare una combinazione tra il metodo basato sul grado minimo di desolforazione e il metodo del valore limite di emissione. Il Regno di Spagna ha fornito informazioni in merito al contenuto di composti volatili nei combustibili solidi utilizzati nel periodo 2001-2010 nei nove impianti cui era stato applicato il valore limite di emissione di NOx di 1200 mg/Nm3 per il calcolo del massimale del 2016, da cui risultava che solo per gli impianti n. 3, n. 4 e n. 19 il contenuto di composti volatili nei combustibili solidi usati era inferiore al 10 % in tutti gli anni tra il 2001 e il 2010, mentre per gli impianti n. 13, n. 15, n. 17, n. 18, n. 24 e n. 25 il livello medio annuo era superiore al 10 % in uno o più anni. Il Regno di Spagna ha sostenuto che per tutti i nove impianti il valore medio del contenuto di composti volatili per l’intero periodo di riferimento (2001-2010) fosse inferiore al valore specificato nell’allegato alla decisione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2.
(8) Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità spagnole il 30 settembre 2013 e il 10 ottobre 2013, la Commissione ha in seguito constatato che per gli impianti multicombustibile, per cui sono stati forniti tutti i valori limite di emissione, e per un impianto per cui è stato fornito il valore limite di emissione medio di tutti i combustibili utilizzati, era necessario che il Regno di Spagna precisasse le modalità di calcolo dei contributi ai massimali complessivi di tali impianti, specificando i valori limite di emissione e la portata media annua degli scarichi gassosi usati per ciascun combustibile in tali impianti.
(9) In seguito alla valutazione finale del piano nazionale transitorio comunicato dal Regno di Spagna, modificato tenendo conto delle informazioni supplementari e comprensivo dei grandi impianti di combustione elencati nell’allegato I alla presente decisione, la Commissione ha individuato i seguenti tre aspetti principali non conformi alle disposizioni applicabili:
nel caso dell’impianto n. 2: la Commissione non ritiene corretta l’applicazione del valore limite di emissione di 800 mg/Nm3 per l’SO2 ai fini del calcolo del contributo di tale impianto al massimale del piano nazionale transitorio per il 2016 in base all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE poiché tale valore limite di emissione non è indicato all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE,
nel caso dell’impianto n. 5: la Commissione non ritiene corretto il metodo di calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO2 del piano nazionale transitorio, che combina il metodo basato sul grado minimo di desolforazione e il metodo del valore limite di emissione,
nel caso degli impianti n. 13, n. 15, n. 17, n. 18, n. 24 e n. 25: la Commissione non ritiene corretta l’applicazione del valore limite di emissione di 1200 mg/Nm3 per l’NOx ai fini del calcolo del contributo di tali impianti al massimale del piano nazionale transitorio per il 2016, poiché non sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tale valore limite di emissione, stabilite nell’allegato alla decisione n. 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2.
(10) Inoltre, la Commissione ha rilevato che per diversi impianti il piano nazionale transitorio riporta ancora informazioni non congrue e/o incomplete che dovranno essere integrate. L’elenco completo dei dati mancanti e delle richieste di chiarimenti figura nell’allegato II alla presente decisione.
(11) Pertanto, non è opportuno che il piano nazionale transitorio comunicato dal Regno di Spagna sia accettato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il piano nazionale transitorio che il Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione il 14 dicembre 2012 a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e che include i grandi impianti di combustione che figurano nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE e pertanto non è accettato.
2. Se il Regno di Spagna intende attuare un piano nazionale transitorio a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare, in una versione riveduta del piano, i seguenti aspetti:
a) per l’impianto n. 2: correggere il valore limite di emissione applicato ai fini del calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO2 per il 2016; per tale impianto non è ammissibile l’utilizzo del valore limite di emissione di 800 mg/Nm3 per l’SO2 ai fini del calcolo del relativo contributo al massimale del piano transitorio per il 2016 in base all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE, poiché tale valore limite di emissione non è indicato all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE;
b) per l’impianto n. 5: correggere il metodo di calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO2 del piano nazionale transitorio per il 2016; tale contributo va calcolato per l’intero periodo 2001-2010 in base al metodo basato sul grado minimo di desolforazione oppure al metodo del valore limite di emissione;
c) per gli impianti n. 13, n. 15, n. 17, n. 18, n. 24 e n. 25: correggere i valori limite di emissione applicati ai fini del calcolo del contributo di tali impianti al massimale di NOx nel piano nazionale transitorio per il 2016; per rendere tali impianti ammissibili all’utilizzo del valore limite di emissione di 1200 mg/Nm3 il Regno di Spagna è tenuto a dimostrare che la media annuale dei composti volatili contenuti nei combustibili solidi utilizzati negli impianti era inferiore al 10 % negli anni di riferimento contemplati dal piano nazionale transitorio;
d) aggiornare correttamente i massimali di emissione complessivi per tutti gli impianti sulla scorta dei valori corretti indicati nei punti precedenti;
e) chiarire tutti gli aspetti indicati e integrare le informazioni in base a quanto specificato nell’allegato II alla presente decisione.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per la Commissione Janez Potočnik Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO I ELENCO DEGLI IMPIANTI CHE FIGURANO NEL PIANO NAZIONALE TRANSITORIO
Numero Denominazione dell’impianto nel piano nazionale transitorio Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW) 1 C.T. Litoral I 1222 2 C.T. Litoral II 1268 3 C.T. Compostilla I (G2 and 3) 1332 4 C.T. Compostilla I (G4 and 5) 1960 5 C.T. As Pontes 3800 6 C.T. Teruel (Andorra) 3000 7 C.T. Besós 3 (CTCC) 722 8 C.T. San Roque (G2) (CTCC) 711 9 C.T. Foix 1315 10 C.T. Los Barrios 1645 11 C.T. Puentenuevo 976 12 C.T. Tarragona I (CTCC) 676 13 C.T. Anllares 953 14 C.T. La Robla I 691 15 C.T. La Robla II 951 16 C.T. Meirama 1437 17 C.T. Narcea I 193 18 C.T. Narcea II 459 19 C.T. Narcea III 993 20 C.T. Aboño I 919 21 C.T. Aboño II 1364 22 C.T. Soto III 830 23 C.T. de Lada 4 986 24 C.T. de Velilla 1 430 25 C.T. de Velilla 2 1010 26 Central GICC Puertollano 670 27 San Ciprián I 147 28 San Ciprián II 147 29 San Ciprián IIII 147 30 Cogecan 93 31 Sniace Co-generation I 126 32 Sniace Co-generation II 126 33 Solal 146 34 Solvay I 376
ALLEGATO II ELENCO DEI DATI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA E) 1.2.3.
Per l’impianto n. 6, che utilizza un grado di desolforazione del 92 % per il 2016: si invita a chiarire se sono soddisfatte le condizioni di applicazione di tale valore come stabilito all’allegato della decisione di esecuzione, appendice C, tabella C3 (contratto relativo alla messa a punto di un sistema di desolforazione degli scarichi gassosi o di iniezione di calcio, e i lavori di installazione dello stesso siano iniziati prima del 1o gennaio 2001). Per gli impianti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 e 34: si invita a chiarire le modalità di calcolo dei contributi di tali impianti ai massimali complessivi del rispettivo piano nazionale transitorio. Per l’impianto n. 34: si invita a trasmettere le informazioni sulla portata degli scarichi gassosi separatamente per ciascun combustibile utilizzato nell’impianto.